Sentenza 10 agosto 1999
Massime • 4
Nell'ipotesi di successione di società a seguito di fusione per unione o per incorporazione si verifica un fenomeno analogo a quello della successione a titolo universale, che, agli effetti processuali, importa successione nella qualità di parte, ex art. 110 cod. proc. civ., della società incorporante o del nuovo ente risultante dalla fusione delle società estinte, senza che, pertanto, nei confronti di queste ultime o delle società incorporate sia configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario; chi, in presenza di una situazione siffatta, eccepisca il difetto di integrità del contraddittorio per la mancata costituzione in appello della società dante causa, deve provare il fatto fondante l'eccezione, ossia l'intervento di una successione a titolo particolare (e non universale), come tale comportante la qualità di litisconsorte necessario del dante causa.
La determinazione della qualifica o, in genere, della posizione di lavoro spettante ad un lavoratore subordinato non va effettuata sulla base di una comparazione con le mansioni svolte da altri lavoratori e con l'inquadramento attribuito a costoro, bensì sulla base delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore predetto ( l'accertamento delle quali implica un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato) e del raffronto delle medesime con le previsioni contrattuali concernenti le qualifiche.
Il tratto caratteristico della figura del dirigente d'azienda, distintivo rispetto a figure simili, come quella di impiegato con funzioni direttive, è costituito dall'autonomia e dalla discrezionalità delle scelte decisionali, nonché dall'ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell'intera azienda o di un suo ramo autonomo, e non circoscritta, come nel caso dell'impiegato con funzioni direttive, ad un settore, o ramo, o ufficio o servizio della stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la qualifica dirigenziale sulla base, tra l'altro, del rilievo che l'attività del lavoratore, pur particolarmente qualificata, aveva natura prevalentemente consultiva e propositiva, diversa all'attività decisionale propria del dirigente d'azienda).
L'appartenenza di due lavoratori ad un medesimo livello contrattuale non esclude di per sè che uno di essi possa essere preposto all'attività dell'altro, senza che perciò il primo acquisisca il diritto alla qualifica superiore, ove tale diritto non sia ravvisabile con riferimento esclusivo alle mansioni effettivamente svolte in relazione alle declaratorie contrattuali.
Commentario • 1
- 1. Sulla modificabilità della compagine soggettiva che ha presentato l’offerta in una procedura di garaLazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 4 novembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1999, n. 8572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8572 |
| Data del deposito : | 10 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MI IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADDA 105, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CHIAROMONTE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FELICE MAFFEY, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ILVA SPA IN LIQ, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LRE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO ROGHI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1916/96 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 23/07/96 r.g.n.40350/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/99 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato Riccardo ROGHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 3 giugno 1989, il Sig. IL IM ricorreva al Pretore - giudice del lavoro di Napoli nei confronti della ex datrice di lavoro Italsider s.p.a.- chiedendo che fosse dichiarato il proprio diritto alla qualifica di dirigente dal 1^ settembre 1979 e che controparte fosse condannata a corrispondergli le conseguenti differenze retributive oltre accessori.
Deduceva di essere stato assunto presso lo stabilimento di Bagnoli dal 1^ febbraio 1964 con attribuzione dell'8^ livello del c.c.n.l. con incarico di capo della vigilanza (organizzazione, programmazione e coordinamento del servizio di vigilanza e custodia del patrimonio aziendale;
iniziative di analisi, studi e applicazioni di sistemi innovativi di controllo;
impostazione e coordinamento dei controlli sull'attività e delle normative sul comportamento delle imprese operanti in ambito CSI anche in materia di rapporti di lavoro, adempimenti legislativi, assicurativi e previdenziali nei rapporti col personale- impostazione e coordinamento di eventuali interventi tecnico-organizzativi attinenti a vari settori). Dal 1979 era stato preposto alla struttura tutela patrimonio aziendale (PA) con direzione di 15 impiegati di cui tino di 8^ livello, 80 sorveglianti, 90 custodi. Aveva diretto in assoluta autonomia il servizio di vigilanza dello stabilimento, disponendo metodiche per l'accesso e l'uscita di persone e materiali, e stabilendo sistemi di selezioni delle imprese appaltatrici operanti nel complesso.
Nel settembre 1981, a seguito di promozione del suo sostituto (Arpaia), era stato preposto, a livello dirigenziale, alla struttura controllo imprese e ispezioni interne (C.I.I.) e in tale qualità aveva diretto sette unità operative con assoluta autonomia e con osservanza di mere direttive generali;
- redatto la normativa per le imprese operanti all'interno dello stabilimento (inizio lavori appaltati, sicurezza nell'esecuzione, circolazione automezzi e mezzi operativi, impiego di materiali e attrezzature); - formulato proposte e modifiche per l'organizzazione del lavoro delle imprese;
- impartito disposizioni e formulato iniziative e proposte per impedire la sospensione ingiustificata di appalti (verifica delle risorse, rotazione delle imprese); - seguito l'andamento dei contratti di appalto ai fini di assicurare i puntuali adempimenti di quanto previsto dagli accordi;
analizzato normativa e procedura regolanti le operazioni cui sono tenuti gli enti preposti e le imprese;
- analizzato le procedure di prelevamento, conservazione e impiego e/o versamento dei materiali di consumo;
- rimesso relazioni alla Società con progetti per la gestione dei ricambi e formulato proposte e previsioni sulla consistenza e caratteristiche del lavoro commissionato ad imprese esterne.
