Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3380 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU033 80/01 IN NO SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GENGHINI Presidente R.G.N.16197/98 Dott. Massimo Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Cron.Consigliere 7003 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Francesco A. MAIORANO LAMORGESE Cons. Relatore Ud. 19/12/00 Dott. Antonio ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IN RL, elettivamente domiciliato in Roma, via C. Poma n. 4, presso l'avv. Mario Papadia, che con l'avv. Salvatore Armenio lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio contro dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 GRUPPO G.S. s.p.a. (già SOCIETÀ GENERALE SUPERMERCATI 8. MAR. 2001 s.p.a.), in persona del direttore generale dott. Luigi IL CANCELLIERE Vialardi, elettivamente domiciliata in Roma, via di 5542 Ripetta n. 22, presso l'avv. Gerardo Vesci, che con gli avv.ti Savatore Trifirò e Stefano Beretta, la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
F - controricorrente avverso la sentenza n. 9888 del Tribunale di Milano in data 2 luglio 1997, depositata il 27 settembre 1997 (R.G. lavoro n. 1391/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Gerardo Vesci;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Milano RL BI, già dipendente del Gruppo GS s.p.a. quale addetto alle operazioni ausiliarie di vendita presso un supermercato della società, in Pavia, chiedeva l'annullamento delle dimissioni dal posto di lavoro da lui presentate, deducendo che gli erano state estorte dal datore di lavoro con la minaccia, diversamente, di denunciarlo ai Carabinieri per furto, in relazione ad un episodio accaduto il 26 marzo 1996. Il BI chiedeva altresì la condanna 2 della predetta società a corrispondergli le mensilità maturate e a risarcirgli il danno. Il Pretore rigettava la domanda con sentenza del 27 giugno 1996, che, appellata dal soccombente, è stata poi confermata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia depositata il 27 settembre 1997. Atteso che il lavoratore aveva inviato la lettera di dimissioni all'azienda il giorno successivo a quello in cui, dopo la contestazione del furto, l'aveva sottoscritta, il giudice del gravame ha escluso che le dimissioni fossero effetto delle dedotte intimidazioni provenienti dal datore di lavoro e che le minacce, da parte sempre del datore di lavoro, di denunciarlo fossero state dirette a conseguire vantaggi ingiusti: per la mancanza consistita nella sottrazione di merce dal supermercato ove il lavoratore prestava la sua attività, la società ha sottolineato il Tribunale - avrebbe potuto procedere al licenziamento per - giusta causa del BI. Incontroversa in atti, ha poi aggiunto il giudice del merito, era la circostanza che il lavoratore aveva oltrepassato la cassa senza pagare parte della merce riposta nel carrello della spesa, mentre inverosimili erano le giustificazioni addotte dal dipendente in ordine al 3 mancato pagamento. Il Tribunale, considerate anche le mansioni svolte dal BI, ha quindi concluso che il fatto commesso da costui era, di gravità tale da ledere in modo irrimediabile l'elemento fiduciario del rapporto di lavoro. Per la cassazione di questa sentenza il lavoratore ha proposto ricorso sulla base di un solo motivo. Il Gruppo GS ha resistito con controricorso. Entrambi le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente - premessa una diffusa circostanze attinenti descrizione delle all'episodio a lui addebitato dal datore di lavoro e in relazione al quale questi gli aveva imposto le dimissioni, e trascritto pure l'appello proposto avverso la sentenza penale di condanna emessa nei suoi confronti dal Pretore di Pavia per il reato di furto contestatogli per il medesimo episodio - con l'unico articolato motivo del ricorso per cassazione, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 428, 1324, 1434, 1435, 1438 cod. civ., nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 420 SS. cod. proc. civ. anche in relazione agli artt. 244 SS. stesso codice, vizi di motivazione su punti decisivi della controversia. Deduce anzitutto che nel presente processo il giudice del merito, sia in sia primo grado che in appello aveva omesso di procedere al libero interrogatorio di esso ricorrente, e sostiene che tale omissione integra un vizio del procedimento, che determina la nullità della sentenza. Si duole poi che il giudice del merito non abbia ammesso la prova testimoniale da richiesta. Critica la sentenza impugnatalui assumendo che non è stata chiaramente espressa la ratio decidendi che la sorregge, e cioè se il Tribunale abbia dubitato dell'intimidazione fatta dal datore a esso ricorrente, ovvero della