Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2010, n. 12792
CASS
Sentenza 26 febbraio 2010

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Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui siano relative all'impronta di un solo dito, purché evidenzino almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto essa fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica sia effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato. Ne consegue che legittimamente, in assenza di giustificazioni su detta presenza, viene utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza.

Commentari2

  • 1Il furto commesso a scuola configura furto in abitazioneAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 4 febbraio 2015

  • 2La prova dattiloscopica
    Argante Franza · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2012

    Conflitti tra scienza e diritto Abbiamo già trattato delle impronte digitali senza pretesa di esaustività, stante la complessità della materia sotto il profilo tecnico scientifico e giuridico (FILODIRITTO- contributo del 24 novembre 2009 Le impronte digitali tra fisiologia e valore giuridico). L'evoluzione scientifica e sociale non sempre trova riscontro nella materia giuridico/penale, parimenti la scienza e le tecniche investigative e il loro contributo alla risoluzione di casi criminali non trovano una collocazione idonea a scongiurare interpretazioni giurisprudenziali disomogenee. La disarmonia nell'applicazione del diritto rispetto ad un accertamento tecnico pure utilizzato e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2010, n. 12792
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12792
Data del deposito : 26 febbraio 2010

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