Sentenza 30 novembre 2000
Massime • 1
Nella scelta tra l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti di soggetto condannato per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza (art.90 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309) e quello dell'affidamento in prova al servizio sociale a scopo terapeutico per tossicodipendenti (art.94 del citato D.P.R.), il criterio da seguire non può ispirarsi alla valutazione dell'opportunità e dell'idoneità del programma riabilitativo, trattandosi di requisiti previsti per entrambi gli istituti anzidetti, e neppure può ispirarsi ad un preteso principio generale dell'ordinamento, secondo cui, quando possibile, dovrebbe essere data alle pene concreta esecuzione, poiché ciò porterebbe alla pratica vanificazione del dettato di cui all'art.90 del D.P.R. n. 309/1990. Detto criterio deve invece basarsi sulla valutazione della pericolosità sociale e del livello di affidabilità del condannato, per cui dovrà darsi luogo alla sospensione dell'esecuzione quando trattisi di soggetto che, avuto riguardo ai suoi trascorsi, al suo grado di reinserimento ed alla sua personalità, appaia probabilmente dotato di capacità di autocontrollo tali da consentirgli una gestione autonoma del programma di recupero, mentre dovrà preferirsi l'affidamento terapeutico quando, anche per la persistenza di un pericolo(comunque necessariamente limitato) di reiterazione di reati, appaia, per converso, probabile che il soggetto non sia in grado di sottostare al programma riabilitativo se non in quanto affidato ad una struttura che in concreto lo segua e lo controlli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2000, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. EDOARDO FAZZIOLI Presidente del 30/11/2000
1. Dott. CAMILLO LOSANA Consigliere SENTENZA
2. Dott. SEVERO CHIEFFI " N. 6965
3. Dott. PIERO MOCALI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANNA MABELLINI " N. 24121/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RE OV, n. il 12/5/68 avverso l'ordinanza 9/2/2000 del Tribunale di Sorveglianza di Catania sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Mabellini Anna lette le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Mura, che chiede il rigetto del ricorso
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Il difensore di ER OV ricorre contro l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha respinto l'istanza di sospensione di pena detentiva per tossicodipendenti proposta ex art. 90 D.P.R. 309/90, nonché la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale semplice, con la motivazione della opportunità che la condannata prosegua nel programma terapeutico in corso, ed ha applicato la misura dell'affidamento in prova terapeutico richiesta in subordine. Denunzia mancanza e illogicità della motivazione nella parte in cui afferma il principio dell'effettività della pena, e lamenta che nella concessione dell'affidamento terapeutico non sia stato espresso un giudizio sulla adeguatezza del programma proposto. II- Il ricorso è fondato.
La sospensione dell'esecuzione della pena prevista dall'art. 90 D.P.R.
9.9.1990 in favore della persona che, per reati commessi in relazione alla propria tossicodipendenza, debba scontare una pena detentiva non superiore a quattro anni, e si sia sottoposta o abbia in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo, "può" essere applicata dal giudice, il quale deve far uso dei propri poteri discrezionali motivando adeguatamente. Poiché la sottoposizione ad un programma di recupero è presa in considerazione anche dall'art.94 del medesimo D.P.R. 309/90 ai fini dell'affidamento in prova terapeutico, la scelta tra il primo e l'altro istituto non può evidentemente essere compiuta soltanto con riferimento al criterio della opportunità e idoneità del programma riabilitativo, che devono essere presenti in entrambi i casi;
ne' tanto meno con affermazioni quali quella contenuta nell'ordinanza impugnata -"in conformità del principio generale dell'ordinamento che vuole che le pene siano espiate, è necessario, quando possibile, dare esecuzione concreta alla pena pur garantendo il condannato"-, che di fatto annulla la valenza del dettato dell'art. 90 sopra citato. Il criterio da seguire nella scelta tra i due istituti considerati è quello della valutazione della pericolosità sociale, nonché del livello di affidabilità del condannato, in favore del quale sarà sospesa la pena quando i suoi trascorsi, il suo grado di reinserimento e la sua personalità suggeriscano probabilità di autocontrollo tale da consentirgli una gestione autonoma del programma di recupero;
mentre la persistenza del pericolo di reiterazione di reati (che comunque deve essere limitata, in modo tale da non precludere anche l'applicabilità della misura disciplinata dall'art. 94 D.P.R. 309/90), e la probabilità che il condannato non sia in grado di sottoporsi al programma riabilitativo se non affidato ad una struttura che in concreto lo segua e lo controlli, dovrà far propendere il giudice per l'affidamento terapeutico.
L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania, che rivaluterà le richieste della ER attenendosi ai criteri sopra enunciati.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Catania per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2001