Sentenza 20 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2001, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2001 |
Testo completo
0 0 8 26 / 0 1 AULA "B" CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. * GEN. 2001 per diritti IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 IL CANCELLIERE R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 12594/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Giovanni Prestipino Presidente Cron. 1726 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Dott. Donato Figurelli Consigliere Rep. Ud. 25 ot-Dot t. Luciano Vigolo Consigliere tobre 2000 Dott. Camillo Filadoro Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Società Promotur Lions S.r.l. in persona del Presidente pro tempo- re Rocco Gagliardi, corrente in Livorno, elettivamente domiciliato in Livorno, via Cogorano n. 25, presso l'avv. Giuseppe Angella, che la : rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RI AR, elettivamente domiciliata in Roma, via Ferrari n . 35, presso l'avv. Massimo Marzi, che, unitamente all'avv. Nicola La Rocca, la rappresenta e difende giusta delega in atti;
1 4440 1 n - controricorrente avverso la sentenza n. 254/98, decisa il 17 marzo 1998 e pubblica- ta il 7 aprile 1998, resa dal Tribunale di Livorno nel procedimen- to n. 338/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 24 maggio 1996 il Pretore di Livorno acco- glieva in parte la domanda proposta da RI AR con ricorso del 25 luglio 1994 e intesa ad ottenere il pagamento di differenze sa- lariali ed accessori in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la Società Promotur Lions S.r.1., gerente dell'albergo Cremona sito in Livorno. Condannava conseguentemente la convenuta al paga- mento dell'importo di lire 61.808.770 così ridotto rispetto all'originaria richiesta di lire 82.240.682. Interponeva appello la Società Promotur Lions S.r.l. e in esito il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 254/98, emessa in data 17 -marzo 7 aprile 1998, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che dall'espletata istruttoria era emerso che la RI aveva svolto l'attività di portiere di notte con orario di lavoro tra le 21 e le 9 di mattina, effettuando altresì rientri pomeri- diani senza fruire di riposo settimanale e ferie e ancora non ave- 2 ^ va percepito il TFR. Indicava analiticamente gli elementi acquisi- ti circa le modalità di svolgimento del lavoro ed i compiti effet- tivamente espletati. Escludeva che il lavoro svolto presentasse le caratteristiche ti- piche del lavoro discontinuo poiché non erano emersi tempi morti non lavorati. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- con atto notificato in data ne la Società Promotur Lions S.r.l., 18 giugno 1998; deduce cinque motivi. RI AR resiste con controricorso notificato in data 23 lu- glio 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si evidenzia che il rilascio di ricevute sarebbe avvenuto in modo del tutto occasiona- le e così pure le registrazioni di clienti, in totale rispettiva- mente 7 e 50 episodi in oltre 600 giorni di attività lavorativa. Si rileva che il Tribunale, nell'affermare che la RI, in as- senza di altro personale ad hoc era l'unica addetta alla recep- tion, non aveva tenuto conto della circostanza che detto incarico era svolto anche da altre due dipendenti. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc la violazione e falsa applicazione deldepliartart. 210, 1362 e 1365 cc e si afferma che il Tribunale non ha tenuto conto, in un 3 caso di mansioni promiscue, del principio della prevalenza e inol- tre non ha considerato le indicazioni esemplificative di cui all'art. 155 del contratto collettivo di categoria. Col terzo motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 l'omessa,cpc, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, e ancora, con riferi- mento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazio- ne degli artt. 1, 2 e 3 R.D. n. 629/23, della tabella allegata al Regio decreto 2657/23 e dell'art. 2108 cc. Si afferma che sarebbe mancata la motivazione sul punto decisivo della discontinuità delle prestazioni quindi sarebbe stata erro- neamente riconosciuta la configurabilità dello straordinario. Col quarto motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
si denuncia altresì, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione degli artt. 1362, 1371, 2108 cc, 1, 3 e 5 R.D. 629/23. Si afferma che il Tribunale non ha motivato sul richiamo effettua- to nei motivi di appello al contratto di categoria ove, all'art. 177, si stabilisce che non va considerato lavoro straordinario quello svolto nella fascia oraria dalle 24 alle 06. Col quinto motivo si denuncia infine, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2069, 2070, 2077, 2078, 1340 cc, nonché il difetto di moti- vazione. Л I primi quattro motivi vanno esaminati congiuntamente e disattesi siccome volti a reintrodurre un non consentito esame del merito. Ed invero il controllo sulla logicità del giudizio, riservato alla Corte Suprema, non può risolversi in un'ulteriore valutazione de- gli elementi sottoposti all'esame del giudice del merito, con ap- prezzamento dell'eventuale ingiustizia della sentenza impugnata. Altro è l'insufficienza della motivazione, ossia la mancanza di ragioni, altro l'ingiustizia della decisione, ossia la mancanza di buone ragioni. La sentenza di merito è valida purché il giudice dica quali argomenti lo abbiano guidato a decidere come ha deciso. La bontà della soluzione adottata non può essere sindacata in cas- sazione sulla base di critiche che attengono alla inadeguatezza della decisione per un diverso apprezzamento delle risultanze di causa. La Corte regolatrice è tenuta soltanto a verificare la sussistenza di "ragioni sufficienti", posto che all'obbligo forma- le di motivare si affianca l'obbligo di esprimere in modo ade- guato il proprio convincimento, risolvendo la questione di fatto secondo canoni metodologici indicati nel codice di rito e comunque desumibili dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. La lunga ed approfondita elaborazione giurisprudenziale ha ben po- rilievo che il controllo sulla motivazione non può serviresto in a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso dal giudice a quo, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale si può valutare solamente la legit- timità della base di quel convincimento e neppure consente di va- 5 1 lutare l'eventuale ingiustizia in fatto della sentenza, ma solo un mero sintomo di ingiustizia;
