Sentenza 26 marzo 2009
Massime • 1
La richiesta di patteggiamento può essere validamente presentata, se all'uopo delegato, anche dal sostituto del difensore di fiducia e procuratore speciale dell'imputato, purchè nella procura conferita da quest'ultimo allo stesso difensore sia espressamente prevista tale facoltà di delega.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/03/2009, n. 16111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16111 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 26/03/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 725
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 023996/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LE CO N. IL 01/12/1983;
avverso SENTENZA del 15/04/2008 TRIBUNALE di FERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANATO GRAZIANA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza.
OSSERVA
Ad LE MA, imputato del reato di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S., veniva applicata la pena concordata tra le parti di otto giorni di arresto ed Euro 180,00 di ammenda;
pena interamente condonata, con sentenza del Tribunale di Fermo pronunciata in data 15 aprile 2008, avverso la quale l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 444 c.p.p., e art. 446 c.p.p., comma 3 in quanto, la volontà relativa all'accordo era stata espressa, in sua contumacia, non dal difensore munito di procura speciale, bensì dal delegato sostituto di udienza.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice di provenienza.
Il c.d "patteggiamento" può essere proposto dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale o, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche dal sostituto del difensore di fiducia purché nella procura conferita al medesimo sia espressamente prevista tale facoltà di delega (Cass. pen. sez. 4^ 14.2.2007, n. 11981, Coroidi, RV 236.281).
Nel caso di specie l'imputato contumace aveva conferito la procura speciale al suo difensore di fiducia senza alcun riferimento alla facoltà di delega, per cui il potere conferito ai fini dell'accordo sulla pena, essendo caratterizzato dall'intuitus personae, non poteva essere delegato al sostituto processuale, non provenendo dalla volontà dell'imputato.
Ne consegue la nullità dell'accordo e della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per il nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla sena rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2009