Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3095
CASS
Sentenza 3 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Rientra tra le controversie aventi ad oggetto l'applicazione di norme in materia di sicurezza sociale, e come tale è devoluta alla competenza del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 442,comma primo, cod. proc. civ., la controversia nella quale taluno, lamentando la lesione del diritto all'assunzione obbligatoria, convenga in giudizio il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per non essere stato assunto, una volta avviato al lavoro, a seguito della adozione del provvedimento di revoca dell'avviamento per successivo accertamento di inidoneità alle mansioni.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3095
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3095
    Data del deposito : 3 marzo 2001

    Testo completo