Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2001, n. 10072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10072 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
1007 2/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL LA CORT Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE заштић Аллиг Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19895/98 Dott. Vittorio DUVA - Presidente Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron. 22676 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. 3363 Consigliere Ud. 31/01/01 - Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere CONTEST ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000per diritti L. sul ricorso proposto da: ! 2 4 LUG. 2001 i EN EN, elettivamente domiciliato in ROMA VLE PAOLO A BALLARIN 7, presso 10 studio dell'avvocato CANCELLERIA IMPROTA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro del GRUPPO GS SPA, corrente in Milano, in persona Luigi Vialardi, legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso GIORGIO, che la 10 studio dell'avvocato SPADAFORA 2001 difende, giusta delega in atti;
204 controricorrente avverso la sentenza n. 9084/97 del Tribunale di NAPOLI, Sezione III Civile, emessa il 08/10/97 e depositata il 05/11/97 (R.G. 11782/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Rosario RUSSO, che ha concluso per il 1 rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 30.9.1996 il giudice di pace di Napoli, pronunciando su domanda proposta da NG здничий GE nei confronti della società "Gruppo G.S.", ha condannato la detta società al risarcimento dei danni, che ha liquidato in lire 2.800.000, ed alla rifusione di metà delle spese di lite, compensando la rimanente metà. Su gravame del NG il tribunale di Napoli, con sentenza resa 1'8.10.1997, ha elevato il risarcimento a lire 4.800.000; ha posto le spese di primo grado inte- ramente a carico della società, liquidandone 1'ammontare in lire 1.175.825 per esborsi, lire 1.030.000 per diritti di procuratore e lire 740.000 per onorari di avvocato, e le ha distratte in favore del procuratore costituito;
ha interamente compensato le 2 spese del grado. Sui punti ancora in discussione ha ritenuto: -la nota delle spese non era unita al fascicolo al momento del passaggio in decisione della causa in quanto 1) l'indicazione della nota nell'indice del fascicolo non è seguita dal visto del cancelliere;
2) tale visto man- ca pure sulla nota;
3) il verbale dell'udienza di di- scussione non contiene menzione della nota;
4) sebbene la liquidazione delle competenze del c.t.u. sia avvenu- ta contestualmente alla decisione della causa, la nota fa riferimento ad essa;
-in mancanza della nota legit- Волгоны timamente il primo giudice ha liquidato le spese pro- cessuali giusta le risultanze degli atti e non ha rico- nosciuto le spese generali ex art. 15 della tariffa;
vi sono nella nota voci artificiosamente duplicate che perciò non vanno liquidate, quali a) i diritti di voca- zione in ordine ad attività compensate a diritto fisso in aggiunta al diritto stesso;
b) "le sollecitazioni al rinvio della causa, all'escussione dei testi (in pre- senza di altra competenza per l'istanza di ammissione della prova per testi)"; c) "cumuli tra i diritti di cui al n. 18 ed ai nn. 13 e 14 ovvero non corrisponden- ti ad attività effettuate prima dell'emissione della sentenza (corrispondenza cliente, nota spese, esame de- creto di liquidazione c.t.u.)"; -trattandosi di causa 3 priva di complessità e non bisognevole di approfondi- menti giuridici, gli onorari competono al minimo;
costituisce giusto motivo di compensazione delle spese l'essere stato l'appello accolto solo in parte ed in considerazione di fatti (nuovo parametro valutativo del danno alla persona;
produzione della nota spese) SO- pravvenuti alla pronuncia impugnata. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- corso il NG sulla base di un solo motivo;
ha re- sistito con controricorso la società "Gruppo G.S.". MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando OM "violazione degli artt. 91, 92, 345 c.p.c., dell'art. 75 c.p.c. -disposizioni attuazioni delle tabelle A e B e dell'art. 15 della tariffa professionale in vigore dal 1.4.1995 in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5", muove ai giudici di appello una serie di censure che, sebbene riguardino l'identico tema delle spese processuali, è opportuno esaminare singolarmente.
2.1. Il ricorrente, in primo luogo, censura i giu- dici di appello per avere espresso il convincimento che la nota spese non è stata ritualmente prodotta e SO- stiene che nessuno degli elementi, sui quali il convin- cimento stesso poggia, è idoneo a sorreggerlo: non quello, secondo cui né la nota né l'indice del fascico- 4 lo di parte recano il visto del cancelliere, in quanto nel giudizio innanzi al giudice di pace il deposito av- viene in udienza;
non quello, secondo cui del deposito della nota non è fatta menzione nel verbale di udienza, in quanto vitee una prassi di segno contrario;
non quel- lo, secondo cui la nota registra fatto (la liquidazione Эдиганы del compenso al c.t.u.) avvenuto dopo il passaggio del- la causa in decisione, in quanto la nota presa in esame dai giudici di appello è un duplicato dell'originale smarrito, che per svista del compilatore ha riprodotto anche il fatto verificatosi dopo l'indicato momento processuale.
2.2. A prescindere da ogni altra considerazione, la censura non riesce a superare l'argomento che il verba- le dell'udienza di discussione non fa menzione della nota e che essa contiene riferimento a fatto successivo al passaggio della causa in decisione, non valendo a questo fine le pure e semplici allegazioni, nelle quali la censura si risolve.
