Sentenza 3 marzo 2001
Massime • 1
Rientra tra le controversie aventi ad oggetto l'applicazione di norme in materia di sicurezza sociale, e come tale è devoluta alla competenza del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 442,comma primo, cod. proc. civ., la controversia nella quale taluno, lamentando la lesione del diritto all'assunzione obbligatoria, convenga in giudizio il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per non essere stato assunto, una volta avviato al lavoro, a seguito della adozione del provvedimento di revoca dell'avviamento per successivo accertamento di inidoneità alle mansioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3095 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
4. Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
5. Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TI SA, elettivamente domiciliata in Roma in via Lungotevere Mellini 39 presso lo studio dell'avvocato Manilio Franchi, che, unitamente all'avvocato Anna Fisco Oldrini, la rappresenta e difende giusta, delega in calce al ricorso;
contro il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma in via dei Portoghesi 12 presso la Avvocatura generale dello Stato dalla quale è assistito e difeso, ricorrente incidentale, e contro la Direzione provinciale del lavoro di Pavia, intimata;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano del 16 settembre 1997, depositata il 22 ottobre 1997, numero 11192, r.g. 1460/96;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 5 maggio 2000 dal consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto di quello incidentale;
Svolgimento del processo:
Con ricorso diretto al pretore di Pavia, TI SA - premesso che, quale invalida civile era stata avviata al lavoro dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Pavia presso lo stabilimento della società Riserie Curti che aveva richiesto, ai sensi dell'articolo 20 della legge numero 482 del 1968, un accertamento sanitario al Collegio medico, all'esito del quale l'Ufficio provinciale, che di esso aveva ricevuto comunicazione, aveva revocato l'avviamento con efficacia retroattiva - convenne in giudizio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Ufficio provinciale del lavoro chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lei subiti a causa della revoca dell'avviamento al lavoro, perché illegittimo il relativo provvedimento, essendo lo stesso consentito solo con riferimento a un atto di avviamento viziato, mentre nessun rilievo poteva assumere, nei confronti di questo, il successivo accertamento di inidoneità alle mansioni.
Il pretore accolse la domanda, che invece è stata rigettata dal tribunale con la pronuncia indicata in. epigrafe in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero e dall'Ufficio provinciale del lavoro.
Il giudice di secondo grado ha rilevato che - pur essendo da ritenersi illegittimo il provvedimento di revoca perché adottato in violazione delle disposizioni della legge numero 482 del 1968, e ciò in quanto non erano venuti meno i presupposti che avevano giustificato l'emanazione dell'atto di avviamento - tuttavia era infondata l'azione nei confronti del Ministero per essersi perfezionato con l'avviamento il diritto alla assunzione con conseguente obbligo del datore di lavoro di procedere a questa ,con la assegnazione all'invalido di mansioni compatibili con le sue condizioni e a corrispondere in ogni caso le retribuzioni dovute dalla data dell'avviamento a quella della revoca, restando a carico della lavoratrice l'onere, che nella specie non era stato assolto, di fornire la prova della esistenza in azienda di mansioni compatibili che le avrebbero consentito l'inserimento nella stessa se non fosse intervenuta l'illegittima revoca.
La TI ha chiesto la cassazione della decisione con ricorso affidato a un motivo.
All'udienza del 4 luglio 2000, per la quale era stata fissata originariamente la decisione sul ricorso, il Collegio ha ordinato la rinnovazione della sua notificazione perché effettuata, per gli intimati, presso la Avvocatura distrettuale dello Stato e non presso la Avvocatura generale.
Rinnovata la notificazione, si è costituito con controricorso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha proposto ricorso incidentale anche esso affidato a un motivo. Motivi della decisione:
Preliminarmente deve disporsi la riunione dei due ricorsi in applicazione del disposto dell'articolo 335 del codice di procedura civile. Ragioni di ordine logico, oltre che il disposto dell'articolo 276 del codice di rito, impongono che si esamini per primo il motivo del ricorso incidentale proposto dal Ministero resistente, in quanto con esso, anche se condizionato, viene riproposta alla Corte la eccezione pregiudiziale - già respinta dal tribunale - della incompetenza del giudice del lavoro a conoscere della domanda di risarcimento dei danni subiti dal soggetto che, avviato al lavoro, non sia stato assunto.
Si sostiene dal ricorrente che, non rientrando la materia tra quelle che tassativamente sono previste dall'articolo 409 come devolute alla cognizione del giudice del lavoro e vertendosi nella specie in ipotesi di attività lavorativa ancora da instaurarsi, la relativa domanda risarcitoria, che in essa trovi il suo presupposto, andrebbe proposta al giudice normalmente competente a conoscere delle azioni risarcitorie.
La censura è infondata.
Deve infatti osservarsi che sono assoggettate al rito speciale del lavoro, ai sensi del numero 1 dell'articolo 409 del codice di rito, le controversie relative ai "rapporti di lavoro subordinato privato ...", e non quindi singole controversie previsto specificatamente identificabili sulla base del petitum ma tutte quelle relative a un rapporto di lavoro, e cioè a questo riconducibili e a questo inerenti, tanto che è stato sottolineato dalla dottrina il carattere tendenzialmente omnicomprensivo del rito speciale in ordine alle controversie comunque riconducibili a un rapporto di lavoro e il dovere del giudice di favorire una interpretazione espansiva della disposizione. Analogamente occorre rilevare con riferimento al disposto dell'articolo 442 dello stesso codice "che estende la competenza del giudice del lavoro alle "controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie", riferendosi lo stesso a tutte le "controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti ... ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie"), dovendo anche qui valere, per la genericità della formulazione, una identica regola interpretativa, conseguendone che debbono farsi rientrare tra le controversie in questione tutte quelle il cui oggetto abbia come presupposto la applicazione o la inosservanza di una disposizione in materia di previdenza o assistenza obbligatorie.
