Sentenza 23 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2002, n. 4186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4186 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL04 18 6 /02 REPUBBLIC IT LIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 22921/99 - Rel. Consigliere Cron.9852 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Maura LA TERZA Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Ud. 12/10/01 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente 410 SEN TENZA sul ricorso proposto da: AN OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato ELIO VITALE, che lo rappresenta e difende unitamente PATERNOSTRO, giusta delega in all'avvocato DOMENICO atti;
ricorrente
contro
FFSS S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA'DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimate 2001 avverso la sentenza n. 22059/98 del Tribunale di ROMA, Games 3876 depositata il 16/12/98 76476/93; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato VITALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NI NT, con ricorso al ET di Roma depositato il 16 aprile 1992, conveniva l'Ente Ferrovie dello Stato, del quale era dipendente con qualifica di capotreno presso il Deposito Personale Viaggiante di Roma Smistamento, per chiedere declaratoria di illegittimità ed inefficacia di due sanzioni disciplinari a lui irrogate in data 21 novembre 1989 e 2 aprile 1990 (derubricate dal Collegio di Conciliazione ed Arbitrato nel massimo della multa, rispetto alla sospensione per alcuni giorni originariamente inflitta) per avere egli effettuato, in due occasioni, rientri irregolari fuori servizio da Grosseto senza la autorizzazione del competente capo del personale viaggiante. Il ET, con sentenza 28 ottobre 1992, rigettava la domanda. Il Tribunale di Roma, con sentenza 16 dicembre 1998, ha rigettato l'appello del lavoratore confermando la decisione pretorile e condannando l'appellante a rimborsare le spese di lite alla costituita Ferrovie dello Stato, società di Trasporti e Servizi, per azioni (succeduta all'Ente Ferrovie). Il giudice d'appello ha motivato la decisione Eme rilevando la mancanza, nell'appello, di specificità idonea ad inficiare gli accertamenti compiuti dal primo giudice. На osservato che il ET aveva accertato essere rimasta priva di convincente prova la giustificazione del lavoratore di non trovarsi nel dovuto grado di efficienza psico fisica pernottando nel dormitorio di Grosseto, a suo dire rumoroso, in quanto lo stesso certificato medico, prodotto in giudizio, attestava l'assenza di patologie psico fisiche, mentre indimostrata era anche la dedotta rumorosità: sicchè il rifiuto di utilizzare il dormitorio di Grosseto, come era obbligo del predetto in base agli ordini di servizio, non poteva ritenersi giustificato. Il Tribunale ha aggiunto che il giudice di primo grado aveva escluso fosse stata offerta alcuna prova di una autorizzazione del Capo del personale viaggiante, esplicita od implicita, al rientro a Roma del dipendente;
che, inoltre, il ricorrente avrebbe dovuto specificamente dedurre le ragioni per le quali riteneva erronei gli accertamenti pretorili;
che lo stesso NT, a prescindere dalla questione della pretesa necessità di un ordine scritto per svolgere mansioni già Gome risultanti da precedente provvedimento di servizio, non aveva prodotto il contratto collettivo di categoria invocato in proposito e neppure fornito alcuna prova di avere contestato la permanenza a Grosseto né di avere chiesto al Capo del personale viaggiante un ordine scritto al riguardo. Il soccombente NT chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a quattro motivi di censura. La parte intimata non è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo di ricorso il NT, denunziando omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi, lamenta omessa valutazione e considerazione del punto riguardante la mancata affissione del codice disciplinare, nonché delle prove e giustificazioni offerte per dimostrare la rumorosità del dormitorio di Grosseto e di quanto richiesto da esso ricorrente "circa la mancanza di un ordine scritto di riconferma del turno di servizio da parte del Capo Personale viaggiante di Grosseto dopo la comunicazione del mancato suo riposo nel dormitorio a causa della rumorosità e del suo stato depressivo ansioso". Contesta inoltre mr. l'affermazione del Tribunale in ordine alla mancata 5 produzione del contratto collettivo di categoria e rileva altresì la contraddittorietà della motivazione del Tribunale rispetto a quella fornita dal giudice di primo grado nonostante la sentenza pretorile sia stata confermata dal giudice d'appello. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia "violazione dell'art. 73 comma 2 lettera g del c.c.n.l. 1987 - 89 (doc. 7) nella parte in cui il Capo Personale Viaggiante alle rimostranze del ricorrente avrebbe dovuto impartirgli un ordine scritto". Argomenta sui fatti oggetto delle contestazioni disciplinari e della mancata scorta ai treni, richiamando le giustificazioni addotte al riguardo in ordine alla rumorosità del dormitorio di Grosseto ed al proprio stato depressivo ansioso;
