Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/04/2001, n. 5175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5175 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
5 1 75 /0 1 REPUBBLICA ITAL IN NO DEL POL ENA DI CASSAZIONE LA CORT Oggetto tanica enumba SEZIONE SECONDA CIVILE on title ofere apfaltate;
moments Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Neil Renúncia shopsборов lo go sell ofera PresidenteDott. Vincenzo BALDASSARRE R.G N. 14590/98 fil fulischeven cron. 1031 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Rep.1848 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Ud.28/06/00 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente Плотно 552 SE NTENZA его + sul ricorso proposto da: ER JO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOSCANO 1, presso lo studio dell'avvocato GENTILONI SILVERJ CARLO ALBERTO, che lo difende * CORTECUT unitamente all'avvocato TASSER PAUL, giusta delega in dio Richi e M dal Dig IL SOLE 24 ORE atti;
3000 per diri 1 6 APR 2001 ricorrente - IL CHINELLIERS
contro
ELEKTRO OBRIST DI A OBRIST & CO SNC, in persona del CANCELLERIA leg. rappr. Albert OBRIST, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato MARUCCHI GIANLUCA, che lo difende 2000 unitamente all'avvocato CESTARI PAUL, giusta delega in 1286 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE atti;
UFFICIO COPIE Richiesta Copia esecutiva controricorrente- dal Sig. CE per diritti 24000+6 avverso la sentenza n. 136/98 della Corte d'Appello di 05 LUG 2001 TRENTO, depositata il 25/03/98; 11 IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato Carlo Alberto GENTILONI SILVERT, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
LIRE 10000 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. AS033568 BC433541 LIRE 10000 AS033563 BE130770 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NH JO conveniva dinanzi al Tribunale di Bolzano la società Elektro OB OHG di Velturno, per sentirla condannare al pagamento di lire 13.518.524 con rivalutazione e interessi. L'attore motiva a la pretesa, assumendo di avere eseguito, per conto della convenuta, opere di falegnameria e che la somma richiesta rappresentava il residuo del credito maturato a proprio favore. La convenuta, costituitasi, sosteneva che le opere eseguite erano viziate e quindi chiedeva una riduzione del prezzo, mentre, in via riconvenzionale, concludeva per la condanna dell'attrice al pagamento della somma di Lire 14.529.672 а titolo di penale contrattuale per il ritardo. Ammesse ed assunte prove orali, oltre a c.t.u., in esito all'istruttoria, il Tribunale, con sentenza 13.5.1994, compensava il diritto della convenuta ai danni e alla rivalutazione del prezzo con il credito attoreo, accertava che, in esito a tale compensazione, residuava a favore della convenuta, per la penale contrattuale di ritardo, il credito di L.
2.441.739 e, quindi, condannava l'attore a pagare alla Elektro OB S.n.c. detto 3 importo, spese di causa interamente compensate. Impugnava il NH tale sentenza eccependo l'intempestività della denuncia dei vizi, contestava la disposta compensazione della somma di lire 6.540.000, per lavori eseguiti in più rispetto al previsto, e lamentava l'ingiustizia di una penale applicata peraltro al massimo. L'appellata, costituitasi, contestava la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto con dell'impugnata sentenza e vittoria di conferma spese. Con sentenza del 24.02.1998, depositata in data 25.03.1998, la Corte d'Appello di Trento, rigettava il gravame, confermando la sentenza del tribunale di Bolzano e condannandolo al pagamento delle spese di lite. NH JO Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione con tre motivi di gravame. Resiste con controricorso la TR OB s.n.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denuncia degli artt. 1655 e 2222 cod. civ.,violazione omessa ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto erroneamente che l'appellante non era titolare di una grande falegnameria organizzata a livello di impresa, ma di una piccola impresa artigiana, per cui nel caso in esame la norma applicabile era l'art. 2226, per il quale la denunzia deve essere effettuata entro otto giorni dalla scoperta. Deduce il ricorrente che il contratto stipulato tra le parti ha tutti gli elementi di un regolare contratto di appalto;
che la sua impresa non può qualificarsi piccola impresa artigianale. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 1667 о quantomeno di cui all'art. 2226 n ° 3 dell'art. 360 cod. civ., in relazione al d'appello ritenuto c.p.c., per avere la Corte applicabile l'art. 2226 cod. civ. a norma dl quale la denuncia va effettuata entro otto giorni dalla scoperta. Deduce il ricorrente che il termine per la denuncia dei vizi 0 difformità decorreva dalla consegna dell'opera o dalla scoperta dei vizi della stessa;
