Sentenza 3 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 9003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9003 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN ME9003/0 1 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 1019/99 - - Consigliere Dott. Vincenzo MILEO 3966/99 Consigliere Cron. 20534 Dott. Antonio LAMORGESE - Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA - Rep. - Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO - Ud.13/03/01 ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: RI IA, elettivamente domiciliato in ROMA, Via ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'Avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato RENATO ZANETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PRIMUS SPA IN LIQUIDAZIONE;
- intimato °e sul 2° ricorso n 03966/99 proposto da: PRIMUS SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale 2001 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata - 1143 -1- in ROMA VIA CARONCINI 271 presso lo studio dell'avvocato WONGHER MARINA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MELCHIORI ITALO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
RI IA;
intimato avverso la sentenza n. 194/98 del Tribunale di MODENA, depositata il 14/10/98 R.G.N. 406/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato GUISO per delega WONGHER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il ricorso principale ina Missibile in subordine, rigetto, per il ricorso incidentale inammissibile in il ricorso incidentale subordine ed assorbito condizionato. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2.11.1993 il RE di Modena respingeva la domanda di NO RI tendente ad ottenere il riconoscimento della qualifica di dirigente, in luogo di quella di impiegato di primo livello, mentre accoglieva la domanda del medesimo ricorrente di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società Primus, datrice di lavoro, la quale veniva condannata a corrispondere al Marineli l'indennità prevista dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966. Tale sentenza formava oggetto di appello principale da parte del lavoratore in ordine al diniego del riconoscimento della qualifica dirigenziale, e di appello incidentale della società relativamente alla declaratoria di illegittimità del licenziamento. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Modena, con sentenza notificata il 12.11.1998, confermava integralmente la sentenza pretorile, e compensava le spese del grado tra le parti. Osservava il Giudice del gravame che prima della formale assunzione non era stato instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato tra il RI e la società Primus. In particolare, prima della cessione della Catering a quest'ultima società, il ricorrente aveva curato la vendita della sua società in veste di imprenditore interessato al buon esito dell'affare. Si trattò pertanto di una normale collaborazione tra imprenditori. Solo dopo la cessione della Catering le parti effettivamente avevano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, ma dal complessivo esame delle deposizioni testimoniali raccolte in primo grado, non era emersa nei compiti svolti dal RI alcuna autonomia organizzativa tipica della funzione dirigenziale: in particolare, sia le scelte fondamentali, sia l'assunzione del 3 personale, sia la complessiva gestione e controllo della filiale Primus di Modena erano affidate non al RI, ma a funzionari trevigiani;
né alcuna prova di autonomia dirigenziale poteva trarsi dalla ratifica presso gli istituti di credito dell'operato del RI. Quanto al licenziamento il Tribunale condivideva l'opinione espressa dal RE secondo cui non erano emersi aspetti indicativi di negligenza, né di insubordinazione, né di cattiva conduzione della filiale affidata all'appellante principale, laddove invece l'insoddisfacente andamento degli affari, accertato nel contesto, era da ricollegare piuttosto a difficoltà incontrate dalla società di fornire merci a prezzi competitivi. Avverso detta sentenza il RI ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico complessivo motivo, seguito da memoria illustrativa. Ha replicato la società intimata con controricorso e ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta ex art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi, principale ed incidentale in quanto rivolti alla medesima sentenza di appello. Deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1399 e 2095 c.c., il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe esaminato alcune circostanze - ben precise e riferite da più testimoni – comprovanti che il RI, anche dopo la cessione della Catering, aveva continuato a svolgere la propria attività con gli stessi poteri gestionali di prima. II Tribunale avrebbe altresì ignorato l'accordo scritto 22.4.1988 ed altre scritture private (prodotte in primo grado) intercorse tra le parti, la lettera di assunzione del 25.7.1988, e la busta paga relativa al mese di agosto 1988, nonché altri documenti nei quali si conveniva in merito a modalità di collaborazione, con una riduzione 4 dell'indennità di avviamento proporzionata al periodo di mancata collaborazione. Secondo il ricorrente, poiché il RI sino al 24.4.1988 rivestiva ancora la qualifica di Presidente, tale posizione appare veramente inconciliabile con quella di impiegato sottoposto alle direttive dell'imprenditore. Il motivo non è fondato. Deve premettersi che, secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione - censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. sotto il profilo della omissione, insufficienza o contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. da ultimo, Cass., 15 aprile 2000, n. 4916; Cass., 24 luglio 2000, n. 9716). Quanto all'accertamento della qualifica dirigenziale invocata dal ricorrente, va rilevato che, conformemente alla previsione del contratto collettivo di categoria, i tratti distintivi di essa - specie