Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
In tema di edilizia residenziale pubblica, le norme di cui alla legge regionale Friuli - Venezia Giulia n. 75 del 1982 regolanti le condizioni per l'assegnazione dell'alloggio (art. 24) non sono identiche a quelle operanti per la revoca (art. 61), atteso che per la legittimità della revoca non è sufficiente l'acquisto della proprietà, da parte dell'assegnatario o di altra persona appartenente al nucleo familiare, di altra abitazione ovunque ubicata, dovendo altresì valutarsi se l'alloggio successivamente acquistato sia ubicato in modo tale da soddisfare le esigenze familiari sotto il profilo delle necessità lavorative e delle relazioni sociali. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così escluso che potesse costituire legittima causa di revoca dell'assegnazione di un alloggio sito in Trieste la circostanza che il coniuge convivente dell'assegnatario avesse successivamente acquistato, in un comune della provincia di Udine, una casa isolata, dislocata in una radura nei pressi di una zona boscosa, non servita da acquedotto ne' collegata alla rete fognaria comunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8531 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA LI in CELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. BERTOLONI 35, presso l'avvocato VITTORIO BIAGETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE PELLEGRINI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ATER - AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLE MUSE 7, presso l'avvocato DOMENICO VICINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO CERIA, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 660/99 del Tribunale di TRIESTE, depositata il 07/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'Ippolito, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Vicini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso in via principale: per l'accoglimento del primo motivo;
l'assorbimento nel resto;
in subordine:
l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
Svolgimento del processo
1 Il Presidente dell'IACP di Trieste. con provvedimento in data 4 novembre 1994 disponeva, in danno di AN CL, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio sito in Trieste, in via Paisiello n. 9, con conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione. La revoca era motivata dal fatto che il marito della AN, TR LA, era risultato proprietario di un alloggio sito nel Comune di Verzegnis, in provincia di Udine.
La AN proponeva opposizione dinanzi al Pretore di Trieste avverso il provvedimento, contestando l'esistenza dei presupposti per la revoca dell'assegnazione e chiedendo in via pregiudiziale la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., deducendo la pregiudizialità di altro giudizio, pendente dinanzi al Tribunale di Trieste, relativo all'accertamento del proprio diritto ad ottenere la cessione in proprietà dell'alloggio in questione.
Il Pretore, con sentenza depositata il 25 giugno 1996, respingeva la istanza di sospensione e accoglieva la domanda, annullando il provvedimento impugnato accertando la assoluta inadeguatezza dell'alloggio di proprietà del marito alle esigenze del nucleo familiare. La sentenza veniva impugnata dall'IACP dinanzi al Tribunale di Trieste, al quale la AN proponeva a sua volta appello incidentale, insistendo per la sospensione del processo e, nel merito, per il rigetto del gravame.
Il Tribunale, con sentenza depositata il 7 settembre 1999, notificata alla AN il 17 dicembre 1999, accoglieva l'appello e respingeva la domanda di annullamento del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, confermando il decreto di revoca. Avverso tale sentenza la AN ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato all'IACP - ora trasformato in Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) - il 14 febbraio 2000, formulando sei motivi di gravame. L'ATER ha depositato controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1 Va pregiudizialmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente per vizio della procura, che non avrebbe il richiesto carattere di specialità, non facendo espresso riferimento al giudizio di cassazione.
La procura, infatti, apposta in margine al ricorso, fa espresso riferimento al "presente procedimento" e ciò è sufficiente a conferirle carattere di specialità in relazione al ricorso per cassazione.
2 Con il primo motivo si denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., nonché la erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso la domanda di sospensione della causa, in attesa della definizione di altro giudizio, avente ad oggetto la cessione in proprietà dell'alloggio, affermando che non sussisteva pregiudizialità fra la causa in esame e quella relativa al trasferimento della proprietà.
