CASS
Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2023, n. 20372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20372 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UL NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 20372 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 27/01/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli riformava parzialmente in senso favorevole agli imputati, limitatamente alla durata delle sanzioni accessorie fallimentari, la sentenza con cui il tribunale di Avellino, in data 5.12.2017, aveva condannato GA AN e OL NI, alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, in rubrica ascritti come commessi in concorso tra loro, in qualità di amministratori e gestori della società "C.M. TRADING", dichiarata fallita dal tribunale di Avellino con sentenza dell'1.7.2013. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione la GA AN, lamentando, con un unico motivo di ricorso, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, in quanto la corte territoriale, da un lato si è limitata a fare riferimento al percorso argomentativo seguito dal tribunale, facendolo proprio, senza fornire alcun autonomo vaglio critico, limitandosi, allo scopo di rigettare i motivi di appello, a una mera riproposizione delle motivazioni della sentenza di primo grado;
dall'altro, nel momento in cui ha tentato di aggiungere altre argomentazioni a quelle già spese dal tribunale, è giunta a conclusioni, in punto di affermazione di responsabilità della GA, che risultano contraddette da alcuni dati e, in particolare, dalla circostanza che, se l'imputata avesse voluto effettivamente distrarre le merci, non avrebbe certo riferito di altri luoghi ove queste ultime erano state stipate o meglio di depositi collegati alla società fallita, senza tacere che se la GA avesse accettato di fare da prestanome, non avrebbe avuto alcun senso dismettere la carica nel 2007, con atto notarile, disinteressandosi completamente della sorte della suddetta società, né appare plausibile, infine, che l'ammontare delle giacenze sia stato calcolato sulla base dei dati relativi all'anno 2004, laddove è logico supporre che nel 2013, anno in cui venne dichiarato il fallimento della società, essendo trascorsi nove anni, la situazione debitoria e le giacenze non avessero lo stesso ammontare. 3. Con requisitoria scritta del 27.12.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Diversi sono i profili che militano a sostegno della inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse del Catania. 5. Manifestamente infondato appare la prima censura, in quanto la corte territoriale non si è limitata a rinviare al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, condividendolo, ma, al fine di rigettare i motivi di appello, ha anche operato un'autonoma valutazione delle risultanze processuali (cfr. pp. 4-6), come, del resto, ha riconosciuto, in contraddizione con la denunciata violazione, la stessa ricorrente. Al riguardo appare sufficiente rammentare quanto affermato dalla giurisprudenza di questa corte, secondo cui è' inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare, come nel caso in esame, i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (cfr. Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Rv. 277161) In ordine, poi, alle ulteriori doglienze, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, dunque, è precluso il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). La corte territoriale, del reato, ha reso una motivazione del tutto immune dai denunciati vizi. Il giudice di secondo grado, invero, evidenziato come la GA, attraverso un'operazione volta a creare l'apparenza di un suo disinteresse nei confronti della società fallita, attraverso sia la cessione delle quote sociali al OL, per un prezzo pari al loro valore nominale e senza che fosse stato tracciato il relativo pagamento, sia la dismissione solo formale della carica di amministratore della società, cessione cui, significativamente, non era stata alcuna pubblicità, e alla quale non era seguita alcuna documentata consegna di scritture contabili e redazione degli inventari, non aveva fornito, se non in termini generici, alcuna giustificazione in ordine alla destinazione delle giacenze di magazzino che nel 2004 ammontavano, come riconosciuto dalla stessa imputata, a 240.000,00 euro, e alla mancanza delle scritture contabili. Sicché appare dotata di intrinseca coerenza logica la conclusione cui è giunta la corte di appello, nel ritenere che l'imputata abbia posto in essere, con la collaborazione del OL, una strategia, tipica della bancarotta fraudolenta, di silenziosa distrazione delle poste attive dell'impresa, tentando di occultare le responsabilità dell'amministratore, simulando il suo allontanamento dall'impresa e il suo disinteresse per le sorti di quest'ultima. 