In definitiva, il IM assumeva di avere organizzato, gestito e dato un indirizzo operativo e funzionale alla vigilanza, tutela del patrimonio aziendale e curato i rapporti con le imprese appaltatrici, così svolgendo mansioni dirigenziali con riferimento a rami o servizi dell'azienda rilevanti e di importanza essenziale ai fini dell'esistenza di essa, con assoluta autonomia, e con esercizio di poteri di iniziativa di direzione, di emanazione di normative e metodiche e con assunzione di decisioni organizzate e operative tuttora vigenti in azienda influenzanti e condizionanti l'intera vita di essa.
Con sentenza in data 18 gennaio 19932 il Pretore rigettava la domanda ed il Tribunale - Sezione del lavoro della stessa sede, con sentenza in data 29 novembre 1995 /23 luglio 1996 rigettava l'appello del lavoratore nei confronti della ILVA s.p.a. in liquidazione, subentrata alla ITALSIDER s.p.a. in liquidazione e compensava le spese del grado.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre il lavoratore con nove motivi e memoria illustrativa.
Resiste la IRETECNA s.p.a. in liquidazione, incorporante della ELVA s.p.a. in liquidazione, con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con il primo motivo di annullamento il ricorrente deduce violazione degli artt.111 c.p.c. e 2112 c.c. in relazione all'art.2909 c.c. -conseguente inesistenza della sentenza del Tribunale di Napoli resa in grado di appello tra il ricorrente e l'Ilva s.p.a. quale subentrante all'ITALSIDER s.p.a. e sostiene che essendo stato notificato l'atto di appello alla resistente in primo grado ltalsider s.p.a. in liquidazione ed essendosi costituita la sola ILVA s.p.a. in liquidazione quale subentrante a titolo particolare alla prima società, a norma degli artt. 111 c.p.c. e 2112 c.c., la sentenza sarebbe affetta da nullità assoluta
(inesistenza), rilevabile anche di ufficio: si sarebbe dovuto provvedere, infatti. alla estromissione dell'alienante con il consenso di tutte le parti.
Il motivo è infondato.
L'eccipiente avrebbe dovuto, infatti, provare che si era trattato di successione a titolo particolare nel rapporto tra la ITALSIDER s.p.a. e la ILVA s.p.a.; soltanto la successione particolare, infatti, comporta la qualità di litisconsorte necessario dell'alienante nel giudizio di appello a norma e per gli effetti dell'art.331 c.p.c. (Cass.18 gennaio 1984, n. 424). Nel caso, invece, di successione delle società a seguito di fusione per incorporazione o per unione, si ha un fenomeno analogo a quello della successione a titolo universale che, agli effetti processuali, importa successione nella qualità di parte (art. 110 c.p.c.) della società incorporante o del nuovo ente risultante dell'unione alle società estinte (nei confronti delle quali non può, pertanto, configurarsi una situazione di litisconsorzio. Cass. 5 maggio 1955, n. 1257; 21 giugno 1961 n. 1482). I successivi motivi, che, per la stretta e inscindibile connessione delle censure (sovente reiterate nello svolgimento di più di essi), meritano trattazione congiunta, sono del pari infondati.
Col secondo motivo, infatti, il ricorrente denuncia violazione dell'art.2103 c.c. omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su più punti decisivi della controversia. Omesso esame di documenti rilevanti ai fini del decidere e cioè quelli dal n.4 bis al n.20 e dal n.22 al 36 della produzione attrice (circolari e comunicazioni interne a firma IM) nonché del documento n. 7 della produzione della convenuta (Manuale Gestione Terzi). Premette che connotati del dirigente industriale sono la preposizione all'intera azienda o ad un ramo autonomo di essa con determinazione e promozione della politica aziendale mediante iniziative di carattere operativo assunte con ampio margine - intendendosi per ramo autonomo un complesso unitario di servizi finalizzati agli stessi scopi amministrativi o tecnici in senso stretto che, pur operando nella sfera dello stesso organismo acquista una configurazione propria assommando attività e mezzi diretti al medesimo fine - la diretta responsabilità del dipendente nel confronti dell'imprenditore quale alter ego dello stesso, senza necessità di chiedere di volta in volta istruzioni o consensi;
- la coordinazione dell'attività con quella di altri dirigenti (in caso di pluralità di tali figure) e non la subordinazione ad altre. Il IM si duole quindi che il Tribunale non abbia fatto applicazione di tali principi a seguito di un esame solo parziale degli atti e delle risultanze di causa, ed essendo incorso in vizi della motivazione su punti decisivi.
Circa la preposizione ad un ramo aziendale autonomo ed alla diretta responsabilità del IM, la sentenza aveva trascurato 17 circolari redatte dal medesimo e controfirmate dal capo personale e 14 disposizioni interne impartite dal IM, obbligatorie per i dipendenti dell'intero stabilimento di Bagnoli e - per i soggetti esterni, quale emanazione della volontà dell'imprenditore in ordine al comportamento dei terzi che accedevano all'interno dell'azienda. Si sarebbe trattato di documenti decisivi per l'individuazione di fatto delle mansioni esercitate dal lavoratore, con estrinsecazione anche di potere rappresentativo esterno;
le circolari, approvate dalla direzione senza alcuna modifica, erano espressione di attività non semplicemente propositiva, ma anche coordinata a quella del capo del personale e della stessa direzione dello stabilimento. Altre quindici circolari dimostravano come, in assoluta autonomia, il IM avesse istituito procedure innovative, imposto divieti e limitazioni ai terzi, disposto dell'uso di beni aziendali. La domanda del lavoratore non si limitava al riconoscimento della qualifica dirigenziale solo dal 1979, tale limite imponendosi solo per le pretese economiche, oramai prescritte per il periodo anteriore, mentre, ai fini della qualifica, il giudice di merito avrebbe dovuto indagare anche sulle mansioni svolte prima di tale epoca. A tal proposito, il Tribunale avrebbe riduttivamente apprezzato la deposizione della teste EN, segretaria del direttore dello stabilimento di Bagnoli dal 1962 al 1985 alle dipendenze di tre o quattro Direttori succedutisi nel tempo e quindi in grado di apprezzare i fatti rilevanti ai fini di causa: essa aveva riferito che il IM come responsabile della vigilanza aveva raccolto proposte e suggerimenti di vari enti al fine di pervenire ad una regolamentazione più specifica per lo stabilimento di Bagnoli di quella generale precedentemente emanata ed aveva quindi elaborato il manuale gestione terzi, pur redatto in sede di stesura definitiva dal SEO.
