Sentenza 9 febbraio 2012
Massime • 1
E inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625 bis cod. proc. pen) avverso la sentenza della Corte di cassazione che abbia omesso di valutare l'istanza di rinvio dell'udienza, trasmessa dal difensore a mezzo fax e non inserita nel fascicolo processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2012, n. 10886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10886 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. Presidente del 09/02/2012
Dott. ROMIS Vincenzo Consigliere SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo Consigliere N. 264
Dott. MASSAFRA Umberto rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere N. 42741/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI CO LI N. IL 24/05/1934;
avverso il provvedimento a 29637/2011 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 25/08/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Propone ricorso ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. il difensore di fiducia di Di CO IP avverso la sentenza emessa in data 25.8.2011 dalla terza sezione penale di questa Suprema Corte di Cassazione con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso presentato dal medesimo Di CO nei confronti della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 15.9.2010, confermativa di quella del Giudice di pace di Novara di Sicilia del 18.2.2010 con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di Euro 900 di multa per i delitti minacce, ingiurie e lesioni personali oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. Rappresenta che, essendo stato esso difensore assolutamente impossibilito a comparire all'udienza fissata, per la ritenuta urgenza del procedimento, al 25 agosto 2011, aveva inviato alla Cancelleria della Sezione Feriale tramite fax (e precisamente a due numeri: 066863403 e 066883440) un'istanza di rinvio ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., corredata da certificato medico. Senonché, successivamente aveva appreso che era stata emessa la sentenza de qua e, visionato il fascicolo, aveva rilevato che in esso, come nel verbale d'udienza, non vi era alcuna traccia dell'istanza inviata.
Assume che in tal modo il ricorrente era rimasto privo del suo difensore, a seguito della mancata percezione da parte della Sezione promiscua feriale dell'istanza di cui all'art. 420 ter c.p.p. e richiama, riguardo alla ravvisabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 625 bis c.p.p., una pronuncia di questa Corte (n. 42794 del 7.9.2001). CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Giova premettere che il ricorrente ha fornito prova dei suoi assunti, con la completa allegazione di copia dell'istanza di rinvio, del certificato medico del 23.8.2010, delle ricevute di trasmissione dei fax in data 24.8.2010 ai numeri sopra indicati nonché del verbale di udienza del 25.8.2010 da cui si evince l'assenza di ogni riferimento a detta istanza.
Orbene, ai fini dell'individuazione dell'errore di fatto di cui all'art. 625 bis c.p.p., tale deve ritenersi solo quello che sia: (a) costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; (b) connotato dall'influenza esercitata sulla decisione (in tal senso "viziata") dalla inesatta percezione di dati processuali, il cui svisamento conduce ad una sentenza diversa da quella che sarebbe adottata senza l'errore di fatto (la cui ingiustizia o invalidità costituiscono, in altri termini, effetto di detto errore). Quindi (Cass. pen. Sez. Un. n. 16103 del 27.3.2002, Basile):
- va escluso ogni errore valutativo o di giudizio;
- l'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625 bis c.p.p., deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di Cassazione (S.U. 2002, Basile), e, per usare la terminologia dell'art. 395 c.p.c., n. 4, cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art. 625 bis c.p.p., nel supporre "la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa" ovvero nel supporre "l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita", e tanto nell'uno quanto nell'altro caso "se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare";
- esso (l'errore di fatto) deve inoltre rivestire "inderogabile carattere decisivo", deve cioè necessariamente tradursi, per legittimare il ricorso straordinario, "nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità";
- deve escludersi che nell'area dell'errore di fatto denunziabile con ricorso straordinario possa essere ricondotto l'errore percettivo non inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità.
In sintesi, esulando dall'errore di fatto ogni profilo di diritto o valutativo, esso coincide con l'errore revocatorio - secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" o della "omissione" - in cui sia incorsa la stessa Corte di cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio. La prevalente giurisprudenza di questa Corte e le Sezioni unite ammettono poi che l'omesso esame di un motivo o di una specifica deduzione possa costituire, anziché mera lacuna motivazionale, "errore di fatto" quando, fermi i limiti prima segnati: (a) esso risulti dipeso "da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura"; (b) dalla mancata lettura discenda, secondo "un rapporto di derivazione causale necessaria", una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo.
Alla luce delle sovraesposte considerazioni, non può inquadrarsi la fattispecie de qua nell'errore di fatto di cui all'art. 625 bis c.p.p., dal momento che non si è trattato di un errore di natura
"percettiva" riferito agli atti relativi al giudizio per cassazione, bensì all'omessa considerazione di un atto non inserito nel fascicolo. Ma dell'esito positivo della trasmissione a mezzo fax di istanze e certificati, attesa la notoria possibilità di anomalie di siffatti strumenti di trasmissione, come anche di altri mezzi telematici all'uopo destinati, in assenza finanche di una conferma esplicita di ricezione dei documenti da parte del destinatario, quanto meno con fonogramma, si assume il rischio il trasmittente ed in particolare il difensore (peraltro munito di studio in Roma). Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2012