3 6. Alla dichiarazione dì inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27.1.2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 20372 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 27/01/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli riformava parzialmente in senso favorevole agli imputati, limitatamente alla durata delle sanzioni accessorie fallimentari, la sentenza con cui il tribunale di Avellino, in data 5.12.2017, aveva condannato GA AN e OL NI, alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, in rubrica ascritti come commessi in concorso tra loro, in qualità di amministratori e gestori della società "C.M. TRADING", dichiarata fallita dal tribunale di Avellino con sentenza dell'1.7.2013. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione la GA AN, lamentando, con un unico motivo di ricorso, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, in quanto la corte territoriale, da un lato si è limitata a fare riferimento al percorso argomentativo seguito dal tribunale, facendolo proprio, senza fornire alcun autonomo vaglio critico, limitandosi, allo scopo di rigettare i motivi di appello, a una mera riproposizione delle motivazioni della sentenza di primo grado;
dall'altro, nel momento in cui ha tentato di aggiungere altre argomentazioni a quelle già spese dal tribunale, è giunta a conclusioni, in punto di affermazione di responsabilità della GA, che risultano contraddette da alcuni dati e, in particolare, dalla circostanza che, se l'imputata avesse voluto effettivamente distrarre le merci, non avrebbe certo riferito di altri luoghi ove queste ultime erano state stipate o meglio di depositi collegati alla società fallita, senza tacere che se la GA avesse accettato di fare da prestanome, non avrebbe avuto alcun senso dismettere la carica nel 2007, con atto notarile, disinteressandosi completamente della sorte della suddetta società, né appare plausibile, infine, che l'ammontare delle giacenze sia stato calcolato sulla base dei dati relativi all'anno 2004, laddove è logico supporre che nel 2013, anno in cui venne dichiarato il fallimento della società, essendo trascorsi nove anni, la situazione debitoria e le giacenze non avessero lo stesso ammontare. 3. Con requisitoria scritta del 27.12.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Diversi sono i profili che militano a sostegno della inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse del Catania. 5. Manifestamente infondato appare la prima censura, in quanto la corte territoriale non si è limitata a rinviare al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, condividendolo, ma, al fine di rigettare i motivi di appello, ha anche operato un'autonoma valutazione delle risultanze processuali (cfr. pp. 4-6), come, del resto, ha riconosciuto, in contraddizione con la denunciata violazione, la stessa ricorrente. Al riguardo appare sufficiente rammentare quanto affermato dalla giurisprudenza di questa corte, secondo cui è' inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare, come nel caso in esame, i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (cfr. Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Rv. 277161) In ordine, poi, alle ulteriori doglienze, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, dunque, è precluso il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). La corte territoriale, del reato, ha reso una motivazione del tutto immune dai denunciati vizi. Il giudice di secondo grado, invero, evidenziato come la GA, attraverso un'operazione volta a creare l'apparenza di un suo disinteresse nei confronti della società fallita, attraverso sia la cessione delle quote sociali al OL, per un prezzo pari al loro valore nominale e senza che fosse stato tracciato il relativo pagamento, sia la dismissione solo formale della carica di amministratore della società, cessione cui, significativamente, non era stata alcuna pubblicità, e alla quale non era seguita alcuna documentata consegna di scritture contabili e redazione degli inventari, non aveva fornito, se non in termini generici, alcuna giustificazione in ordine alla destinazione delle giacenze di magazzino che nel 2004 ammontavano, come riconosciuto dalla stessa imputata, a 240.000,00 euro, e alla mancanza delle scritture contabili. Sicché appare dotata di intrinseca coerenza logica la conclusione cui è giunta la corte di appello, nel ritenere che l'imputata abbia posto in essere, con la collaborazione del OL, una strategia, tipica della bancarotta fraudolenta, di silenziosa distrazione delle poste attive dell'impresa, tentando di occultare le responsabilità dell'amministratore, simulando il suo allontanamento dall'impresa e il suo disinteresse per le sorti di quest'ultima. 3 6. Alla dichiarazione dì inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27.1.2023.