Sentenza 11 dicembre 2002
Massime • 2
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità civile, la situazione sanitaria, la situazione reddituale e la situazione di incollocazione o - per gli ultracinquantacinquenni - di disoccupazione costituiscono non meri requisiti di erogazione della prestazione, ma elementi costitutivi del diritto, che devono essere attualizzati al momento della decisione e che possono essere provati anche mediante autocertificazione, la quale è oggetto di valutazione da parte del giudicante in base all'art. 116, comma primo, cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale il giudice di appello, in presenza di un'autocertificazione concernente solo il requisito della disoccupazione in un momento anteriore a quello della decisione, ha respinto la domanda volta ad ottenere la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità civile, valutando in modo negativo la mancata ottemperanza, da parte del ricorrente, all'invito rivoltogli di documentare il reddito personale e lo stato di disoccupazione al momento della decisione).
Nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché, ove fatti costitutivi del diritto dedotto dal ricorrente non siano oggetto di specifica contestazione da parte del resistente (costituito), i fatti stessi restano estranei alla materia del contendere ed al conseguente potere di accertamento del giudicante. Ai fini della contestazione del fatto costitutivo, tuttavia, non è necessario che la stessa sia specifica e dettagliata, dal momento che la pur semplice contestazione, da parte del resistente, conferisce al fatto la natura controversa, potendo la genericità della contestazione costituire elemento di valutazione, da parte del giudicante, del fatto contestato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17664 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO IL, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO D'ANDREA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2185/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 08/06/99 R.G.N. 40821/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r..
Svolgimento del processo
Con atto del 21 ottobre 1994 FI CO chiese che il Pretore di Napoli gli riconoscesse il diritto alla pensione d'inabilità od all'assegno d'invalidità civile, e condannasse il MIMSTERO DELL'INTERNO al pagamento delle conseguenti somme. A seguito di consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore accolse la domanda, riconoscendo il diritto all'assegno dal 1^ ottobre 1993, con interessi e rivalutazione. Accogliendo l'appello proposto dal MINISTERO DELL'INTERNO, il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda.
Con l'impugnazione, l'appellante aveva eccepito l'assenza di prova in ordine ai presupposti della situazione reddituale, della situazione d'incollocazione e dell'assenza di situazioni di incompatibilità. Rileva il Tribunale che il CO, pur espressamente invitato a fornire la relativa prova, non aveva documentato la sua situazione reddituale e di disoccupazione (nella quale era da risolversi il relativo onere probatorio d'incollocazione, essendo egli ultracinquantacinquenne).
Per la cassazione di questa sentenza ricorre FI CO, percorrendo le linee di due motivi;
il. MINISTERO DELL'INTERNO resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione della legge 30 marzo 1971 n. 118 e della legge 11 febbraio 11980 n. 18, il ricorrente sostiene che il requisito della non occupazione non è condizione di procedibilità dell'azione bensì solo elemento di efficacia per l'erogazione della prestazione.
Il giudice deve accertare l'esistenza della situazione sanitaria, e solo successivamente procedere all'accertamento dei requisiti di natura reddituale e sociale, e solo in presenza di specifiche eccezioni sollevate dalla controparte "in termini non vaghi e generici bensì ben precisi e dettagliati".
La situazione di disoccupazione era provata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 15 settembre 1994, allegata al fascicolo di primo grado: atto idoneo a fornire la predetta prova. Ed in base a questa prova il diritto doveva essere riconosciuto, almeno fino alla data ivi attestata (15 settembre 1994). Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa inadeguata ed insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale aveva immotivatamente omesso di considerare il documento prodotto, attestante la situazione reddituale e di non occupazione.
Con il controricorso si eccepisce la non idoneità della documentazione esibita, per la natura stessa dell'atto, in quanto proveniente dalla stessa parte ed in quanto temporalmente limitata al 15 settembre 1994 e non estesa al tempo successivo (la sentenza era stata emessa il 13 settembre 1995).
I motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
È indubbio che nel processo del lavoro, il base al disposto degli artt. 414, 416 e 420 cod. proc. civ., le parti concorrono a delineare la materia in controversia, in modo che, ove fatti costitutivi del diritto dedotto dal ricorrente non siano oggetto di specifica contestazione da parte del resistente (costituito), i fatti stessi restano estranei alla materia del contendere ed al conseguente potere d'accertamento del giudicante (Cass. Sez. Un. 23 gennaio 2002 n. 761). Premesso che questa limitazione della materia in controversia, essendo il prodotto del comportamento processuale delle parti, è ipotizzabile solo con il concorso delle parti costituite, è da specificare che (secondo il pensiero della predetta decisione), affinché il fatto costitutivo del diritto entri nel dibattito processuale non è necessaria una contestazione specifica e dettagliata. La pur semplice contestazione da parte del resistente conferisce al fatto la natura controversa e la necessità della conseguente pronuncia da parte del giudicante: la genericità della contestazione, nel quadro delle prescrizioni dell'art. 416 cod. proc. civ., diventa elemento di valutazione da parte del giudicante, ai fini della decisione sul fatto contestato.
Nel caso in esame, indipendentemente dalla mancanza di autosufficienza sul contenuto degli atti (che rende l'assunto strutturalmente inammissibile), la censura, facendo riferimento ad una contestazione (dei requisiti di natura reddituale e sociale) in termini vaghi e generici, è infondata.
I presupposti in controversia (la situazione sanitaria, la situazione reddituale e la situazione di incollocazione o - per gli ultracinquantacinquenni - di disoccupazione) sono, come costantemente affermato da questa Corte, non meri requisiti di erogazione del beneficio, bensì elementi costitutivi del diritto. Essi sono poi costituiti da fatti mutevoli nel tempo, che devono essere attualizzati al tempo della decisione.
Legittimamente il Tribunale aveva pertanto invitato il CO a documentare il reddito personale nonché stato di disoccupazione. In ordine alla preesistente prova, da un canto il ricorrente non ha fornito autosufficiente descrizione della censura, ed in particolare della sufficienza del contenuto ai fini della decisione. È poi da aggiungere che la prova dei predetti presupposti è costituita da autocertificazione: indubbiamente sufficiente ad attestare il fatto. E tuttavia oggetto, come ogni altra prova, di valutazione da parte del giudicante (in base all'art. 116 n. 1 cod. proc. civ.). La particolare natura di questa prova conferisce particolare rilievo a questa valutazione. E l'inadempimento dell'onere di integrare la prova fornita, diventa elemento di valutazione di questa stessa prova. Che il Tribunale, sulla base dei fatti stessi assunti dal ricorrente (per l'assunta mancata integrazione), ha, pur implicitamente, valutato in modo negativo, negando valore alla pregressa invocata certificazione.
Il ricorso deve essere respinto. In applicazione dell'art. 152 disp. att. Cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2002