Tale manuale non era stato neppure letto dal giudice di appello che non ne ha fatto parola: da esso sarebbe invece emerso che il IM (come altri preposti ad altri settori) intratteneva rapporti sistematici con Camera di commercio, Cassa per il Mezzogiorno e Unione industriali ed il Tribunale avrebbe dovuto coordinare tali risultanze con le deposizioni dei testi OS e CA in punto di procedure di scelta delle ditte esterne. li direttore RO, dimenticando il contenuto del manuale, aveva inesattamente riferito di essere il solo a mantenere i rapporti con tali enti. Dal manuale risultava altresì che VIG fa parte del comitato coordinamento impianti;
in collaborazione con l'Ente RE (dirigenziale) e con maggior grado di attendibilità provvede alla rilevazione dei dati primari per l'imputazione del lavoro ed il miglioramento della trattativa commerciale.
Col terzo motivo di ricorso, il IM denuncia omesso esame e mancanza di motivazione in ordine ai doc. nn. 14, 15, 53, 54, 55 della produzione di parte convenuta (Procedure promosse da VIG e da vari enti e sottoposte al benestare degli stessi). Sottolinea che tali documenti, relativi a periodi anteriori al 1979, dimostravano che i compiti sin da allora erano di natura dirigenziale (procedure innovative non emanate da alcun ente in particolare, ma firmate per benestare da tutti gli enti interessati che quindi li avevano accettati e, secondo l'interrogatorio reso da tale AN, procuratore speciale dell'Azienda, dopo la raccolta di dati e suggerimenti da parte del SEO, apposita entità aziendale, e la messa a punto di una bozza, questa veniva sottoposta al Capo Sezione interessato e quindi al vicedirettore ed al direttore, per la procedura definitiva si seguiva la stessa trafila e su tali procedure figurava la firma del IM con la stessa rilevanza e lo stesso ruolo del Direttore, del vice direttore e dei capi Sezione tutti con qualifica dirigenziale: tali circostanze erano indice di collaborazione tra più dirigenti ognuno fornito di autonomia decisionale.
Col quarto motivo, il ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al concreto contenuto delle mansioni del capo PA, di cui alla revisione organizzativa dei servizi del 1979- Mancato raffronto tra il profilo professionale del capo VIG e quello del capo PA di cui alla medesima revisione (doc. conv. n.5) mancato raffronto tra il profilo del capo PA e quello del livello 8^ in genere.
Sostiene che immotivatamente il Tribunale ha affermato che le attività del capo PA sono sicuramente importanti, ma non integranti quell'elevato grado di autonomia e potere decisionale proprio della qualifica dirigenziale, senza avere raffrontato con il profilo del capo VIG posto alla dipendenze del capo PA (lavoratori responsabili con ampia discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa ...) e indicato nella medesima revisione organizzativa, il profilo del capo VIG (lavoratori che svolgono ... : dal raffronto sarebbe emerso che il tratto distintivo era quello della responsabilità del capo PA, responsabile della organizzazione, della programmazione e del coordinamento del servizio di vigilanza e custodia istituito per la tutela del Patrimonio Aziendale), mentre il capo VIG è preposto alla medesima branca ma con compiti di controllo operativo, cioè di applicazione delle direttive impartite al capo PA. Il primo promuove iniziative di analisi studi ed applicazioni di sistemi innovativi di controllo;
è preposto all'impostazione ed al coordinamento del controllo sull'attività e delle normative sul comportamento delle Imprese operanti nell'ambito del CSI...; il secondo, per attività analoghe, ha il compito di effettuare il coordinamento tecnico ed organizzativo. Infine, il Capo PA imposta e coordina gli eventuali interventi tecnico-organizzativi che investano contemporanee competenze di altri settori.
Ne derivava, secondo il ricorrente, una sottoposizione del capo VIG (il braccio) al capo PA (la mente), a torto ritenuta irrilevante dal Tribunale, quando appariva evidente la funzione dirigenziale del primo profilo rispetto al pur importanti compiti di un dipendente di 8^ livello.
Nè era comprensibile da quali risultanze il Tribunale si fosse convinto dell'esistenza di altre situazioni di un rapporto di sottoposizione tra dipendenti del medesimo ottavo livello. Il Tribunale che pur aveva esaminato la declaratoria dell'8^ livello non aveva colto che vi si indicavano lavoratori che "svolgono"(e quindi non di responsabili di attività di coordinamento e controllo e in nessun caso di impostazione di sistemi innovativi.
Col quinto motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art.1362 c.civ. - esame solo parziale delle deposizione del teste CA
e di conseguenza insufficienza di motivazione circa il punto decisivo della collaborazione del IM con altri dirigenti nella procedura per la scelta delle imprese esterne e del ruolo preponderante da lui rivestito in della procedura.
