Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/04/2001, n. 5712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5712 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
E N O 6 I 8 Z 9 1 A A / I R 4 T R / S 6 I e061025 A 2 . G T 5 R E . U . R . P . B N L I D BBLICA ITALIANA L A A R L A D E B T . D B E I A IN NOME DEL POPOLO ITAL T NO S T ORTE ΕΛΙΑ57 A N N I E 1 E S S 3 R SSAZIONE 1 E J E A Oggetto T N Jun horte di rithe A SEZIONE TRIBUTARIA M pe monics Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15599/98 - Presidente Dott. Michele CANTILLO Consigliere Dott. Enrico PAPA - Dott. Giovanni PAOLINI Bel. Consigliere Cron.1. 12281 Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Ud. 27/09/00 Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 61025 sul ricorso proposto da: چ ھو RI AR NT, elettivamente domiciliato in د ROMA VIA EDOARDO D'ONOFRIO 43, presso lo studio dell'avvocato DE BENEDICTIS ANTONIO, che lo difende unitamente all'avvocato LOMBARDI ANTONIO, giusta procura notarile Notaio NEMCOVA LENKA, di ROMA rep. 50439 del 29/7/98; ricorrente
contro
PRIMO UFF II DD ROMA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 2000 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 1511 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 148/96 della Commissione avverso la decisione n. tributaria II grado di ROMA, depositata il 25/03/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/00 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per Ce l'inammissibilità del ricorso;
chiede la trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della copia della procura rilasciata ad avvocato e persona ج و د patrocinante in Cassazione, che sembra essere commercialista;
ed alla Procura della Repubblica per reato di esercizio abusivo della professione. 2 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI ON CE, erede di RC GA, ricorre, con motivi disorganicamente articolati, e con i quali, inappropriatamente, si chiede a questa Corte Suprema, anche, la contestata a mentepronuncia revocazione della dell'art. 395, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., per la cassazione della, non notificata, decisione della soppressa Commissione tributaria di secondo grado di Roma n. 96.06.0148 del 25 marzo 1996, resa in controversia intercorsa fra essa ricorrente, nella veste precisata, ed il 1° Ufficio distrettuale II.DD. di Roma con riguardo ad imposta di ricchezza mobile, asserita, dovuta per il 1963 dal suo autore sunnominato. Il Ministero delle finanze resiste al ricorso, notificatogli il 17 settembre 1998, con controricorso del 23 ottobre 1998. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché, oltre a risultare introdotto nella già maturata consumazione del termine di decadenza di un anno dalla pubblicazione della decisione 327, comma 1, cod. impugnata previsto dall'art. 3 proc. civ. (nella documentata carenza delle condizioni richieste dal secondo comma di tale norma per far luogo alla disapplicazione della disposizione giusprocessualistica cennata), si rivela proposto contro provvedimento (decisione di abolita commissione tributaria di secondo grado resa prima dell'1 aprile 1996, e, pertanto, nella vigenza del d.p.r. 26.10.1972 n. 636 e nella non ancora intervenuta operatività del d.l. 31.12.1992 n. 546) non passibile di gravame nella presente sede di legittimità, ed impugnabile, invece, dinanzi alla Commissione tributaria centrale, dinanzi alla corte di appello (cfr., in terminis, oltre alle meno recente Cass. Sez. I civ., sent. n. 6250 del 9.7.1996, id., sent. n. 2933 del 20.3.1998, id., sent. n. 2941 del 20.3.1998, id., sent. n. 3366 dell'1.4.1998, id., sent. n. 3950 del 18.4.1998, id., sent. n. 4973 del 19.5.1998, id., sent. n. 11043 del 4.11.1998). Le spese seguono la soccombenza, e, perciò nella liquidazione di cui al dispositivo, vengono poste a carico della ricorrente. Prima di concludere, il Collegio deve evidenziare che l'Avv. Antonio De Benedictis ha patrocinato in questa sede la ricorrente sulla base di una procura conferita congiuntamente a lui e ad un Prof. Dr. Antonio Lombardi, persona, per quanto risulta, non abilitata all'esercizio della professione forense e, in particolare, alla difesa dinanzi a questa Corte Suprema: posto che l'accettazione di un siffatto mandato ed il conseguente svolgimento da parte di detto avvocato di attività processuale unitamente alla persona sunnominata (v., il ricorso e la memoria depositati per conto della parte rappresentata) sembrano rivelarsi suscettibili di assumere rilievo sotto il profilo disciplinare, va disposta la trasmissione di copia del ricorso, della procura e della memoria cennate, nonché della presente sentenza al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma per le deliberazioni di sua competenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente nelle spese, che liquida in £. 1.100.000, di cui £.
1.000.000 di onorari, oltre gli importi prenotati a debito, e ordina la trasmissione di copia del ricorso, della procura, della memoria e della presente sentenza al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della cassazione, il 27 settembre 2000. Il Re core Чтобоний ou IL CANCELLIERE C1 Innocento Battista Corte Suprema di Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 18 APR 2001 E N IL CANCELLIERE C1 O I Innocenzo Battista T A R T A S I I . G R B R E . A P R . L T D L U A A L B D E . I D B E R I A T S A T T N I N 1 E E R S 3 S 1 E I E A T . N A M