Sentenza 23 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di motivi addotti a sostegno dell'istanza di riesame avverso il provvedimento impositivo della misura della custodia cautelare in carcere, se è vero che l'art. 309, comma sesto, cod. proc. pen. autorizza l'enunciazione dei motivi in sede di udienza, è anche vero che se il difensore dell'istante, nel procedimento di riesame, dichiari di non voler porre in discussione i gravi indizi di colpevolezza, limitando di fatto le proprie deduzioni sulle esigenze cautelari, si forma il giudicato cautelare sui gravi indizi di colpevolezza. In tal caso, pertanto, la Corte di cassazione non può prendere in esame i motivi di ricorso che attengano a tali indizi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2000, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 23/2/2000
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " Renato Fulgenzi " N. 1008
3. " Adolfo Di Virginio " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Serpico " N. 36114/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SS GI
avverso ordinanza del Tribunale di Milano in data 14.7.1999, con la quale veniva confermata la misura della custodia cautelare in carcere applicatagli per il reato di cui all'art. 73 DPR n. 309/90 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Di Virginio;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost.Proc.Gen. Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza in data 14.7.1999 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, confermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata a SS GI per diversi episodi del reato di cui all'art. 73 DPR n. 309/90, alcuni dei quali aggravati ai sensi dell'art. 80 c.
2. I gravi indizi di colpevolezza venivano desunti dalle dichiarazioni rese dal collaborante RI NA, ritenute attendibili e riscontrate dalle dichiarazioni rese in diverso procedimento dal collaborante D'NA Carmine. Le esigenze cautelari venivano ritenute sotto il profilo della lett. c) dell'art.274 c.p.p., in considerazione del numero e della gravità degli episodi delittuosi, che facevano presumere una spiccata capacità criminale e la conseguente inadeguatezza di altre misure meno restrittive.
Ricorre il SS, deducendo inosservanza dell'art. 273 c.p.p. e difetto di motivazione sull'attendibilità attribuita al collaborante e sulla ritenuta idoneità dei cosiddetti riscontri. Deduce inoltre inosservanza degli artt. 274 e 275 c.p.p., non avendo l'ordinanza tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e non avendo motivato sull'attualità delle esigenze cautelari. Non possono essere presi in considerazione i rilievi del ricorrente in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. È vero che, come si osserva nel ricorso, nel procedimento di riesame possono essere dedotti motivi nuovi e cioè non indicati nella richiesta (che può anche non contenere la loro indicazione); ma è anche vero che proprio nel procedimento di riesame la difesa dell'attuale ricorrente aveva dichiarato di non voler porre in discussione i gravi indizi di colpevolezza e aveva limitato di fatto le proprie deduzioni alle esigenze cautelari. Sul punto si è formato quindi il giudicato cautelare;
e non possono in sede di ricorso per cassazione essere dedotte questioni non dedotte in sede di procedimento di riesame o in quella sede espressamente rinunciate. Vale infatti anche in sede cautelare il principio generale dettato dall'art. 606 c. 3 c.p.p., cui non costituisce deroga l'art. 309 c. 6 c.p.p., che autorizza semplicemente l'enunciazione dei motivi all'udienza di riesame nel caso in cui essi non siano stati indicati con la richiesta. In ogni caso, il Tribunale aveva egualmente valutato la questione indiziaria e aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 273 c.p.p. sulla base di una motivazione congrua e del tutto immune da vizi logici, che come tale sarebbe stata comunque insuscettibile di censura in sede di giudizio di legittimità.
La motivazione dell'ordinanza è esente dai vizi denunciati anche sul punto delle esigenze cautelari. Queste vengono desunte dalla gravità rilevante dei fatti, consistenti nel commercio di quantitativi cospicui di droga durante un arco di tempo considerevole, dai numerosi precedenti anche specifici e dalla pendenza di altri procedimenti per reati analoghi: elementi sintomatici di una spiccata attitudine a delinquere e di una scelta criminale assunta a sistema di vita, che non possono ritenersi superate nel difetto di comportamenti successivi chiaramente dimostrativi di resipiscenza. Tali considerazioni appaiono del tutto adeguate a sorreggere la valutazione di ininfluenza del decorso del tempo sull'attualità delle esigenze cautelari.
Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, all'udienza, il 23 febbraio 2000. Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2000