Sentenza 26 febbraio 2010
Massime • 1
Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui siano relative all'impronta di un solo dito, purché evidenzino almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto essa fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica sia effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato. Ne consegue che legittimamente, in assenza di giustificazioni su detta presenza, viene utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza.
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Conflitti tra scienza e diritto Abbiamo già trattato delle impronte digitali senza pretesa di esaustività, stante la complessità della materia sotto il profilo tecnico scientifico e giuridico (FILODIRITTO- contributo del 24 novembre 2009 Le impronte digitali tra fisiologia e valore giuridico). L'evoluzione scientifica e sociale non sempre trova riscontro nella materia giuridico/penale, parimenti la scienza e le tecniche investigative e il loro contributo alla risoluzione di casi criminali non trovano una collocazione idonea a scongiurare interpretazioni giurisprudenziali disomogenee. La disarmonia nell'applicazione del diritto rispetto ad un accertamento tecnico pure utilizzato e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2010, n. 12792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12792 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 26/02/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 540
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 32842/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI IN SE, N. IL 06/09/1954;
avverso la sentenza n. 1637/2005 CORTE APPELLO di ANCONA, del 15/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Madri Marcello.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione Di RA ER avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 15 maggio 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità in ordine alla imputazione di furto aggravato nei locali della srl 3C in Lucrezia di Cartoceto (prov. Pesaro), reato commesso in un periodo compreso tra il 2 marzo e il 21 settembre 2002.
La Corte di appello aveva dato atto della circostanza che, oltre alla indebita asportazione di alcuni cellulari e di un trapano, era stato notato che una plafoniera era stata divelta dal muro e che su di essa la PG aveva rinvenuto una impronta digitale assai chiara, riferibile all'imputato.
Sulla scorta di tali elementi riteneva provata la addebitabilità del furto al Di RA.
Deduce la difesa il vizio di motivazione.
Era stata citata, dal giudice di primo grado, la giurisprudenza di legittimità che ritiene sufficiente a provare la responsabilità di un imputato, una pluralità di impronte digitali nel luogo visitato dai ladri.
Nella specie tale pluralità faceva difetto poiché era stata rinvenuta una sola impronta, per giunta trovata su un oggetto scarsamente significativo ai fini della ricostruzione plausibile della dinamica del furto.
La questione , posta ai giudici dell'appello, era stata by-passata. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La difesa lamenta che il giudice dell'appello avrebbe omesso di valutare la significatività sul piano indiziario di una sola impronta digitale rinvenuta sul luogo del furto, citando giurisprudenza inappropriata.
È vero, invece, che a prescindere dalle citazioni giurisprudenziali contenute nella sentenza impugnata, lo stato delle decisioni del giudice di legittimità sullo specifico tema sollevato dalla difesa è chiaro e univoco.
Non solo pronunzie risalenti ma decisioni recentissime ribadiscono il principio mai abbandonato, nella interpretazione della valenza indiziaria delle impronte digitali, secondo cui il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui esse siano relative all'impronta di un solo dito, purché evidenzino almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione (n. 16356 del 2008, Rv. 239781. Massime precedenti Conformi: N. 24341 del 2005 Rv. 232213; n. 4254 del 1989 Rv. 180856; N. 11129 del 1981 Rv. 151332; Rv. 160590;
Rv. 171038).
Si aggiunge, per la completezza del ragionamento induttivo, che la verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di conferma (purché sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali) in quanto essa fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale è stata effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato;
pertanto, legittimamente, in mancanza di giustificazioni su tale presenza, viene utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza (Rv. 232213 cit.; Massime precedenti Conformi: N. 234 del 1986 Rv. 171556, N. 11410 del 1986 Rv. 174046, N. 4254 del 1989 Rv. 180856).
In conclusione, è costante l'orientamento di questa Corte di legittimità che attribuisce grave valenza indiziaria al rinvenimento di una o più delle dette impronte digitali sul luogo di consumazione del reato non abitualmente frequentato dall'imputato, elemento cui viene aggiunto quello della assenza di qualsiasi spiegazione al riguardo che valga a colorire diversamente il già eloquente elemento costituito dalla impronta.
La motivazione della sentenza appare pertanto ineccepibile ed il motivo di ricorso, basato su una tesi che è in contrasto con l'orientamento unanime della giurisprudenza, va dichiarato manifestamente infondato.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 1.000.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010