Sostiene il dipendente che il Tribunale non aveva ricercato la volontà delle parti prima, al momento e dopo la creazione dell'Ente PA: avrebbe altrimenti accertato che già prima del 1979 il IM svolgeva le funzioni dirigenziali codificate nel 1979 nel profilo del capo PA, ente creato sostanzialmente quale presa d'atto a livello aziendale, di una pratica diffusa. Non aveva in particolare considerato che anche dopo il 1979 si venne a creare una struttura trasversale di fatto (pag.8 manuale gestione terzi, ma con ulteriore ampliamento dei compiti ivi previsti) che vedeva il CA (capo dell'ente APP-Approvvigionamenti), il ZZ (dirigente dell'ente RE -Direzione lavori) ed il IM (a capo del VIG-PA,) attuare un complesso procedimento per la selezione delle ditte esterne ammesse agli appalti. In tale struttura trasversale i compiti dei tre partecipanti erano paritetici inizialmente, ma con successiva prevalenza del ricorrente, quale coordinatore e unico relatore presso la direzione, nella finale decisione, presa da un comitato ristretto di direzione cui egli solo e non gli altri due partecipava. Il ricorrente si è quindi doluto del fatto che il Tribunale abbia parzialmente ed inesattamente esaminato le deposizioni di vari testi: in particolare non si era considerato che il teste CA aveva anche riferito che l'impresa aspirante a partecipare ad appalti non veniva inserita se non in caso di relazione positiva del ZZ, dello stesso CA e del IM (relazione peraltro che veniva poi trasfusa in un'unica relazione dal IM, con attività significativa nel senso della fondatezza della sua pretesa), senza alcuna necessità di pronuncia della Direzione in caso di relazioni negative neppure riferite alla stessa, salvo che essa non avesse prima segnalato l'impresa. Lo stesso teste non aveva inoltre affermato, come ha sostenuto il Tribunale, che ogni accertamento era dettagliatamente stabilito in norme scritte della direzione;
egli aveva invece parlato di norme prevedenti il depennamento del nominativo di singoli dipendenti delle Imprese ammesse, ma mai di norme che limitassero l'autonomia sua e del ZZ e del CA nella preventiva selezione delle imprese.
Il teste OS aveva del pari parlato, in termini analoghi, di un comitato che doveva decidere in esito all'istruttoria e che veniva sentito dal Direttore prima che lo stesso assumesse la decisione definitiva;
da ultimo il teste aveva riferito di non essere più andato al comitato in quanto già c'era il direttore, il vice direttore ed il IM il quale finiva per essere delegato dal suo diretto superiore OS, capo del personale (per altri versi, invece, il ricorrente sottolinea aspetti di inattendibilità del teste); se era vero poi che il OS ha affermato che il IM non si limitava a riferire ma faceva parte del comitato ristretto nel quale era il direttore a decidere (con peso preponderante) sentito il comitato, aveva anche posto in evidenza il ruolo consultivo degli altri membri.
Col sesto motivo, il ricorrente lamenta violazione ancora dell'art.1362 c.c. - omesso esame del doc. n. 8 della produzione di parte attrice (organigramma) e della testimonianza EN sul punto, essenziali ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti al momento della preposizione del ricorrente all'ente PA. Sottolinea che dall'organigramma aggiornato al 1981 risultava che a capo del PER (servizio personale) era il OS e da esso dipendevano le sezioni RIS (relazioni industriali) con a capo il dott. RI, l'TP (servizi tecnici personale), con a capo RD;
il PA (tutela patrimonio aziendale), con a capo il ricorrente;
il SAN (servizio sanitario) con a capo IN, nonché AR, incarichi speciali. Da tale collocazione formale doveva desumersi che si trattava di lavoratori tutti del medesimo livello, mentre era risultato (teste EN) che erano dirigenti solo RI, RD, IN e AR;
dall'organigramma doveva anche dedursi che l'azienda aveva inteso creare con il PA una posizione dirigenziale, affidandola al IM, come risultava da i compiti e dalle responsabilità del capo PA.
Col settimo motivo, il ricorrente deduce falsa, insufficiente e omessa motivazione sul grado di autonomia goduto dal ricorrente sull'asserita stretta dipendenza gerarchica nei confronti dei superiori.
Si duole che il Tribunale abbia malamente inteso la deposizione del teste OS, superiore diretto del IM, e quindi non considerato che lo stesso teste aveva affermato che il ricorrente era l'unico dipendente dell'Ente PER ad occuparsi delle decisioni concernenti l'ammissione di nuove imprese e non risulterebbe dalla sua deposizione, coordinata con quella del CA che il IM negli accertamenti, nel coordinare in unica relazione le tre relazioni, nella partecipazione alla direzione del Comitato col Direttore, il Vicedirettore ed il OS fosse soggetto a controlli gerarchici del diretto superiore;
egli agiva invece in piena autonomia e con pari dignità consultiva con il OS, dal quale, come detto, ebbe anche una delega sostanziale di funzioni. Erroneamente il Tribunale aveva parlato di stretta dipendenza gerarchica. Nelle grosse imprese il potere decisionale è diffuso in articolazioni ramificate e variegate e nelle conseguenti interrelazioni è quasi impossibile stabilire i confini tra autonomia piena e controllata, l'ambito delle decisioni collegiali e quelle di esclusiva pertinenza del capo e se in taluni casi la decisione del dirigente sottordinato era sottoposta alla approvazione superiore ciò non faceva venire meno la funzione dirigenziale (al riguardo avrebbe dovuto tenersi conto della testimonianza RO sul fatto che la decisione ultima era assunta dalla direzione di Genova). Il Tribunale aveva svolto una indagine superficiale, contraddittoria e addirittura preconcetta.
