Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2000, n. 1221
CASS
Sentenza 30 novembre 2000

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Nella scelta tra l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti di soggetto condannato per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza (art.90 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309) e quello dell'affidamento in prova al servizio sociale a scopo terapeutico per tossicodipendenti (art.94 del citato D.P.R.), il criterio da seguire non può ispirarsi alla valutazione dell'opportunità e dell'idoneità del programma riabilitativo, trattandosi di requisiti previsti per entrambi gli istituti anzidetti, e neppure può ispirarsi ad un preteso principio generale dell'ordinamento, secondo cui, quando possibile, dovrebbe essere data alle pene concreta esecuzione, poiché ciò porterebbe alla pratica vanificazione del dettato di cui all'art.90 del D.P.R. n. 309/1990. Detto criterio deve invece basarsi sulla valutazione della pericolosità sociale e del livello di affidabilità del condannato, per cui dovrà darsi luogo alla sospensione dell'esecuzione quando trattisi di soggetto che, avuto riguardo ai suoi trascorsi, al suo grado di reinserimento ed alla sua personalità, appaia probabilmente dotato di capacità di autocontrollo tali da consentirgli una gestione autonoma del programma di recupero, mentre dovrà preferirsi l'affidamento terapeutico quando, anche per la persistenza di un pericolo(comunque necessariamente limitato) di reiterazione di reati, appaia, per converso, probabile che il soggetto non sia in grado di sottostare al programma riabilitativo se non in quanto affidato ad una struttura che in concreto lo segua e lo controlli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2000, n. 1221
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1221
    Data del deposito : 30 novembre 2000

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