Sentenza 27 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2001, n. 4395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4395 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 04395 0.1 LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GI IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 9827/98 Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Consigliere Cron. 9470 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. ID VIDIRI Rel. Consigliere Ud. 16/01/01 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE IU, CERIONI VINCENZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OT IU, SI NN;
- intimati 2001 avverso la sentenza n. 893/97 del Tribunale di 164 CATANIA, depositata il 11/11/97; R.G.N. 1551/96; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. ID VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GI NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con il ricorso al Pretore di Catania, Sezione distaccata di Mascalucia, depositato in data 5 marzo 1992, GI FO proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Pretore suddetto in data 15 febbraio 1992, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di EL GI la somma complessiva di lire 13.204.686, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali, a titolo di indennità di malattia, assegni familiari, percentuale del 23% della retribuzione per ferie, gratifiche natalizie e riposi annui, indennità sostitutiva del preavviso e t.f.r. Eccepiva ID ES preliminarmente l'opponente la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla chiesta indennità di malattia e della percentuale del 23% e rilevava che, essendo il rapporto cessato per superamento del periodo di comporto, non era dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso, come non erano dovuto il pagamento per i primi tre giorni della malattia, trattandosi di un istituto contrattuale e non aderendo esso opponente ad alcuna organizzazione di categoria. Instauratosi il contraddittorio e dopo che l'Inps era stato chiamato in causa dal EL, senza però costituirsi, il Pretore con sentenza del 1 17 gennaio 1996 rigettava la proposta opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio. Avverso tale sentenza proponeva gravame il FO ed il Tribunale di Catania, con sentenza dell'11 novembre 1997, in riforma dell'impugnata decisione revocava il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore il 15 febbraio 1992, condannava FO GI al pagamento in favore del EL della somma di lire 1.549.633, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi non rivalutati dalle singole scadenze soddisfo;
condannava 1'INPSal al pagamento dell'indennità di malattia relativa al periodo dal 23 how marzo 1991 al 24 settembre 1991, esclusi i primi tre do pu giorni di assenza, sulla base di tutti gli emolumenti costituenti la base imponibile, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sull'importo originario del credito, dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;
poneva le spese del giudizio di primo grado per la metà a carico del FO, compensando la restante metà e compensava anche le spese del giudizio d'appello. Nel pervenire a tale conclusione osservava per la parte che ancorail Tribunale - interessa in questa sede - che l'INPS doveva ritenersi legittimata passiva al pagamento dell'indennità di 2 malattia, operando per tale istituto il datore di lavoro come adiectus solutionis causa. Ne conseguiva che l'Istituto andava condannato al pagamento di detta indennità relativamente al periodo dal 23 marzo al 24 settembre 1991 non potendo valere il rilievo dell'Istituto stesso secondo cui il giudizio nei suoi confronti doveva essere preceduto dal procedimento amministrativo in quanto il suddetto rilievo, unitamente alle eccezioni di decadenza dall'azione giudiziaria e prescrizione degli eventuali diritti, configuravano delle eccezioni in senso proprio da sollevarsi nel giudizio di primo grado sicchè doveva UI OL ritenersi verificata la preclusione ai sensi dell'art. 437 c.p.c. Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. EL GI e FO GI non si sono costituiti in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso l'INPS ha dedotto violazione ed errata applicazione dell'art. 437 c.p.c. nonchè violazione ed errata applicazione del disposto dell'art. 47 della legge 639/1970, modificato dal d.l. 19 settembre 19992 n. 384, convertito in legge n. 438/1992, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione della 3 sentenza in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. In particolare il ricorrente premetteva che il EL era stato in malattia nel periodo dal 20 marzo 1991 al 24 settembre 1991, con regolare inoltro all'INPS dei prescritti certificati medici, ed aveva proposto la domanda giudiziaria per ottenere le prestazioni economiche di malattia con atto notificato all'INPS il 5 agosto 1994. Si era dunque verificata la decadenza prevista dall'art. 47 della legge n. 639/70, poi modificato dal d.l. n. 384 del 1992 (convertito in legge n. 438 del 1992), dalla cui entrata in vigore il termine annuale di decadenza comeGanito OL cominciava a decorrere. Precisava ancora il ricorrente che nel caso di specie non era consentito alcun riferimento al disposto dell'art. 437 c.p.c. - invece era stato fatto nella decisione impugnata atteso che nelle controversie soggette al rito del lavoro l'inammissibilità di nuove eccezioni stabilite per il giudizio di appello dall'art. 437 c.p.c. riguarda solo le eccezioni in senso stretto, ed è quindi ammissibile in sede di appello la deduzione, per la prima volta, dell'eccezione diretta a far dichiarare l'inesistenza del diritto azionato dalla controparte. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. 4 Va premesso che la controversia in oggetto attiene, come si evince dal ricorso davanti al Pretore, ad spettanze che il EL rivendicava nei alcune riguardi del FO, suo datore di lavoro. Dopo che era stato chiamato in causa l'INPS, il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione passiva dell'istituto solo per quanto attiene all'indennità di malattia spettante al suddetto EL per il periodo dal 23 marzo 1991 al 24 settembre 1991. Orbene avverso tale statuizione l'INPS non ha proposto nel ricorso alcun motivo specifico di censura, richiamandosi unicamente ed in modo generico al disposto dell'art. 47 della legge 639/1970 e senza in alcun modo indicare in modo esauriente le ragioni sostanziali e di rito che dovevano portare all'applicazione della suddetta disposizione alla fattispecie in esame. Nè si può trascurare che nel caso di specie si rinviene, oltre a quella esposta, altra ragione che si oppone all'accoglimento del ricorso dell'INPS. Ed invero questa Corte ha ripetutamente affermato con riferimento alle prestazioni previdenziali cui si applica la cosiddetta decadenza processuale prevista dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.p.r. n. 639 del 1970, nel testo di cui all'art. 4 del d.l. n. 384 5 del 1992 (convertito dalla legge n. 438 del 1992), che tale decadenza in quanto annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, è rilevabile d'ufficio in ogni caso e grado del giudizio(cfr. al riguardo ex plurimis:Cass. 1 dicembre 1998 n. 12141; Cass. 27 marzo 1996 n. 2473), ma ha altresì precisato, al riguardo, che in ogni caso la verifica del termine deve essere compiuta con BO riguardo alla decisione definitiva che è stata ( o avrebbe dovuto essere) pronunziata sul merito del ricorso amministrativo, non operando la suddetta del termine (annuale °decadenza nel rispetto triennale, a seconda delle prestazioni) decorrente dalla comunicazione della decisione nel merito del ricorso amministrativo, anche se esso sia stato tardivamente proposto (con la conseguente facoltà dell'amministrazione di dichiararlo inammissibile o di non provvedere su di esso) oppure la relativa decisione sia intervenuta oltre i termini previsti dalle leggi di settore, e salvo in ogni caso il limite del giudicato (cfr. al riguardo Cass. 21 settembre 2000 n. 12508; Cass. 27 marzo 1996 n. 2743 cit.). 6 Orbene, il ricorrente Istituto, non tenendo alcun conto del criterio dell'autosufficienza che deve presiedere il ricorso per cassazione, onde consentire ai giudici di legittimità il controllo ai fini della decisività della questione sollevata, ha fatto riferimento alla decadenza ex art. 47 1. n. 639/1970, senza però nulla dire su quanto avvenuto in sede senza nulla precisare sulleamministrativa e circostanze temporali determinanti il verificarsi della dedotta decadenza, nonostante che nella fattispecie in esame si versasse in una particolare fattispecie, quella appunto che vedeva il datore di lavoro - giusta quanto precisato nella sentenza impugnata operare come adiectus solutionis causa. Pur essendo 1'INPS rimasto soccombente nessuna statuizione può essere emessa sulle spese del presente giudizio di legittimità stante la mancata costituzione in giudizio del FO e del EL, nei cui confronti è stato rivolto il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione. I 3 D 0 A 3 , 1 Così deciso in Roma il 16 gennaio 2001. S 5 . O S T . A R T N , IL PRESIDENTE A Jump formiments IL CONSIGLIERE ESTENSOREGuide ' T A A 3 L T I Volum L S 7 E D E - P O 8 D S P - I I 1 M S N I 1 N G Dille A E O E S D G A I E D G A T E E N IL CANCELLIERE O , L E T O S T Depositato in Cancelleria R E I A T R L S I I L D E G oggi,27 MAR. 2801 E D O R IL CANCELLIERE