Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1999, n. 8572
CASS
Sentenza 10 agosto 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

Nell'ipotesi di successione di società a seguito di fusione per unione o per incorporazione si verifica un fenomeno analogo a quello della successione a titolo universale, che, agli effetti processuali, importa successione nella qualità di parte, ex art. 110 cod. proc. civ., della società incorporante o del nuovo ente risultante dalla fusione delle società estinte, senza che, pertanto, nei confronti di queste ultime o delle società incorporate sia configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario; chi, in presenza di una situazione siffatta, eccepisca il difetto di integrità del contraddittorio per la mancata costituzione in appello della società dante causa, deve provare il fatto fondante l'eccezione, ossia l'intervento di una successione a titolo particolare (e non universale), come tale comportante la qualità di litisconsorte necessario del dante causa.

La determinazione della qualifica o, in genere, della posizione di lavoro spettante ad un lavoratore subordinato non va effettuata sulla base di una comparazione con le mansioni svolte da altri lavoratori e con l'inquadramento attribuito a costoro, bensì sulla base delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore predetto ( l'accertamento delle quali implica un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato) e del raffronto delle medesime con le previsioni contrattuali concernenti le qualifiche.

Il tratto caratteristico della figura del dirigente d'azienda, distintivo rispetto a figure simili, come quella di impiegato con funzioni direttive, è costituito dall'autonomia e dalla discrezionalità delle scelte decisionali, nonché dall'ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell'intera azienda o di un suo ramo autonomo, e non circoscritta, come nel caso dell'impiegato con funzioni direttive, ad un settore, o ramo, o ufficio o servizio della stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la qualifica dirigenziale sulla base, tra l'altro, del rilievo che l'attività del lavoratore, pur particolarmente qualificata, aveva natura prevalentemente consultiva e propositiva, diversa all'attività decisionale propria del dirigente d'azienda).

L'appartenenza di due lavoratori ad un medesimo livello contrattuale non esclude di per sè che uno di essi possa essere preposto all'attività dell'altro, senza che perciò il primo acquisisca il diritto alla qualifica superiore, ove tale diritto non sia ravvisabile con riferimento esclusivo alle mansioni effettivamente svolte in relazione alle declaratorie contrattuali.

Commentario1

  • 1Sulla modificabilità della compagine soggettiva che ha presentato l’offerta in una procedura di gara
    Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 4 novembre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1999, n. 8572
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8572
Data del deposito : 10 agosto 1999

Testo completo