rispetto allla qualifica contigua di impiegato con funzioni direttive sono da ravvisarsi nello svolgimento di mansioni che improntino la vita dell'intera impresa o di un ramo autonomo della medesima con scelte di ampio respiro, svolte ad un alto livello di autonomia e di potere decisionale, in un rapporto di diretta collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro (ex plurimis, Cass., 10 agosto 1999, n. 8572; Cass., 28 dicembre 1998, n. 12860; Cass., 18 marzo 1997, n.2375). Ciò premesso in punto di diritto, questa Corte non ritiene che la sentenza impugnata presenti carenze o vizi denunciati dal ricorrente, dal momento che sia 5 il RE in prime cure, sia il Tribunale, in sede di gravame, attraverso un apprezzamento complessivo non censurabile in questa sede di legittimità, sono giunti alle medesime conclusioni in esito ad una accurata indagine delle deposizioni testimoniali che hanno costituito il terreno probatorio prevalente;
indagine mirata alla ricerca dei connotati che caratterizzano la natura dirigenziale dell'attività lavorativa, secondo gli insegnamenti ormai consolidati della giurisprudenza e della dottrina del lavoro: ed infatti, l'attenzione dei giudici di merito si è correttamente rivolta alla ricerca con esito negativo - del grado di autonomia dei poteri decisionali in capo al ricorrente, all'ambito delle sue responsabilità, all'interno della società intimata, e dell'assenza di vincoli di dipendenza gerarchica ovvero dell'esistenza di un rapporto diretto con l'imprenditore. In particolare i giudici di merito a fronte di alcuni elementi, - quali l'emissione di assegni di rilevante importo, nonché la pregressa qualità rivestita dal RI, di presidente della società Catering, che potevano far pensare a competenze di più alto livello - hanno accertato che, in concreto, le R scelte fondamentali, l'assunzione di personale e la complessiva gestione e controllo della filiale Primus di Modena non erano affidate al RI, ma a funzionari trevigiani, il che conferma, nei fatti, l'assenza di una autonomia dirigenziale del ricorrente che pure egli aveva avuto in passato esperienze di gestione diretta, in qualità di imprenditore, di una società (la Catering) poi assorbita dalla Primus. Il ricorso principale non può essere, pertanto, accolto. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la società, da parte sua, deduce l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia concretanti gli addebiti che hanno giustificato il licenziamento, osservando che il Tribunale non ha speso una parola su alcuno degli addebiti che pur erano stati ampiamente trattati dalla società appellata e che riguardavano: 1) 6 la diminuzione del volume di vendita della filiale;
2) i pessimi rapporti con i dipendenti e gli agenti di vendita;
3) la cattiva gestione dei rapporti con la clientela;
4) la cattiva gestione del magazzino, addebiti tutti risultanti da deposizioni testimoniali, ignorate dal Tribunale. In via condizionata all'accoglimento del ricorso principale, la società resistente chiede altresì che il licenziamento del RI in ipotesi dirigente - sia - ritenuto “giustificato” ai sensi del contratto collettivo dei dirigenti del settore commercio, con conseguente esclusione dell'indennità supplementare prevista da tale contratto collettivo. Mentre quest'ultimo profilo appare assorbito dal rigetto del ricorso principale, quanto ai rimanenti motivi del ricorso incidentale è sufficiente osservare che entrambi i giudici di merito hanno convenuto sulla totale insussistenza di episodi di negligenza o di insubordinazione da parte del RI, ed hanno altresì escluso che la cattiva conduzione della filiale cui egli era addetto potesse essere imputata a sua colpa o responsabilità. In termini particolarmente analitici, la sentenza di primo grado - che, in quanto confermata da quella di appello, vale ad integrare la più sintetica motivazione della seconda - ha escluso, sulla base delle numerose deposizioni testimoniali raccolte, la fondatezza degli addebiti posti a base dell'impugnato licenziamento. Secondo questa ricostruzione dei fatti non sindacabile in - questa sede in quanto esente da vizi logici o giuridici - la contestata flessione delle vendite, non aveva riguardato la sola filiale di Modena, ma l'intera azienda, ed era piuttosto dovuta ad una riduzione stagionale del flusso turistico, nonché alla perdita di un importante cliente. Alla stessa stregua, altri inconvenienti, quali la mancanza di alcuni articoli in magazzino, o il mancato incremento del numero dei clienti non erano addebitabili al RI, bensì alla scarsa competitività dei prodotti posti in vendita o da una errata politica dei 7 prezzi. Nessuna mancanza era poi stata accertata in ordine alla gestione dei crediti, e del magazzino, nonché sulle iniziative promozionali ed ancora sui rapporti del RI nei confronti dei dipendenti e degli agenti. Tutto ciò ha consentito ai giudici di merito di concludere che, non potendosi far ricadere sul lavoratore ciò che rientra nel normale rischio di impresa del datore di lavoro, il licenziamento in esame, in quanto non sorretto da giusta causa né da giustificato motivo, è illegittimo, con le conseguenze previste dall'art.8 della legge n. 604 del 1966, stanti i requisiti dimensionali della filiale cui era addetto il ricorrente. Anche il ricorso incidentale, va pertanto, respinto. Attesa la reciproca soccombenza delle parti, appare equo disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e, assorbito l'ultimo motivo del ricorso incidentale condizionato, rigetta gli altri motivi del medesimo ricorso incidentale. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2001 enrylichen auth Il Consigliere estensore Il Presidente I A D 0 3 S 1 , IL CANCELLIERE S 3 O . 5 A T L Depositato in Cancelleria T L R . , O A N A B 3 LUG./2001 ' L I 3 L D E 7 - D A I 0 N T - IL CANCELLERE S 1 G N O 1 O E P S A M I I D E A E A G , D E O O L T R E T T T I S N A R I I L E G L S D E E E R O D 8