pertanto il vizio riscontrato deve riguardare un punto decisivo, tale, cioè da render possibile una diversa soluzione ove il relativo errore non fosse stato commesso (ex plurimis, Cass., 16 gennaio 1996 n. 326, Cass. 29 febbraio 1992, n. 2476; Cass. 16 aprile 1988, n. 2989; Cass. 5 novembre 1987 n. 8118). La ricorrente, senza tener conto di tali principi, si limita ad opporre, alla lettura delle risultanze di causa così come offerta dal Tribunale, una lettura diversa fondata su di una valutazione dei dati numerici acquisiti, in particolare la scarsa incidenza quantitativa di prestazioni afferenti alla qualifica superiore co- me il rilascio di ricevute e l'accettazione di pagamenti. Lamenta in particolare che il Collegio di merito non abbia motivato su questi elementi. Non vengono però indicati gli atti della fase di merito dai quali risulti che tali dati numerici sono stati sottoposti al vaglio del giudice di merito sotto il profilo indicato in ricorso. Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti o il contenuto degli atti (memorie o documenti) e così, in particolare, deve indicarsi in quale atto del processo l'argomento sarebbe stato introdotto о trattato. Si deve dunque considerare n l'argomento come nuovo e introdotto per la prima volta nel giudi- zio di legittimità. Il rilievo circa l'omessa motivazione da parte del Tribunale non può quindi trovare accoglimento in questa sede poiché "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto о temi di contesta- zione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio 0, nel- l'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905). Anche il giudizio di prevalenza delle mansioni proprie della qua- lifica superiore rispetto alle altre rappresenta un tipico giudi- zio di merito e la ricorrente non indica in qual modo il giudizio espresso dal Tribunale abbia deviato dai corretti canoni logici e quale sia l'eventuale errore argomentativo che lo inficia. Circa la discontinuità delle prestazioni, non è censurabile in se- de di legittimità l'accertamento del Tribunale in ordine all'insussistenza di tempi morti non lavorati, attese le abitudini 7 della particolare clientela ("ragazze per lo più extracomunita- rie") usa a rientrare dopo la mezzanotte, cui bisognava aprire la porta di ingresso. Tale rilievo assorbe le argomentazioni della ricorrente in ordine alla esistenza presso la reception di un sofà ove la RI avrebbe potuto sdraiarsi ed anche il richiamo all'art. 177 del contratto collettivo che presuppone, secondo la lettura offerta dal Tribunale e incontestabile in sede di legitti- mità, l'esistenza di tempi morti e attese non lavorate. Si aggiunge che dell'art. 177 del contratto collettivo viene ri- portato in ricorso, in violazione del principio di autosufficien- za, non già l'intero testo ma solamente un comma avulso dal con- testo. Non risulta quindi possibile una verifica circa la corret- ta applicazione dei criteri di ermeneutica atteso che il Tribuna- le, escludendo l'effettiva discontinuità della prestazione, nega in radice l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della norma contrattuale così come interpretata nell'esercizio dei pote- ri riservati al giudice del merito. Va infine esaminato il quinto motivo col quale, come si è antici- pato si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 32069, 2070, 2077, 2078, 1340 cc, nonché il difetto di motivazione. Assume la ricorrente che il contratto collettivo di categoria sa- rebbe stato erroneamente applicato al caso in esame poiché manca la propria adesione ad una delle associazioni stipulanti e non è stata individuata la fonte del convincimento in ordine 8 all'applicazione di fatto delle relative clausole, per la parte economica e soprattutto per la parte normativa. La censura non è fondata. Il Tribunale invero ha osservato che all'unico dipendente regolar- mente assunto era appunto applicato tale contratto e se la fonte di tale convincimento è stata l'affermazione del CTU circa la cor- responsione di un trattamento economico da considerarsi pari a quello contrattuale non si vede quale altra ricerca doveva esser fatta, tanto più che la ricorrente non indica gli eventuali argo- menti in senso contrario offerti al Tribunale o al suo ausiliario. Quanto al rilievo che il contratto sarebbe stato al più applicato ai fini economici, è agevole osservare che la ricorrente non pre- cisa quale diversa disciplina sarebbe stata in concreto applicata per gli altri istituti. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositi- vo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente, liquidate in lire 10.000, oltre a lire 3.000.000 (tre milioni) per onorario. Roma, 25 ottobre 2000 IL PRESIDENTE مدنا IL CONSIGLIERE ESTENSORE Albwer ben 9 a/ d i a C Still R I B T I T O I A S E N S B I E L L A ' R T . G T D , N I E E O S S G A S R A O A I S E R P S A , T DI CANCELLERIA IL COLLABORATORE I D L L , O O B I D S A T O P I D M T E A N E Depositata in Cancelleria GEN. 200120 GEN. ogci, BORATORE I O E Z N A 3