influenza dell'intimidazione sul processo formativo della volontà del dipendente nel dare le dimissioni dal posto di lavoro. Asserisce che erroneamente il giudice del merito ha posto a suo carico l'onere probatorio della protrazione degli effetti dell'intimidazione fino al momento della spedizione della lettera di dimissione, ed aggiunge la contraddittorietà di tale statuizione con quella di rigetto della prova, in quanto ritenuta superflua, 5 da lui richiesta circa le modalità con le quali era stato indotto a dare le dimissioni e circa la potenzialità delle minacce con riferimento alle dimissioni. Deduce ancora che è immotivata insufficientemente motivata, in relazione alle accertate modalità del fatto, l'argomentazione con la quale la sentenza impugnata ha ritenuto adeguato il lasso di tempo intercorso tra l'intimidazione e la spedizione della lettera di dimissione per della prima sullaescludere l'incidenza volontarietà delle dimissioni. Imputa al Tribunale di non avere considerato, così come a suo avviso affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che l'alternativa licenziamento-dimissioni posta al dipendente dal datore di lavoro si risolve sempre in un vantaggio ingiusto per quest'ultimo. Il motivo non può essere accolto in relazione a tutte le censure nelle quali si articola. Riguardo al libero interrogatorio, di cui si lamenta l'omissione, per costante giurisprudenza di questa Corte, si deve rilevare che esso, nel rito del lavoro, pur costituendo un adempimento doveroso per il giudice di primo grado, non è previsto a pena di nullità, in quanto non è preordinato a provocare la confessione della parte, ma a chiarire 6 i termini della controversia ed a rendere possibile il tentativo di conciliazione;
con la conseguenza che la sua omissione nel giudizio di primo grado non incide sulla validità dello svolgimento del rapporto processuale, restando perciò ininfluente - e come tale non denunciabile in sede di legittimità la mancata considerazione dell'omissione stessa, ove lamentata in sede d'appello, da parte del giudice del gravame (cfr. Cass. 9 giugno 1998 n. 5710, Cass. 21 ottobre 1995 n. 10958, Cass. 7 9430, Cass. 25 maggio 1995settembre 1995 n. n. 5754). Inammissibile prima che infondata è la 1 doglianza concernente la mancata ammissione delle prove richieste. A questo proposito si deve infatti rilevare che il ricorrente si è limitato a dedurre che è mancata anche l'ammissione delle prove richieste dal BI, ritenute supeflue, onde in definitiva, al BI è stato totalmente impedito, nella sostanza, l'esercizio del diritto sia di agire che di contraddire e, in uno, di difendersi. Ma in tal modo il ricorrente non ha adempiuto all'onere cui, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Cass. 4 dicembre 1999 n. 13566, Cass. 11 ottobre 1999 n. 11386, Cass. 12 maggio 1999 n. 4684 ) era tenuto, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in modo specifico, all'occorrenza trascrivendole integralmente, le circostanze oggetto della prova per testimoni richiesta, e precisare quale fosse la rilevanza del mezzo istruttorio invocato. E, peraltro il giudice del gravame ha motivato congruamente sulle ragioni che lo hanno portato a disattendere quella richiesta istruttoria, evidenziando come la dimostrazione circa le modalità con cui il lavoratore, subito dopo essere stato sorpreso in possesso della merce prelevata senza pagamento, era stato indotto a dare le dimissioni, fosse superflua, una volta accertato che lo stesso dipendente il giorno successivo a quello della sottoscrizione della lettera di dimissioni, l'aveva spedita per posta. Ha infatti sottolineato il Tribunale che se la volontà del BI fosse stata in qualche modo viziata per l'intimidazione subita al momento in cui gli era stato contestato il furto, la spedizione della lettera di dimissioni dal posto di lavoro avvenuta il giorno successivo aveva dissipato ogni dubbio sulla volontarietà dell'atto medesimo. L'affermazione contenuta nella 8 sentenza impugnata circa la sussistenza di un lungo periodo di tempo fra la minaccia di licenziamento e la spedizione della lettera e l'argomentazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la detta circostanza doveva far ritenere che il lavoratore avesse avuto la possibilità di ponderare in piena libertà, lontano dall'ambiente di lavoro, conseguenze dell'atto di dimissioni da lui le sottoscritto prima di spedirlo per posta al datore di lavoro, e avesse avuto anche la possibilità di dimissioni con persone piùconsultarsi sulle esperte, dà conto in modo esaustivo del ragionamento seguito dal giudice per escludere la esistenza di una coartazione della volontà del lavoratore al momento in cui lo stesso si era determinato a spedire la lettera di dimissioni. Sono perciò