In tale senso è del resto la giurisprudenza di questa Corte, essendosi affermato il principio, che il Collegio condivide e che è applicabile nella specie per analogia, a termini del quale rientra fra le controversie a venti come oggetto "l'applicazione di norme in materia di sicurezza sociale", e come tale è devoluta alla competenza del giudice del lavoro, quella con la quale taluno, essendo stato avviato al lavoro dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge numero 463 del 1983, convertito nella legge numero 638 del 1983 sulla base dell'iscrizione nell'elenco degli invalidi civili aventi titolo al collocamento obbligatorio, ed essendo stato poi dichiarato non invalido e quindi cancellato dal relativo elenco a seguito di visita di controllo della competente commissione sanitaria, convenga in giudizio il Ministero del tesoro, la Azienda sanitaria e l'ufficio provinciale, chiedendo che, previa disapplicazione del provvedimento di cancellazione, venga accertato il suo status di invalido civile e il suo diritto alla reiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, con condanna del Ministero o di chi venga ritenuto responsabile, al risarcimento del danno, costituito dalla mancata percezione (fino a un nuovo avviamento al lavoro) delle retribuzioni non conseguite dall'impresa presso la quale era stato avviato (Cass., 2 dicembre 1999, n. 13426). La ricorrente principale denuncia violazione di norme di diritto e contraddittorietà della motivazione. Sostiene che illogicamente il tribunale, pure avendo espressamente rilevato la illegittimità del provvedimento i con il quale era stato revocato l'atto di avviamento per non essere venuti meno i presupposti che lo avevano giustificato, ha tuttavia ritenuto di respingere la domanda, e ciò perché, non essendo stata accertata una eventuale pericolosità dell'inserimento in azienda della invalida, ma esclusivamente la incompatibilità delle condizioni di questa con le mansioni da svolgere, comunque gravava sul datore di lavoro l'obbligo della corresponsione delle retribuzioni a decorrere dalla data dell'avviamento a quella, almeno, della intervenuta revoca, sicché la pretesa si sarebbe dovuta azionare nei confronti del secondo che avrebbe potuto fornire eventualmente la prova della inesistenza in azienda di posti di lavoro compatibili con le condizioni della lavoratrice. La ricorrente sostiene che correttamente il giudice di merito avrebbe dovuto trarre dalla premessa della illegittimità della revoca le dovute conseguenze, ossia quelle che, avendo tale provvedimento determinato la mancata assunzione con la perdita delle relative retribuzioni, era il Ministero responsabile del fatto e obbligato al risarcimento richiesto.
La critica è pienamente condivisibile.
A tale proposito deve preliminarmente osservarsi che, contrariamente a quanto assume il Ministero nel suo controricorso, nessun bisogno vi era che la ricorrente contestasse la legittimità del provvedimento di revoca, e ciò in quanto la contrarietà dello stesso alle norme vigenti è stata ritenuta dal giudice di merito. Nè sul punto il Ministero ha proposto impugnazione, derivandone che, per tale parte, la sentenza del tribunale è passata in giudicato.
Tanto premesso, occorre rilevare che la decisione impugnata appare inficiata da vizi di motivazione tali da imporne la cassazione. E infatti, di fronte a una revoca dell'atto di avviamento, posto nel nulla dall'Ufficio provinciale del lavoro con efficacia retroattiva sin dal momento della sua emanazione e che non risulta essere stato in alcun modo sollecitato dal datore di lavoro, correttamente quest'ultimo - non vertendosi nella specie nelle ipotesi di assunzione già perfezionatasi o di rifiuto della assunzione, di cui al comma quarto dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968 numero 482 - si ritenne esentato dall'obbligo della conclusione del relativo contratto e della costituzione del rapporto lavorativo. Nè il comportamento di questo poteva qualificarsi "dilatorio", come invece ritenuto dal tribunale, appartenendogli certamente il potere di richiedere l'accertamento sanitario secondo quanto disposto dal primo comma della norma citata. Ne doveva conseguire che nessuna responsabilità era ipotizzabile a carico dello stesso per avere instaurato la procedura prevista dalla legge, essendo derivata la lesione del diritto soggettivo dell'invalida alla assunzione obbligatoria, cui si sarebbe dovuto fare luogo - nella assenza del presupposto di una invalidità tale da recare "pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti" - non dal legittimo comportamento del datore di lavoro ma esclusivamente da quello illegittimo della amministrazione, sicché è su questa che doveva ritenersi gravante la responsabilità per i danni lamentati dalla TI, la cui sussistenza in concreto e la cui quantificazione dovranno essere accertate, nei limiti del contenuto delle doglianze svolte dal Ministero nei confronti della pronuncia di primo grado, dal giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Milano, alla quale si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso incidentale e accoglie quello principale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2001