Con l'ottavo motivo di impugnazione, il IM denuncia violazione degli arti.3, 36 e 41 Costituzione- Mancata motivazione in ordine ai fatti allegati dal ricorrente costituenti discriminazione nei suoi confronti - Violazione dell'art.421, 2^ comma c.p.c. - Mancato esame dei documenti dal 51 al 56 della produzione attrice, dai quali si desumono i motivi della detta discriminazione- Mancata motivazione in ordine alla richiesta attrice volta a provare l'uso aziendale di promozione degli 8^ livelli a dirigenti. Afferma che il principio secondo cui non esiste nell'ordinamento il principio di parità di trattamento nel lavoro subordinato era condizionato alla esclusione in concreto di un trattamento discriminatorio inteso in senso ampio alla luce dell'art.3 Cost. ed ai concetti cui esso fa riferimento di pari dignità sociale e uguaglianza nei quali rientrerebbero tutti i casi in cui il datore di lavoro emargina e discrimina il dipendente, non riconoscendogli il trattamento erogato ad altri per motivi esulanti dalla sua discrezionalità.
In particolare, da parte dell'impresa sarebbe stata ragione di discriminazione il fatto che il IM, nell'interesse della stessa. aveva sporto una denuncia penale, talché proprio per emarginarlo gli era stato conferito l'incarico, apparentemente di maggiore prestigio e con funzioni dirigenziali, dell'Ente di nuova istituzione CII (controlli ed ispezioni interne) sorto la responsabilità del cap. IM col compito di verificare l'inaffidabilità delle imprese esterne, ma solo su direttiva del Capo AST.
Anche nella nuova posizione non vennero gradite talune sue intromissioni nel segnalare l'ingiustificato favore riservato a certe ditte e i vari inconvenienti derivanti dalla cattiva gestione dei ricambi, talché dopo appena un anno dalla istituzione del CII la Direzione lo sopprimeva affidandone le funzioni a VIG col preteso di riunificare sotto un'unica responsabilità funzioni connesse con la gestione del personale, ripristinando cioè la situazione anteriore all'istituzione del CII. Il IM venne preposto alla sinecura appositamente creata di Assistente Capo Sezione Ecologia. Nel novembre 1983, dopo la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica circa la prassi di far uscire come rottami interi carichi di prodotti finiti, col pretesto della crisi aziendale egli fu posto in Cassa integrazione (fatto unico nel settore impiegatizio) e mai più riassunto, nonostante si fossero rese vacanti le funzioni di capo VIG ed egli avesse fatto istanza per riaverle;
talché, oramai stanco, gravemente ammalato e avvilito si era lascito indurre a rassegnare le dimissioni.
Illegittimamente il Tribunale aveva ritenuto irrilevanti tali fatti.
Il IM sollecita l'esame dei documenti n.51 e segg. da parte della Corte, trattandosi di indizi sui quali fondare il proprio convincimento circa l'effettività di un comportamento discriminatorio. Il giudice di merito avrebbe dovuto comunque, in ossequio all'art.421 c.p.c., ammettere i mezzi istruttori richiesti dal ricorrente (reiterazione dell'interrogatorio delle parti, audizione di nuovi testi) o altri che apparissero opportuni al fine dell'accertamento della verità e di superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione.
In particolare il Tribunale avrebbe dovuto indagarè sull'uso aziendale di promuovere a dirigenti tutti gli impiegati di 8^ livello che all'epoca svolgevano funzioni pari o anche meno importanti di quelle del ricorrente e sulle ragioni della esclusione di quest'ultimo. La motivazione data sul punto dal Tribunale era del tutto inconsistente e distorsiva delle risultanze di causa in punto di disparità di trattamento.
La parità non si fonda su mansioni identiche, ma su mansioni uguali nell'importanza in ambito aziendale, anche se in settori diversi;
in ogni caso era dimostrato che il IM aveva le medesime mansioni di altri dirigenti nella scelta di imprese terze. Quanto al fatto, valorizzato dal Tribunale, che il capo controllo Imprese (posizione inferiore a quella del capo VIG) di AN (Annaratone) fosse già dirigente quando assunse l'incarico, il teste AN non si era espresso in termini di certezza e inoltre aveva inspiegabilmente escluso che la qualifica fosse dovuto al compito di controllo imprese. La data della promozione dell'Annaratone avrebbe potuto essere determinata con sicurezza con opportuni accertamenti. Col nono motivo di annullamento, il IM deduce violazione degli arit.1175 e 1375 c.civ. (obblighi di correttezza e buona fede) - Mancanza di motivazione circa la mancala applicazione di tali norme e sostiene che in presenza di duplice domanda del ricorrente (rivendica di qualifica superiore e richiesta di maggiore retribuzione per le mansioni effettivamente espletate), pur se la prima ricomprendeva anche la seconda, esclusa l'applicazione del principio di parità di trattamento, avrebbero dovuto pur sempre applicarsi quelli di correttezza e buona fede la cui violazione comportava per l'imprenditore un obbligo risarcitorio. La violazione era da presumersi in totale assenza di ragioni delle differenze retributive tra dipendenti svolgenti le medesime mansioni. Trattando, dunque, unitariamente i motivi dal secondo al nono del ricorso, rileva la Corte come il Tribunale abbia correttamente motivato la propria decisione richiamando, in via di premessa, la nozione del dirigente, accolta in generale dalla giurisprudenza, quale alter ego dell'imprenditore, avente un potere decisionale e rappresentativo idoneo ad influenzare con le sue discrezionali determinazioni e con sua diretta responsabilità l'andamento e la vita dell'intera azienda o di una notevole parte di essa. Il giudice di appello non ha disconosciuto la possibilità di coesistenza di più dirigenti coordinati tra loro, purché senza vincoli di gerarchia, occorrendo che le funzioni dirigenziali siano coordinate con quelle degli altri dirigenti, ma non subordinate ad altre.