che il direttore dei lavori, arch. Franz, prendendo in consegna l'opera, aveva dichiarato di 5 avere visto e controllato la stessa senza contestare l'esistenza di vizi;
che doveva essere dichiarata la decadenza dalla garanzia. I primi due motivi sono connessi e possono essere trattati congiuntamente, perché vertono entrambi sul decorso del termine utile per la denuncia dei vizi. I due motivi sono infondati. Infatti, sia che detto termine fosse di otto giorni, nell'ipotesi di contratto d'opera, sia di да пругает 60 giorni, nell'ipotesi del contratto, ha motivatamente accertato il giudice di secondo grado che la ditta OB s.n.c. aveva denunziato i vizi a mezzo del proprio direttore, arch. Franz Werner, Con immediatamente dopo la scoperta, ✓contestuale invito all'eliminazione degli stessi, come prescrive la normativa, osservando, infine, che la stessa ditta non era tenuta ad attendere ad attendere l'ultimazione dell'opera per denunziarne i vizi. Il ricorrente contesta la denuncia dei vizi troppo tempestiva da parte della società OB, per affermare poi che essa non sarebbe avvenuta in tempo utile dopo la consegna dell'opera: è evidente l'incongruenza delle censure. Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 114 c.p.c., in relazione 6 all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata dichiarata giustificata la compensazione di L. 4.020.800, necessaria per eliminare i vizi, con quanto ancora dovuto dall'Elektro OB alla ricorrente per costo di lavori aggiuntivi pari ad un ammontare di L.
6.540.000. Il motivo è infondato. Il ricorrente confonde il potere del giudice di determinare in via equitativa l'ammontare del risarcimento ex art. 1226 cod. civ. con a facoltà del giudice di decidere secondo equità ex art. 114 c.p.c.. Mentre quest'ultima norma presuppone l'istanza congiunta delle parti e comporta la decisione della lite prescindendo dalla stretta applicazione del diritto, l'art. 1226 cod. civ. prevede il ricorso, anche di ufficio, a criteri eequitativi per supplire all'incompletezza difficoltà della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare. Inoltre la compensazione dei lavori aggiuntivi con i vizi accertati era stata proposta dal ricorrente con lettera del 6.3.1991 diretta all'Elektro OB;
ed era stata espressamente chiesta dallo stesso in sede di precisazione delle conclusioni davanti al Tribunale. Questo, fatta una 7 valutazione discrezionale dei lavori aggiuntivi, ha dei disposto la compensazione ✓ crediti. denunciaCol quarto motivo il ricorrente violazione degli artt. 1382 e 1384 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonchè insufficiente motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 4 e 114 c.p.c., per avere la corte di merito applicato per intero la penale prevista nel contratto intercorso tra le parti e sottoscritto in data 31.7.1987, dimenticando che il ricorrente ha fornito la prova che il ritardo non era addebitabile a lui in modo esclusivo;
che avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 1384 cod. civ., che riconosce al giudice il potere di diminuire la penale, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se della penalel'ammontare manifestamente eccessivo. I l motivo è infondato. A parte il fatto che la censura solleva questioni nuove per le giustificazioni addotte dalla ditta ricorrente sulla modestia dei tempi di ritardo e sulle avverse condizioni climatiche ostative per una tempestiva messa in opera degli infissi, - il ricorrente sottopone a questa Corte 8 valutazioni di merito su un potere discrezionale del giudice, non soggetto a riesame in sede di legittimità. Inoltre la corte d'appello ha motivato congiuntamente sia l'applicazione della penale sia riduzione della stessa per il gravela mancata ritardo di quattro mesi nella consegna dell'opera commissionata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese dl presente 1.128.900 giudizio, che liquida in L di cui L. 1.000.000 (unmilione) per onorari. Così deciso in Roma, il 28.6.2000. He coumphire ext. 60000 The Jure. Promis 310000 2 A M IN BE , perBaldosam O R E T 1 A 0 0 R 0 4 0 T 0 2 e . N i r 0 E e 1 S U E a i 3 l IL CANCELA RE 01 i 1 r L i a z . i L i z 6 i S E 1 m d Francesco Catania i u i e D s c G t 3 a e ) i O r s n I r I i A N d I i 0 e o o z C DEPOSITATORNA t H i t 3 o v I v n C CELLERIA t I F a e r 5 C g F n t i s e r T l i i i U e 8 b A a D Roma g a H s c s N . 2 e s . n t e M IL C CELLIERE 01 o t R . n r p . o 9 r s t D e D ( ( a R e r i OS Catania l ( 9