2.3. La censura è, pertanto, infondata e l'infondatezza si riflette negativamente sull'altra censura mossa ai giudici di appello per avere conferma- to che non compete il rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10%, importando come necessaria conseguenza che correttamente non si è tenuto conto 5 della richiesta di pagamento di tale rimborso contenuta nella nota;
richiesta senza la quale il rimborso non può essere riconosciuto, valendo per esso la regola della domanda (Cass. 28.8.1998 n. 8558; Cass. 25.2.1999 n. 1637). Né, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorren- la richiesta è contenuta nella comparsa conclusio- te, nale, come risulta dall'esame della stessa, possibile Bonnard perché viene denunciato error in procedendo.
3.1. Il ricorrente censura, ancora, i giudici di appello per avere ridotto i diritti liquidati dal primo giudice (da lire 1.400.000 a lire 1.030.000) pur in mancanza di appello sul punto.
3.2. La censura è priva di fondamento in quanto i giudici di appello, come si legge nella sentenza impu- gnata, si sono trovati nella necessità di riliquidare i diritti, avendo pronunciato condanna per somma di mag- giore importo, sicché il riferimento alla liquidazione operata dal primo giudice è improprio ed in questa sede avrebbe potuto farsi solo questione di violazione dei minimi tariffari.
4.1. Il ricorrente nuove inoltre censura ai giudici di appello per avere negato che competano i diritti di cui ai numeri 12, 13, 14, 18, 80 della tariffa, soste- nendo a) il diritto di vacazione (numero 80) spetta in 6 aggiunta a quello previsto per la specifica attività svolta;
b) le richieste di ammissione della prova, di rinvio per le conclusioni ed altro sono vere e proprie deduzioni e danno diritto al compenso di cui al numero 12 della tariffa;
c) le competenze di cui ai numeri 14 e 18 non sono duplicazioni e sono, perciò, cumulabili;
d) la corrispondenza con il cliente, che può essere an- che telefonica, ed il deposito della nota spese sono attività svolte anteriormente all'udienza di discussio- ne, sicché i compensi relativi avrebbero dovuto essere riconosciuti.
4.2. Pure questa censura è infondata. Bou mut 4.3. Ed invero: al) il diritto di vocazione non compete in relazione ad attività che, come si è ritenu- to nella specie, sono già compensate a diritto fisso;
bl) non è sufficiente una semplice richiesta di rinvio della causa o di escussione dei testi a concretare de- duzione ai sensi del numero 12 della tariffa ed a dare diritto al relativo compenso, mentre non viene dedotte che i giudici di appello abbiano negato il diritto per la richiesta di ammissione della prova, della consulen- za ed altro, sicché di tanto non bisogna occuparsi;
cl) sostenere che erroneamenteonde potere fondatamente giudici di appello hanno ravvisato cumulo tra i diritti di cui ai numeri 14 e 18 della tariffa, il ricorrente avrebbe dovuto, quanto meno, dedurre che in realtà non si tratta di ordinanze di mero rinvio emesse su concor- de richiesta delle parti;
dl) come già detto, la nota spese è stata depositata dopo il passaggio della causa in decisione, mentre per giurisprudenza di questa Corte . l'esigibilità delle spese e dei diritti spettanti per la corrispondenza informativa con il cliente presuppone la documentazione e, in ogni caso, la prova non equivo- ca dell'effettività della prestazione professionale (Cass.
3.11.1994 n. 9040).
5.1. Lamenta il ricorrente che i giudici di appello hanno ridotto gli onorari liquidati dal giudice di pace senza neppure tenere conto dell'errore della tariffa Ron and che per lo scaglione inferiore a quello corrispondente al valore della causa prevede onorari maggiori.
5.2. Neppure questa doglianza può essere accolta: per quanto concerne la misura degli onorari valgono le considerazioni svolte sub 3.2; per quanto concerne l'errore va rilevato che, ammesso che di errore si tratti, il giudice è tenuto ad applicare la tariffa senza alcuna possibilità di sindacato.
6.1. Il ricorrente censura, infine, i giudici di appello per avere totalmente compensato le spese del grado, sostenendo che i motivi della compensazione sono erronei e, particolarmente, a) il parametro valutativo 8 era già in vigore;
b) la nota spese era stata prodotta;
c) il gravame è stato in gran parte accolto.
6.2. La censura è infondata.
6.3. Ed infatti, i motivi che afferiscono alla nota spese ed al parziale accoglimento dell'appello resisto- no alla censura e tanto basta a rendere inattaccabile la disposta compensazione delle spese.
7. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 60000 8. Il controricorso è inammissibile in quanto noti- 310.000 8061 12,00 ficato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c., 0 4 sicché nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spe- , 7 7 se. 1
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 31.1.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vitions fr Вино Onvanor IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 8Registri GEN. 2005 i 4An 5an. . .. versate Depositata in Cancelleria Mo(BUTOCENTOSEITANERONEY.
1.05oggi, li 24 LULE 2001.lì LUG. p. Dirigente Area Servizi (Dotisca Maria Cruz CFPPO) IL CANCELLIERE C1 Responsablie Seni izla Giovanni Giambattista ( M.RACTIC IND 9