Ha, altresì, sottolineato che la autonomia degli altri funzionari o impiegati con funzioni direttive preposti ad uffici o servizio si distingue da quella dirigenziale per il fatto che quella consiste nell'attuazione, determinazione e cura dell'esecuzione delle direttive generali dell'imprenditore o dei dirigenti dell'azienda in un ramo o servizio di questa.
La dipendenza tra dirigenti deve essere molto attenuata, tale cioè da consentire ampia autonomia del dirigente sottordinato per la realizzazione degli obiettivi dell'impresa sicché il vincolo gerarchico si traduce in una attività di controllo, di coordinamento di direttive relativa ad una sfera generalmente più limitata, facente capo al dirigente sovraordinato quale tramite diretto della volontà dell'imprenditore.
Nella concreta fattispecie, ad avviso del Tribunale, sarebbero tuttavia mancate siffatte connotazioni;
quel Collegio ha anche opportunamente rilevato come la nozione giurisprudenziale del dirigente coincidesse con quella del c.c.n.l. e trovasse specifica conferma nel caso in esame dal necessario (cfr. ex multis Cass. 24 maggio 1991, n. 5899; 11 gennaio 1990, n. 54; 15 maggio 1989, n. 2328;
25 maggio 1987, n.4766) raffronto con -la declaratoria contrattuale collettiva dell'8^ livello comprendente i lavoratori che svolgono, con ampia discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa entro i limiti delle direttive generali aziendali: a) attività di alla specializzazione e di grande importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione ottimale degli obiettivi aziendali;
b) attività di coordinamento e controllo di importanti e complessi servizi, reparti o uffici: c) attività di supervisione e coordinamento di ricerche e di gruppi autonomi di studio, richiedenti profonda conoscenza della organizzazione aziendale, delle politiche generali, dei principi dei metodi e dei sistemi di gestione dell'azienda, acquisita mediante prolungata esperienza integrata da elevalo livello di cultura generale conseguita mediante laurea o formazione equivalenti.
In presenza di quest'ultima declaratoria, per i dirigenti si richiede una discrezionalità o iniziativa al di fuori dei limiti delle direttive generali o un'attività di promozione, coordinamento e gestione esorbitante da detti limiti o il coordinamento e controllo dell'intera azienda o di una parte di essa che travalichi i pur importanti e complessi servizi, reparti o uffici, senza lo stretto vincolo gerarchico cui è sottoposto il dipendente di 8^ livello. Dall'istruttoria testimoniale e dalla documentazione acquisita, era risultato, invece, che l'attività del IM fu sempre propositiva (oltreché di accertamento) sotto la responsabilità decisionale diretta della direzione di stabilimento o dei rispettivi dirigenti cui il IM era legato da stretto vincolo gerarchico (testi CA, LO, OS, EN, RO) in particolare, in ordine alla procedura di ammissione delle ditte appaltatrici, il IM accertava la regolare tenuta dei libri e l'esatto inquadramento dei lavoratori, raccoglieva relazioni sull'accertamento tecnico e sul portafoglio ordini, trasfondendo il tutto in una sola relazione alla direzione che decideva circa l'ammissibilità dell'impresa. Dopo l'ammissione di questa il IM controllava nuovamente la situazione del personale e solo a seguito della decisione della direzione rilasciava i tesserini di ingresso, ma secondo norme scritte di essa;
le imprese da selezionare per l'eventuale inserimento era affidato al CA. Anche le circolari del capo del personale attinenti al servizio di vigilanza erano solo proposte dal IM e venivano vagliate e ritoccate dalla direzione. Secondo il Tribunale, pertanto, il IM non aveva goduto affatto di un elevato grado di autonomia, essendo questa ampia ma limitata ad attività di accertamento, informazione e, a tutto concedere, di proposta, senza il potere decisionale proprio del dirigente, neppure nella misura attenuata propria dell'eventuale figura del dirigente sottordinato (nel senso anzidetto). L'attività del IM non aveva mai esorbitato dalle mansioni proprie dell'8^ livello. Anche il profilo di capo PA, come delineato nella revisione organizzativa dei servizi del 1979, cui occorreva riferirsi in relazione al petitum (cui erano estranei riferimenti anteriori a tale epoca) corrispondeva alla declaratoria contrattuale aziendale di quel livello (come sopra trascritta).
La circostanza, poi, che dall'organigramma del 1979 risultasse che il capo PA aveva alle sue dipendenze il capo VIG di pari livello non costituiva una anomalia, ne' comportava necessariamente che le mansioni di capo PA fossero dirigenziali.
Non poteva imputarsi alla datrice di lavoro violazione di un principio di parità di trattamento, non esistente nel nostro ordinamento nell'ambito del rapporto di lavoro privato, senza dire che il IM aveva preteso di trarre elementi a sè favorevoli dal raffronto con capi di altre sezioni svolgenti mansioni del tutto non comparabili con le proprie. Non era infine rilevante ai fini del giudizio la prospettazione da parte del dipendente di un atteggiamento della direzione aziendale volto a emarginarlo e a indurlo a dimettersi.