e prospetta l'ipotesi che la mancata utilizzazione ad altro servizio о la mancata riconferma del servizio mediante ordine scritto costituiva un'autorizzazione implicita al rientro nella sede di residenza di Roma, avuto riguardo alla norma che limita alle otto ore l'orario giornaliero di lavoro. Lamenta pure che il giudice d'appello non abbia preso in alcuna considerazione sentenza del ET di Sulmona prodotta a conferma delle Eme proprie tesi difensive. Con il terzo motivo il NT, denunziando violazione degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 23 giugno l'osservazione svolta nella1989 n. 374, censura sentenza d'appello secondo cui per una persona non affetta da patologie neuropsichiche, qual'era esso ricorrente, il non poter riposare con continuità per una sola notte a causa di rumorosità notturna non varrebbe a turbargli l'equilibrio neuro psichico per il giorno successivo al punto di renderlo inefficace all'usuale lavoro. Deduce il contrasto di tale assunto con la normativa vigente in tema di orario di lavoro del personale viaggiante delle Ferrovie dello Stato;
lamenta che, nella specie, egli non aveva potuto usufruire del riposo minimo di sette ore ed afferma che pertanto il Capo personale viaggiante di Grosseto non riconfermargli l'ordine avrebbe potuto di effettuare il turno nonostante il mancato riposo. Sostiene altresì la illogicità dell'assunto sopra riportato in considerazione della regolarità e della sicurezza nella circolazione dei treni che doveva essere garantita dalla. sua attività lavorativa nel servizio ferroviario. Con il quarto motivo il ricorrente, denunziando mr insufficienza ed illogicità di motivazione, osserva che la proposta azione giudiziaria era diretta a dimostrare sia le di lui condizioni psicofisiche, peraltro non di natura patologica, sia la eccessiva e non tollerabile rumorosità del dormitorio di Grosseto. Lamenta che la sentenza di primo grado, richiamata dal Tribunale, non abbia preso in testimoniali néconsiderazione le prove la richiesta di consulenza tecnica né le prodotte fotografie esterne del dormitorio di Grosseto. Precisa di non avere mai dichiarato alcun tipo di semplicemente patologia, ma di avere inteso certificazioni dimostrare, per il tramite di mediche, che anche persone sane, in presenza di condizioni ambientali quali la rumorosità о l'ora insolita, possono avere reazioni di tipo depressivo ansioso che non consentono di riposare regolarmente né quindi di recuperare la stanchezza precedentemente accumulata e neppure di svolgere successivamente il turno di servizio con regolarità e sicurezza. 2.-I motivi ora concisamente riportati, suscettibili di trattazione congiunta per la loro connessione, devono essere disattesi. Anzitutto va rilevato che tali motivi, così Emr 8 come risultava evidente dalla loro esposizione, sono costituiti da censure che nella prevalenza non sono ammissibili nella presente sede di legittimità in quanto non sono riconducibili - nonostante formali titolazioni riferite anche a vizi di motivazione - ad alcuna delle specifiche ipotesi previste nell'art. 360 c.p.c.. La gran parte delle deduzioni e delle ragioni svolte dal ricorrente attiene invero esclusivamente a questioni di merito perché involge un sindacato, sulle circostanze e sui fatti di causa, non ammesso nel giudizio di cassazione, implicante valutazioni ed apprezzamenti in ordine agli addebiti oggetto delle contestazioni disciplinari e quindi alla dedotta rumorosità del dormitorio di Grosseto nonché alle condizioni psico fisiche (pur non patologiche) - Me- dichiarate dal NT e alla loro rilevanza ai fini di causa, ed in ordine altresì alla sussistenza, in concreto, di una pur implicita autorizzazione dei superiori al rientro del dipendente a Roma. Dette censure appaiono essenzialmente volte ad ottenere dal giudicante una nuova valutazione sulle anzidette circostanze e quindi un vero e proprio giudizio di merito sulle stesse: il che, come è Em e evidente, non è in alcun modo consentito in sede di legittimità. Nel contempo va ricordato, stante il richiamo a vizi di insufficienza e contraddittorietà di motivazione, e ribadendo concetti e principi costantemente enunciati da questa Corte, che "ai fini della configurabilità del vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. non rileva, sotto il profilo della contraddittorietà, il mero contrasto tra segmenti logici della motivazione ed elementi о dati ad essa esterni, recuperati dal materiale istruttorio, né è significativo il diverso, anche se più plausibile, significato che quel materiale può esprimere alla luce della diversa lettura proposta dal ricorrente, occorrendo viceversa (perché la motivazione sia definita apparente, tamquam non esset) un contrasto interno all'iter logico, tale da non consentire la identificazione del procedimento argomentativo che ha condotto alla decisione. Parallelamente, perché si configuri il deficit di motivazione, censurabile ai sensi della