Si deduce al riguardo che la domanda di cessione in proprietà dell'alloggio era stata formulata nel 1960 dal padre della ricorrente, AN DO, originario assegnatario dell'alloggio e confermata nel 1967, al momento della sua morte ed altre volte successivamente, da essa ricorrente, con la messa in mora dello IACP, che non aveva mai provveduto. Instaurato giudizio al riguardo, l'Amministrazione delle Finanze avrebbe riconosciuto il diritto della ricorrente al riscatto;
diritto accertato con sentenza del febbraio 1997 del Tribunale di Trieste, in relazione alla quale pende gravame dinanzi alla Corte di appello.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, in relazione alla legislazione statale, ha ritenuto (Cass. 20 ottobre 1993, n. 10377; 24 luglio 1993, n. 8319; 18 gennaio 1988, n. 315), che il diritto all'attribuzione in proprietà di un alloggio di edilizia residenziale pubblica resta condizionato alla permanenza dei requisiti necessari per la sua assegnazione in locazione per tutta la durata del procedimento di trasferimento della proprietà.
Fin quando non intervenga l'atto di cessione in proprietà, l'assegnatario resta tale e quindi soggetto ai provvedimenti di decadenza o di revoca in conseguenza del venir meno dei requisiti per l'assegnazione (Cass. 29 marzo 2000, n. 3777). Quest'ultimo principio deve essere affermato anche in relazione alle disposizioni della legge regionale friulana n. 75 del 1982 che - per quanto interessa in questa sede - dispone all'art. 61 che la revoca dell'assegnazione possa avvenire "in qualunque tempo". Ciò senza che il giudizio relativo al diritto dell'assegnatario alla cessione in proprietà si ponga come pregiudiziale rispetto a quello instaurato relativamente alla legittimità della revoca in relazione alla sopravvenienza dei fatti indicati nel menzionato art. 61, potendo la revoca, per quanto sopra detto, essere disposta, in linea di principio, sino al trasferimento della proprietà, restando peraltro l'esame dei suoi effetti - sulla base della legislazione regionale - sul diritto alla cessione in proprietà, di competenza del giudice chiamato a conoscere di tale ultimo diritto, anche in correlazione con gli effetti della proposizione della domanda giudiziale di accertamento di esso.
3 Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 61, lett. a) e 24, lett. c), della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 75 del 1982, dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., nonché
vizi motivazionali, per avere il Tribunale ritenuto che il criterio indicato nell'art. 61, lett. a) coincidesse con quello indicato nell'art. 24, lett. c), senza tenere conto che l'art. 61 non richiama l'art. 24.
Il motivo è fondato.
Questa Corte (Cass. 19 luglio 2000, n. 9476) ha già ritenuto che le condizioni per la revoca dell'assegnazione, ai sensi della legge regionale friulana n. 75 del 1982, non sono le stesse necessarie per l'assegnazione, cosicché per la legittimità della revoca non può ritenersi sufficiente l'acquisto della proprietà, da parte dell'assegnatario o di altra persona appartenente al nucleo familiare, di altra abitazione "ovunque ubicata", dovendosi altresì valutarsi se l'alloggio successivamente pervenuto in proprietà sia ubicato in modo tale da soddisfare le esigenze familiari, sotto il profilo delle necessità lavorative e delle relazioni sociali. In proposito va considerato che nel caso di specie il provvedimento di revoca è stato adottato in data 4 novembre 1994, nel vigore della legge regionale n. 45 del 1993, che aveva riformulato l'originario testo dell'art. 61, lett. a) della legge regionale n. 75 del 1982 nel senso che il Presidente dell'IACP dispone in qualunque tempo la revoca dell'assegnazione, fra l'altro, nei confronti di chi "sia divenuto titolare, egli stesso o un componente del nucleo familiare, del diritto di proprietà o di usufrutto, su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare". La stessa legge aveva riformulato il testo dell'art. 24, lett. c), della legge n. 75 del 1982, relativo ai requisiti per ottenere l'assegnazione, nel senso che occorra "non essere proprietari o nudi proprietari, di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi per adeguato l'alloggio composto di un numero di vani catastali pari a quello dei componenti il nucleo familiare maggiorati di due, con un minimo di quattro vani". Non può ritenersi, contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza impugnata, che l'art. 61, lett. a), nel fare riferimento all'adeguatezza dell'alloggio acquisito, ai fini della revoca dell'assegnazione, abbia inteso riferirsi al criterio in proposito stabilito all'art. 24, per un verso per ragioni di ordine letterale, mancando nell'art. 61, lett. a) ogni riferimento all'art. 24; per altro verso, per ragioni di ordine sistematico, diversa essendo la ratio sottesa alle due norme.
