Sentenza 28 giugno 2001
Massime • 1
In tema di peculato militare, in seguito all'eliminazione dell'ipotesi distrattiva prevista dal reato di cui all'art. 215 cod. pen. mil. pace, la condotta del militare che usa, o fa usare, da militari dipendenti automezzi in dotazione del reparto per ragioni personali. (Nella specie per l'accompagnamento dei propri figli a scuola) deve essere giudicata dall' Autorità giudiziaria ordinaria alla quale spetta stabilire, valutandone le modalità, se i fatti attribuiti presentano i caratteri dell'illiceità penale ed in caso positivo quale ipotesi di reato comune sia configurabile).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 28315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28315 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 28/6/2001
1. Dott. SEVERO CHIEFFI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANTONIO MARCHESE " 821
3. Dott. GIORGIO SANTACROCE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. UMBERTO GIORDANO " N. 9670/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Faà NR n. 15/7/47
avverso la sentenza emessa il 3/11/2000 dalla Corte militare di appello Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giordano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Garino che ha concluso per l'annullamento del ricorso senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei
Udito il difensore avv. Anedda
OSSERVA
Il capitano dell'Areonautica Faà NR in servizio presso la postazione di Capo Bellavista in Arbatax è stato rinviato a giudizio per rispondere di forzata consegna continuata, violata consegna continuata peculato militare, con l'aggravante per tutti i reati di essersi avvalso del grado rivestito e della qualità di comandante del reparto, in relazione a condotte tenute tra il 20/2/1995 e il 19/1/1998 consistenti nell'usare o fare usare da militari dipendenti automezzi in dotazione al reparto per ragioni personali (accompagnamento dei figli a scuola, acquisto di generi alimentari e simili).
In esito al giudizio di primo grado il Tribunale militare di Cagliari con sentenza in data 20/9/1999 ha assolto l'imputato da tutti gli addebiti: da quelli di forzata e violata consegna per insussistenza dei fatti e da quello di peculato militare con la formula perché il fatto non costituisce reato, ritenendo le condotte del Faà giustificate per avere il predetto ottenuto dal Comando del Poligono di Perdasdefogu l'autorizzazione all'accompagnamento dei figli a scuola con veicoli militari, non essendovi collegamenti pubblici tra il Capo Bellavista e il centro urbano più vicino, e comunque, nei casi in cui non erano stati rispettati i limiti dei provvedimenti autorizzativi e le condizioni da questi poste, per assenza di mala fede o di lesione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice. Proposto gravame dal Procuratore militare della Repubblica, con sentenza in data 3/11/00 la Corte militare di appello ha riformato tale decisione disattendendo le ragioni per cui il Tribunale aveva giudicato le condotte del Faà giustificate o non sorrette da dolo e ritenendolo colpevole di un unico reato di peculato militare - in esso assorbiti anche i fatti che erano stati qualificati come forzata e violata consegna, ipotesi criminose di cui ha ribadito la non configurabilità nel caso di specie - e, con le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis C.P. prevalenti, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia con i doppi benefici di legge. Avverso quest'ultima pronuncia il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla esistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del ritenuto delitto di peculato militare per appropriazione previsto e punito dall'art. 215 C.P.M.P.. Rileva il Collegio che le critiche difensive hanno un errore di fondo compiuto dalla Corte militare di appello che l'hanno condotta, come già il Tribunale militare, a giudicare su fatti per cui era in realtà carente di giurisdizione.
Occorre al riguardo ricordare:; che l'iniziale sostanziale identità tra le fattispecie del peculato militare previsto dall'art. 215 C.P.M.P. e del peculato comune previsto dall'art. 314 C.P., che contenevano entrambe un'ipotesi appropriativa e un'ipotesi distrattiva, è venuta meno per la soppressione della seconda ipotesi nella norma penale comune per effetto della legge 26/4/90 n. 86; che ciò non ha però significato la indiscriminata depenalizzazione nel diritto comune delle condotte distrattive consistenti nella destinazione indebita di risorse pubbliche al di fuori dei fini istituzionali dell'ente, che sono rimaste punibili ai sensi dell'art.323 C.P. configurante l'abuso di ufficio ovvero ricorrendo il presupposto della momentaneità dell'uso della cosa, ai sensi del comma 2 dell'art. 314 C.P., autonoma figura di reato introdotta dalla stessa legge 86/1990 (cfr. in proposito le sentenze della 6^ Sezione di questa Corte 16/5/91, Burgaretta, rv. 188.244; 2/4/92, Bronte e altro - rv. 192.873; 29/4/92, De Bortoli - rv. 191.407; 25/1/93, Bova e altri - 193.75 6; 10/3/97, Federighi - rv. 207.594); che successivamente, in forza della sentenza della Corte costituzionale 13/12/91 n. 448, l'ipotesi distrattiva è stata eliminata anche dall'art. 215 C.P.M.P.; e che nella stessa sentenza n. 448/1991 si è avuto cura di evidenziare come la declaratoria di illeggittimità costituzionale della norma incriminatrice speciale del peculato militare per distrazione non comportasse "un vuoto di disciplina, ne' una non consentita introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, bensì la regolamentazione disposta dall'art. 16 C.P., e cioè l'applicazione delle norme del codice penale comune alle materie regolate da leggi penali speciali - quali il codice penale militare di pace - in quanto, come nel caso, non sia da queste (più) stabilito altrimenti", con la conseguenza che le condotte dei militari prima punite a titolo di peculato militare per distrazione sono rimaste punibili "se ed in quanto integrino le fattispecie descritte nei novellati artt. 314, secondo comma e 323 C.P.". Ora, alla luce di questi principi e poiché le condotte attribuite al Faà, così come specificate nei capi di imputazione, chiaramente rientrano nell'ipotesi distrattiva trattandosi già secondo la ricostruzione accusatoria di mera episodica strumentalizzazione per fini privati di automezzi che continuavano ad essere adibiti per i normali servizi di istituto (mentre l'ipotesi appropriativa, estranea al caso di specie, cui hanno impropriamente fatto riferimento i giudici militari è caratterizzata dall'inversione del titolo del possesso con il compimento di atti di disposizione uti dominus), era all'Autorità giudiziaria ordinaria che spettava di stabilire, valutando le modalità delle condotte del Faà e le giustificazioni dallo stesso addotte, se i fatti attribuitigli presentino in concreto connotazioni di illiceità penale e in caso positivo in quale fattispecie di diritto comune si debbano fare rientrare. Va quindi rilevato il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria militare, con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti per le sue determinazioni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei territorialmente competente.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di giurisdizione e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2001