norma stessa, non basta che un fatto dibattuto tra le parti sia stato ignorato dal giudice, occorrendo anche che esso per la sua diretta inerenza ad un rapporto in contestazione, escluso Emr sia tale da non poter essere tacitamente 10 dal novero delle emergenze processuali decisive per la soluzione della lite" (tra le molte, v. Cass. 7 ottobre 1996 n. 8767). Vizi di questo genere, che nel significato ora precisato neppure risultano specificamente dedotti ed evidenziati nel contesto dei motivi in esame, apoditticamente riferiti agli stessi, non sono comunque in alcun modo ravvisabili nella motivazione esposta dal Tribunale che contiene, anche mediante richiamo "per relationem" alla confermata decisione di primo grado, adeguate e conferenti argomentazioni motive in ordine alle disattese ragioni svolte dal ricorrente a sostegno dell'appello, argomentazioni pienamente sufficienti a sostenere la decisione di secondo grado ed idonee ad esplicitare compiutamente il procedimento logico e giuridico posto a fondamento della stessa. Parimenti va ritenuto che non è consentita nella presente sede di legittimità la valutazione delle risultanze istruttorie acquisite e neppure la critica dell'apprezzamento in punto di fatto quale operato su quelle risultanze dal giudice d'appello, là, in particolare, dove il Tribunale, confermando la fossedecisione pretorile, ha escluso che EN giustificata la mancata permanenza del lavoratore, 11 in relazione ai suoi turni lavorativi di capotreno, nel dormitorio di Grosseto. Anche a tal proposito giova ricordare quanto viene ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, che, cioè, "è devoluta al giudice del merito la individuazione delle fonti del proprio anche laconvincimento e pertanto valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, e la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini della corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il l'iter seguito nellasuo convincimento e valutazione degli stessi e per le proprie quelli Emer conclusioni, implicitamente disattendendo 12 logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. 6 settembre 1995 n. 9384; cfr. Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). 3.-Oltre a ciò, in ordine ad ulteriori rilievi svolti nei motivi di ricorso va ritenuto quanto segue. Inammissibili sono le censure riferite a prove richieste nelle fasi di merito, giacchè il ricorrente si è limitato a deduzioni del tutto sommarie e generiche, senza fare cenno al tipo od alla formulazione delle stesse e tanto meno ne ha indicato il contenuto (che avrebbe dovuto essere riportato nel contesto del ricorso per cassazione in osservanza del principio di autosufficienza dello stesso: cfr., tra le molte, Cass. 25 maggio 1995 n. 5742). La questione relativa alla affissione del codice disciplinare non è stata specificamente proposta come motivo d'impugnazione nell'atto d'appello, le cui ragioni, quali esplicitamente formulate dal ricorrente, sono state partitamente trattate ed esaminate dal Tribunale: mentre il generico e conclusivo richiamo, contenuto nell'atto d'appello e formulato soltanto "in via 6Eme istruttoria", alle "richieste avanzate nel ricorso" 13 di primo grado, non vale, com'è di tutta evidenza, ad integrare valido e specifico motivo d'appello sulla detta questione del codice disciplinare. La censura svolta in proposito nella presente sede è dunque palesemente inammissibile. Del tutto inconferente, ai fini di questo giudizio, giacchè non integra valido motivo di ricorso per cassazione, è, poi, la asserita e lamentata divergenza di argomentazioni tra le sentenze di primo e di secondo grado. motivoNeppure è ammissibile, quale d'impugnazione in sede di legittimità, la dedotta violazione di norme di contratto collettivo (v. secondo motivo), sulla quale non è consentito un diretto esame da parte del giudice di legittimità trattandosi di norme negoziali di natura privatistica non riconducibili alla previsione ("norme di diritto") di cui al n. 3 del citato art. 360; mentre è assolutamente inconferente la ricorrente per la omessa lagnanza del considerazione, da parte del Tribunale, di decisione pretorile emessa in diverso giudizio da altro giudice di merito. Da ultimo va pure ritenuta la inammissibilità Emer della produzione di nuovi documenti effettuata 14 nella presente sede di legittimità dal NT (v. allegati al ricorso per cassazione) perché in palese violazione dell'art. 372 c.p.c. (che consente detta produzione limitatamente ai documenti attinenti alla nullità della sentenza impugnata ed alla ammissibilità del ricorso per cassazione o del controricorso). 4.-In conclusione, per quanto sin qui integralmenteargomentato il ricorso deve essere rigettato. La mancata costituzione della società intimata esime da una pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il 12 ottobre 2001. Inglida buaill Moje Mercurio- Luige belle il Presidente: Il Cons. estensores IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria 23 MAR. 2002 Oggi, A M 1 CA E finiselle R IL CA ELLIERE P U S T R O C 15