Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2000, n. 1008
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Sentenza 23 febbraio 2000

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In tema di motivi addotti a sostegno dell'istanza di riesame avverso il provvedimento impositivo della misura della custodia cautelare in carcere, se è vero che l'art. 309, comma sesto, cod. proc. pen. autorizza l'enunciazione dei motivi in sede di udienza, è anche vero che se il difensore dell'istante, nel procedimento di riesame, dichiari di non voler porre in discussione i gravi indizi di colpevolezza, limitando di fatto le proprie deduzioni sulle esigenze cautelari, si forma il giudicato cautelare sui gravi indizi di colpevolezza. In tal caso, pertanto, la Corte di cassazione non può prendere in esame i motivi di ricorso che attengano a tali indizi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2000, n. 1008
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1008
    Data del deposito : 23 febbraio 2000

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