infondate le doglianze relative alla impossibilità di individuare le ragioni in base alle quali il Tribunale ha ritenuto che il comportamento del datore di lavoro non aveva avuto alcuna incidenza sul processo di formazione la volontà del lavoratore di recedere dal rapporto. Questa valutazione, osserva inoltre la Corte, integra un apprezzamento di fatto, che devoluto al giudice del meritomerito è insindacabile in sede di 9 legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logico-giuridici e l'asserita inadeguatezza del lasso di tempo intercorso fra il comportamento assunto come intimidatorio e la spedizione della lettera di dimissioni si risolve nella valutazione dicontrapposizione di una diversa merito dello stesso fatto preso in considerazione dal giudice del merito a fondamento del suo convincimento, senza che siano indicati vizi che dimostrino l'obbiettiva deficienza dell'iter argomentativo seguito da detto giudice. Neppure il ricorrente può fondatamente dolersi della statuizione del giudice del merito relativa alla mancanza di prove della protrazione degli dell'intimidazione dopo che si era effetti allontanato dall'azienda: cessata in tale momento la intimidazione che ad avviso del BI aveva connotato la condotta del datore di lavoro, correttamente il Tribunale ha ritenuto essere venuta meno la relazione causale fra tale condotta e le successive dimissioni del lavoratore, in della protrazione mancanza della dimostrazione degli effetti della dedotta intimidazione. In ordine all'ultima censura, a disattenderla sufficiente il richiamo al consolidato 10 orientamento più volte la giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le più recenti Cass. 28 novembre 1998 n. 12127, Cass. 20 gennaio 1999 n. 509), secondo cui in tema di annullamento dell'atto delle dimissioni del lavoratore, la minaccia del licenziamento per giusta causa si configura come prospettazione di un male ingiusto di per sé, invece che come minaccia di far valere un diritto (art. 1438 cod. civ.), ove si accerti l'inesistenza del diritto del datore di lavoro al licenziamento, per l'insussistenza dell'inadempienza addebitata al dipendente. Mancanza questa, invece, accertata dal giudice del merito, il quale da un lato ha evidenziato che il dipendente aveva oltrepassato la cassa senza pagare il corrispettivo della carne in precedenza prelevata dal banco di vendita e dall'altro, ha messo in rilievo la inverosimiglianza addotte dal BI circadelle giustificazioni l'omesso pagamento. Inammissibile infine è la questione della rilevanza nel presente procedimento del giudicato penale di assoluzione del BI dal reato di furto in danno della società sua ex datrice di lavoro, in quanto sollevata soltanto con le memorie illustrative ex art. 378 cod. proc. civ., le quali 11 invece sono destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire i motivi dell'impugnazione, ovvero a confutare le tesi avversarie e perciò non possono contenere la deduzione di nuove censure di questioni nuove che non siano rilevabili di ufficio (Cass. 19 aprile 2000 n. 5079, Cass. 16 dicembre 1999 n. 14167, Cass. 27 maggio 1999 n. 5171). Tale orientamento non si pone in contrasto con la sentenza richiamata dal BI - Cass. 3 ottobre che è nel senso suindicato, 1989 n. 3969 - ritenendo tuttavia l'ammissibilità con le memorie ex art. 378 cod. proc. civ. di nuovi fatti sopraggiunti se questi, interpretati secondo logica ed a condizione che non si risolvano in un surrettizio recupero delle preclusioni poste dalla medesima norma, non comportino un ampliamento del decidendum del giudizio di cassazionethema originariamente fissato con il ricorso ed il controricorso e siano rilevanti ai fini del giudizio. Rilevanza che nella specie non può avere la dedotta assoluzione del BI dal reato di furto, in quanto il giudice del merito ha qui proceduto, nell'ambito dei suoi poteri, anche alla valutazione della gravità del comportamento del dipendente e sottolineato la irreparabile lesione 12 del rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore derivante dalla condotta di quest'ultimo. Il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente, in quanto soccombente, è tenuto al pagamento in favore dell'altra parte delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di 27000legittimità, liquidate in lire 2oes oltre a lire 3.000.000=(tremilioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000. Il Consigliere est. Il Presidente Антокто бошогун Личното редній Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 3 oggi, 8 MAR. 2001 5 0 1 . . N A T S R 3 S I IL CANCELLIERE A 7 A ' - D T L 8 , , L - O E 1 A L S 1 D L E I P O S E S B I N G I E N G D S G E I A O L A T A S A O D O L T P E T L I , M E I R O I D R A D T D S I O E G T E R N E S E 13