Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2002, n. 11794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11794 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 7 94/0 2 Composta dagli Ill.mi Sigg i Magistrati: Dott. Paolino DELL ANNO R.G.N. 22163/99 鬏 Dott. Michele DE LUCA Cron. 29403 Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. NI MAZZARELLA Consigliere Ud. 13/03/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: ZA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato FABIO LORENZONI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
: - ricorrente
contro
ITALIANE SPA, in persona del legale POSTE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO PESSI, giusta delega2002 1095 in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 10/99 del Tribunale di TRENTO, depositata il 03/03/99 R.G. N. 68/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato LORENZONI;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Trento, sezione lavoro, confermando la decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da IA NI nei confronti della s.p.a. Poste Italiane per l'accertamento della nullità della clausola di cui all'art. 22 del c.c.n. 1 che prevede la risoluzione automatica del rapporto di lavoro del dirigente al momento della età pensionabile o al raggiungimento del massimo della anzianità contributiva utile ai fini pensionistici: con i conseguenti provvedimenti quali l'accertamento della illegittimità del licenziamento e il risarcimento del danno nella misura indicata con il ricorso introduttivo del giudizio. Riteneva in particolare il Tribunale che nessuna disposizione di legge vieta alle parti contrattuali di individuare in sede di contrattazione ipotesi di risoluzione del rapporti che siano diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e pertanto che nessuna nullità era ravvisabile nella clausola risolutiva di cui all'art. 22 del contratto. D'altra parte dovendosi nella fattispecie individuare una ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto, impropria appariva ogni questione sollevata circa la riconducibilità della clausola ad un termine o ad una condizione o circa la rilevanza in concreto dell'art. 2118 c.c., che è riferibile alle sole ipotesi in cui la risoluzione del rapporto si determini per decisione unilaterale di uno dei contraenti. Le parti, infatti, avevano voluto precostituire una ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e in questa determinazione nulla di illecito di illegittimo era dato ravvisare. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione IA NI censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste con controricorso la Società intimata 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente violazione dell'art. 6, co. 2 e 6 del d.l. 487/93 convertito in legge n. 71 del 1994, dell'art. della elgge n. 230 del 1962, della legge n. 604/66 e della legge n. 300 del 1970, dell'art. 2118 c.c. rilevando che, essendo il trattamento di quescienza del personale dell'ente poste regolato dalle norme previste per il personale dello Stato, ovvero maturando il diritto a pensione al compimento del 65° anno di età, il Tribunale ha errato nel considerare legittima la risoluzione del rapporto, in applicazione della clausola contrattuale che prevede la facoltà di recesso del datore di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva (art. 22 c.c.n.l.): in tal modo aggiungendosi alla regolamentazione legale del collocamento in quescienza un'ipotesi di risoluzione negoziale in contrasto con norme inderogabili di legge. Conseguentemente ha errato il Tribunale nell'omettere di dichiarare la nullità della clausola convenzionale. Con lo stesso motivo deduce inoltre il ricorrente che tale disciplina contrattuale, prevedendo una scadenza certa del contratto a tempo indeterminato, integra anche la violazione della disciplina dei contratti a termine, ed in particolare delle ipotesi, tassativamente previste, in cui è lecita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro;
deduce infine lo stesso ricorrente con il motivo in esame vizio di omessa motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stato dedotta l'errata valutazione dei criteri di computo, ai sensi dell'art. 25 del c.c. n.1 della anzianità contributiva. Ritiene la Corte che i suddetti motivi di ricorso devono essere accolti, ritenendosi di aderire ad un costante orientamento di questa Corte per il quale "la clausola del contratto integrativo del 26 novembre 1994 per i dipendenti Epi è affetta da nullità ex art. 1418 c.c. sia per il fatto che non è consentito alla autonomia 4 collettiva, in difetto di specifica previsione legislativa, individuare cause estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato diverse ed ulteriori rispetto a quelle stabilite dall'ordinamento (dimissioni, mutuo consenso, ovvero licenziamento nei casi previsti dalle leggi speciali n. 604/66 e n. 300/70, e n. 108/90) sia perché la clausola si pone in contrasto con l'art. 4 del d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092 (testo unico delle norme sul trattamento di quescienza dei dipendenti civili e militari dello Stato, la cui applicazione è stata estesa ai dipendenti dell'ente posta con decorrenza dal 1° agosto 1994 ad opera dell'art. 6, comma 7, della legge n. 71 del 1994 di conversione del d.l. n. 487 del 1993), il quale, stabilendo il collocamento a riposo al compimento del 65° anno di età ha conferito il diritto alla permanenza in servizio sino a tale età, indipendentemente dal raggiungimento della massima anzianità contributiva utile;
né le associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo possono disporre del diritto così acquisito a rimanere in servizio, in mancanza di uno specifico mandato del titolare ovvero di una sua successiva ratifica "(Cass. 17 giugno 1999 n. 6051, Cass, 7 giugno 1999 n. 5584, Cass. 20 maggio 1999 n. 4861). Per i motivi che L E L - 7 E G 3 A 8 G 3 1 L . E 5 3 N - D 1 O D I I A R T E T O I N I S S D L A ' L E T 0 R . 1 precedono la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, E O I T , D S G R N R E I A G O S , A T S P S E S A A D T I O O I M B L I S L , D E P T A E D A N O S E al giudice designato in dispositivoanche perle spese,
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche perle spese, alla Corte di appello di Trieste. Così deciso in Roma il 13 marzo 2002 Il Cons. Est. Il Presidente lim and- Quare horselle IL CA Сиано Ми