Ritiene la Corte che l'ampia ed argomentata motivazione del giudice di appello non menti le censure che contro la stessa ha mosso il ricorrente con gli otto motivi di impugnazione ora in esame, in ordine alle quali deve anzitutto rilevarsi come il ricorrente pretenda inammissibilmente di criticare la ricostruzione in fatto delle mansioni svolte dal lavoratore, la valutazione delle stesse come di carattere non dirigenziale alla luce della definizione accolta dalla giurisprudenza del dirigente (sulla quale, del resto, sostanzialmente concorda astrattamente lo stesso IM) e cioè tenda ad invalidare accertamenti di fatto istituzionalmente demandati al giudice di merito e non censurabili per cassazione se non per vizi di motivazione (cfr. Cass. 4 febbraio 1997, n. 1027). Vero è che il ricorrente si duole anche dell'esame solo parziale delle risultanze istruttorie sia documentali - circolari e disposizioni interne, manuale gestione terzi, da lui elaborato (v., in particolare, motivi - secondo - , sesto, ottavo); atti concernenti i rapporti tra i vari organi ed organismi (enti) della complessa struttura aziendale;
organigramma (v., in particolare, terzo e quinto motivo) - e testimoniali (testi EN, OS, CA: v. in particolare, secondo motivo), ma, a tale riguardo la Corte deve richiamare la propria costante giurisprudenza secondo cui, affinché il controllo in sede di legittimità dell'osservanza dell'obbligo della motivazione non trasmodi in una nuova formulazione del giudizio di merito, esso non può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso dal giudice a quo che, come tale, è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale può valutare la legittimità della base di quel convincimento;
ne' permette di valutare l'eventuale ingiustizia in fatto della sentenza, ma solo la sussistenza di un mero sintomo di ingiustizia per cui, fra l'altro, il difetto riscontrato deve riguardare un punto decisivo (tale cioè, che, se il relativo errore non fosse stato commesso, il giudizio sarebbe potuto essere diverso), l'identificazione del quale, peraltro, non può essere rimessa alla Corte cui venga genericamente espressa la doglianza di motivazione viziata, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, è onere della parte ricorrente, cui incombe, dunque, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità sub specie dell'apprezzamento della causalità dell'errore, scilicet della decisività di tali circostanze (Cass. 3 ottobre 1994, n. 8006;
cfr. altresì Cass., 22 ottobre 1993, n. 10503; 14 aprile 1994, n. 3498; 21 ottobre 1994 n. 8653;18 marzo 1995, n. 3205). Nel caso in esame, l'esame della decisività di documenti e testimonianze è impedito dal fatto che i primi, così come le seconde, non sono riportati nel ricorso nel loro contenuto testuale (non essendo consentito a questa Corte di legittimità la ricerca diretta delle prove negli atti processali).
Non solo, ma le prove di cui il ricorrente lamenta la mancata o incongruente valutazione non appaiono decisive neppure per quanto dalle stesse, secondo la prospettazione del IM, dovrebbe emergere.
Esse (v. in particolare motivi secondo e terzo) atterrebbero comunque, così come ampiamente illustrato dal Tribunale, a compiti certo di rilievo in ambito aziendale (come tuttavia sono anche quelle dell'Impiegato di ottavo livello), ma non per questo tali da caratterizzare la figura del dirigente.
In particolare la redazione di circolari - pur rilevanti per contenuto e destinatari, anche esterni, tenuti ad osservarle - non può in alcun modo considerarsi una mansione dirigenziale quando, come nel caso in esame, lo stesso IM riconosce che esse erano firmate anche dal capo del personale;
il fatto, poi, dedotto dal ricorrente, che esse rappresentassero attività coordinata a quella del capo del personale e della direzione dello stabilimento non è di per sè indice di funzioni dirigenziali, in quanto il coordinamento di attività è elemento fondamentale nell'ambito del rapporto dipendente in tutti i suoi livelli;
in particolare, poi, la preposizione al coordinamento è prevista nella stessa declaratoria relativa all'impiegato di 8^ livello, quale testualmente riportata dal Tribunale. In tale attività bene è stata collocata dal giudice di merito quella di raccolta di proposte e suggerimenti, di loro elaborazione in una regolamentazione specifica o in un manuale la cui stesura definitiva non era da attribuirsi a lui personalmente ma, come lo stesso IM riferisce, ad altra entità (SEO) aziendale, e successivamente soggetta quindi all'esame del Capo sezione interessato e quindi al vicedirettore e al direttore. Il fatto che tutti firmassero non aveva necessariamente il significato che la sottoscrizione del IM avesse lo stesso valore di quella del direttore: e seppur fosse vero, come il ricorrente sostiene (v. in particolare motivi secondo, terzo, e quinto - relativo in particolare alla compartecipazione del IM ad un comitato di cui facevano parte anche dirigenti) che tale circostanza era significativa di collaborazione con soggetti con qualifica dirigenziale, non per ciò stesso dovrebbe concludersi che anche il IM era dirigente. Neppure decisiva per l'accoglimento della domanda sarebbe stata la considerazione che il lavoratore intrattenesse rapporti sistematici con uffici ed enti pubblici esterni, non essendo specificata nel ricorso la natura ed il livello di siffatte relazioni esterne, ma essendo posto in rilievo l'elemento, di per sè irrilevante ai fini del decidere, del particolare pregio e dell'importanza dell'opera del dipendente (innovatività di talune procedure, imposizione di divieti e limitazioni valide anche per i terzi con le circolari come sopra emanate, disposizione di beni aziendali).
