Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2017, n. 32070
CASS
Sentenza 25 maggio 2017

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In tema di riconoscimento di sentenze penali straniere, l'art. 12, comma primo, n. 2), cod. pen., nell'ammettere il riconoscimento "quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria", si limita a richiedere che, nell'ordinamento italiano, alla sanzione inflitta sia associabile una pena accessoria, senza esprimersi sulla sua immediata e concreta operatività; ne deriva che non osta al riconoscimento della sentenza la concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante i suoi effetti si estendano automaticamente anche alla pena accessoria, attesa l'intrinseca precarietà del beneficio, che, ricorrendone i presupposti, può sempre essere revocato.

Commentari2

  • 1Art. 12 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 166 - Effetti della sospensione (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza La sospensione condizionale delle pene accessorie, a seguito della modificazione dell'art. 166, introdotta dall'art. 4 della L. 19/1990, è un effetto della sospensione condizionale della pena principale e si realizza automaticamente senza necessità di un provvedimento che faccia esplicito riferimento alle pene accessorie (Sez. 2, 55189/2018). La disposizione di cui all'art. 166, secondo comma non impedisce al giudice di valutare, nella indagine circa la pericolosità del proposto per la misura di prevenzione, gli elementi fattuali desumibili sia da atti processuali del procedimento che si è concluso con la sentenza di applicazione pena che da elementi desumibili …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2017, n. 32070
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32070
Data del deposito : 25 maggio 2017

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