L'art. 24, infatti, regolando i presupposti per l'assegnazione, prende in considerazione la situazione del richiedente l'alloggio al momento di questa, ispirandosi al criterio che basti la proprietà di altro alloggio, ovvero la nuda proprietà di altro alloggio idoneo alle esigenze della famiglia "ovunque ubicati" per escluderla, ancorché la nuda proprietà o la ubicazione non ne assicurino la usufruibilità. L'art. 61, invece, considerando la situazione di chi sia già assegnatario, ragionevolmente non prevede la revoca in relazione all'acquisto della nuda proprietà di altro alloggio, ne' si riferisce all'acquisto della proprietà di altro alloggio "ovunque ubicato", ma fa riferimento, come presupposto per la revoca, all'acquisto della proprietà o dell'usufrutto di un alloggio "adeguato alle esigenze del nucleo familiare", cioè che garantisca alla famiglia assegnataria l'usufruibilità del nuovo alloggio, questa essendo la ratio della norma.
Ne deriva che l'adeguatezza alle necessità del nucleo familiare, richiesta per la revoca dall'art. 61, lett. a), va verificata in concreto e deve essere esclusa ove l'alloggio acquistato in proprietà o usufrutto sia ubicato in un luogo del tutto remoto rispetto a quello dove si trova l'alloggio assegnato, tenuto anche conto che la circostanza in esame va tenuta distinta dall'aumento del reddito, che a sua volta giustifica la revoca dell'assegnazione, autonomamente e distintamente regolato dall'art. 61. Il ricorso va pertanto accolto in relazione a tale motivo, con assorbimento dei successivi e la sentenza impugnata va cassata. Risultando da essa che l'alloggio assegnato alla AN è ubicato in Trieste, mentre quello acquistato in proprietà dal marito è ubicato nel Comune di Verzegnis, in Provincia di Udine ed è "una casa isolata, dislocata in radura presso zona boscosa, non servita da acquedotto ne' collegata alla rete fognaria comunale e neppure fatta oggetto del servizio ordinario invernale di sgombero della neve", ai sensi dell'art. 384 c.p.c. sussistono le condizioni per fare applicazione in questa sede del su detto principio di diritto e decidere la causa nel merito, con l'accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento di revoca dell'assegnazione emesso dallo IACP di Trieste il 4 novembre 1994, nei confronti di AN CL.
L'ATER di Trieste va condannata alle spese dell'intero giudizio, che si liquidano nella misura di lire 4.660.000 quanto al giudizio di primo grado (di cui lire 2.170.000 per onorari e lire 1.296.000 per spese vive); nella misura di lire4.837.000 quanto al giudizio di secondo grado (di cui lire 2.650.000 per onorari e lire 1.440.000 per diritti); quanto al giudizio di cassazione nella misura di lire 3.270.000, di cui lire tre milioni per onorari.
P. Q. M.
La Corte di cassazione
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito annulla il provvedimento dello IACP di Trieste 4 novembre 1994, emesso nei confronti di AN CL. Condanna il resistente ATER di Trieste alle spese dell'intero giudizio, che liquida nella misura di lire 4.660.000 quanto al giudizio di primo grado (di cui lire 2.170.000 per onorari e lire 1.296.000 per spese vive); nella misura di lire 4.837.000 quanto al giudizio di secondo grado (di cui lire 2.650.000 per onorari e lire 1.440.000 per diritti); nella misura di lire 3.270.000 quanto al giudizio di cassazione, di cui lire 3.000.000 relativamente agli onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile. Il 22 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001