Nè alla conclusione che costui fosse un dirigente può pervenirsi (quarto motivo di ricorso) per il fatto che altro impiegato di ottavo livello fosse alle dipendenze del IM e fosse preposto ad un importante servizio di vigilanza (VIG) peraltro sottoposto all'ufficio PA cui era preposto il IM. L'appartenenza di due lavoratori ad un medesimo livello contrattuale non esclude di per sè che ad tino di essi possa essere preposto all'attività dell'altro, ma non per tale fatto il primo acquista il diritto alla qualifica superiore e, in particolare, alla qualifica dirigenziale se questa non sia ravvisabile con riferimento esclusivo alle funzioni effettivamente svolte in relazione alle declaratorie contrattuali
La possibilità (quinto e settimo motivo) di selezionare (peraltro con altri. rendendo conto con apposite relazioni costituenti sintesi di relazioni di altri dipendenti e con decisione finale affidata, dopo esame da parte di un comitato, al direttore) imprese aspiranti ad appalti, con facoltà, non generalizzata, di escluderne talune (ma non, come detto, di ammetterle di sua autonoma iniziativa) neppure poteva rientrare necessariamente nel compiti propri ed esclusivi di un dirigente alla luce delle declaratorie contrattuali e della giurisprudenza di questa Corte cui lo stesso ricorrente si è richiamato: rispetto a tali elementi, esaurientemente considerati dal giudice di merito, neppure l'organigramma aziendale (sesto motivo) avrebbe potuto avere un valore decisivo in senso favorevole all'accoglimento della domanda del lavoratore il quale, addirittura, ha ancora sottolineato nel ricorso che la propria opera nell'ambito ora considerato, pur particolarmente qualificata, aveva natura consultiva, come tale (rileva la Corte riconoscendo corretti e legittimi rilievi del Tribunale) del tutto diversa dalla attività decisionale propria del dirigente di azienda.
Deve, riassumendo quanto sopra argomentato, porsi in rilievo che, in diritto, il Tribunale ha seguito l'indirizzo giurisprudenziale, più favorevole al lavoratori, secondo cui nelle aziende con organizzazioni complesse con pluralità di dirigenti di diverso livello aventi graduazioni di compiti e di responsabilità è possibile riconoscere la qualifica di dirigente nell'Ipotesi in cui l'attività del dipendente sia coordinato,- e noti subordinata - a quella di altro dipendente con qualifica di dirigente (Cass. 5 giugno 1987, n. 4926), indirizzo peraltro non costantemente seguito da questa Corte suprema (v. in senso contrario Cass.18 marzo 1997. n.2375). Senza che occorra, in questa sede, in relazione anche alle difese delle parti, prendere posizione su tale contrasto, è assorbente considerare che comunque i tratti caratteristici dei dirigenti di aziende industriali e distintivi rispetto a figure simili, come quella di impiegato con funzioni direttive, sono l'autonomia e la discrezionalità delle decisioni, nonché l'ampiezza delle funzioni tali da influire sulla conduzione dell'intera azienda o di un suo ramo autonomo, e non circoscritta, come nel caso dell'impiegato con funzioni direttive, a un settore o ramo o servizio o ufficio della stessa (Cass. 12 agosto 1997, n. 74951). Con accertamento di merito (come detto non censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione), il Tribunale ha poi, in modo correttamente argomentato, escluso che per il IM ricorressero le caratteristiche del lavoro dirigenziale. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è stato altresì violato quando la denuncia da parte del ricorrente di mancata ammissione di mezzi istruttori (ottavo motivo) non è stata adeguatamente illustrata con una puntuale indicazione del contenuto e della rilevanza delle prove che si sarebbe inteso acquisire e degli accertamenti officiosi che il giudice avrebbe dovuto espletare al fini dell'accertamento della verità. Non senza rilevare che, anche secondo l'esito delle prove assunte o (la assumere, quale prospettato dai ricorrente, non si sarebbe avuta la certezza che la domanda avrebbe potuto avere un esito diverso.
L'ottavo motivo del ricorso pretende essenzialmente di trarre fondamento dall'assunto secondo cui il datore di lavoro sarebbe tenuto ad assicurare parità di trattamento al propri dipendenti, ma l'esistenza di un tale principio è stato autorevolmente esclusa, in sede di composizione di contrasto, dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 17 maggio 1996, n. 4570. Su una pretesa disparità di trattamento pretende fondarsi anche la deduzione che ad altro dipendente (Annaratone, capo controllo imprese di AN) con mansioni uguali a quelle del IM era stata attribuita la qualifica dirigenziale, a tale proposito deve essere tuttavia considerata la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio presta adesione, secondo la quale la determinazione della qualifica, o della posizione di lavoro in genere, spettante ad un prestatore di lavoro subordinato va effettuata non già sulla base di una comparazione con le mansioni svolte da altri lavoratori e con l'inquadramento a costoro attribuito, ma sulla base delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore predetto (l'accertamento delle quali integra un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato) e del riferimento delle medesime alle previsioni contrattuali concernenti le qualifiche (Cass. 6 aprile 1992, n. 4200; 20 marzo 1985, n. 2058). Vale la pena di ricordare - per rilevare altresì l'infondatezza del nono motivo di ricorso - come a sostegno dell'indirizzo contrario alla sentenza n. 4570 del 1996 citata, si fosse sostenuto che, attuando una disparità di trattamento tra i propri dipendenti, il datore di lavoro sarebbe ventilo meno alle clausole generali di correttezza e buona fede, decisione (in ordine al fondamento della rivendica di qualifica dirigenziale in relazione alle mansioni svolte in concreto). Si osserva, in particolare che il giudizio di irrilevanza espresso dal Tribunale non è stato specificamente (e in modo argomentato) impugnato dal ricorrente.
Si tratta dunque di censure inammissibili per le ragioni dette (che assorbono anche le ulteriori ragioni di inammissibilità illustrate nel controricorso sotto il profilo della novità dei fatti discriminatori dedotti in appello).
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a controparte le spese del giudizio di cassazione in L. 115.000, oltre L.5000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 1999