Sentenza 25 maggio 2017
Massime • 1
In tema di riconoscimento di sentenze penali straniere, l'art. 12, comma primo, n. 2), cod. pen., nell'ammettere il riconoscimento "quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria", si limita a richiedere che, nell'ordinamento italiano, alla sanzione inflitta sia associabile una pena accessoria, senza esprimersi sulla sua immediata e concreta operatività; ne deriva che non osta al riconoscimento della sentenza la concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante i suoi effetti si estendano automaticamente anche alla pena accessoria, attesa l'intrinseca precarietà del beneficio, che, ricorrendone i presupposti, può sempre essere revocato.
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- 1. Art. 12 - Riconoscimento delle sentenze penali stranierehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 166 - Effetti della sospensione (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza La sospensione condizionale delle pene accessorie, a seguito della modificazione dell'art. 166, introdotta dall'art. 4 della L. 19/1990, è un effetto della sospensione condizionale della pena principale e si realizza automaticamente senza necessità di un provvedimento che faccia esplicito riferimento alle pene accessorie (Sez. 2, 55189/2018). La disposizione di cui all'art. 166, secondo comma non impedisce al giudice di valutare, nella indagine circa la pericolosità del proposto per la misura di prevenzione, gli elementi fattuali desumibili sia da atti processuali del procedimento che si è concluso con la sentenza di applicazione pena che da elementi desumibili …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2017, n. 32070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32070 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2017 |
Testo completo
32070-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/05/2017 - Presidente - Sent. n. sez. GIOVANNI DIOTALLEVI 1139/2017 UGO DE CRESCIENZO GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI REGISTRO GENERALE N.10731/2017 GIUSEPPE SGADARI SANDRA RECCHIONE Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET PI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/01/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA sentita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha concluso per per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Genova, applicando l'art. 12 cod. pen., riconosceva la sentenza delle Corti di assise criminali di Lugano che condannava il TT alla pena di mesi 16 per il reato di appropriazione indebita.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del TT:
2.1. vizio di legge: il riconoscimento sarebbe illegittimo in quanto la condanna nello Stato elvetico era stata inflitta, in contrasto i principi contenuti nella Carta costituzionale e nella Convenzione Edu, senza il rispetto del diritto al contraddittorio dato che il TT non aveva potuto impugnare la sentenza, né esaminare le parti offese;
2.2. vizio di legge: la sentenza straniera sarebbe stata riconosciuta nonostante la concessione del beneficio della sospensione delle pena inibisse la applicazione di pene accessorie, con conseguente carenza del requisito previsto dall'art. 12 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto ritenuto, il diritto di difesa del TT risulta essere stato compiutamente tutelato in quanto dalla lettura dei verbali (del 10 marzo 2014 e del 14 marzo 2014) emergeva che lo stesso aveva espressamente rinunciato, anche personalmente, sia all'impugnazione che all'esame dei testimoni. Sul punto, il collegio ritiene che il diritto difesa nella sua declinazione di diritto al contraddittorio sia nella piena disponibilità dell'imputato, che se ritiene può consapevolmente rinunciarvi. Segnatamente: la legittimità della rinuncia all'audizione dei testimoni è stata ritenuta dalla Corte di Strasburgo compatibile con le garanzie previste dalla Convenzione Edu. La giurisprudenza della Corte europea ha infatti chiarito, con pronunce reiterate che consentono di ritenere la giurisprudenza in tale senso "consolidata" (come richiesto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 2015) che la volontà dell'imputato se espressa, come nel caso di specie, in modo personale e, deve ritenersi, consapevole, può estendersi fino alla rinuncia di alcuni diritti, compreso il diritto ad entrare in contatto con i testimoni di accusa ed il diritto all'impugnazione (così Corte Edu, 23 novembre 1993, Poitrimol c. France, § 31, Corte Edu, Grande camera 18 ottobre 2006, Hermi, c. 2 Italie § 73; Corte Edu, 21 febbraio 1990, Håkansson et Sturesson c. Suède,, § 66). Del resto la rinuncia all'impugnazione è espressamente prevista dal nostro codice come conferma la giurisprudenza secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l' estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Cass. sez. un n. 12602 del 17/12/2015 dep. 2016, Rv. 266821). La Corte territoriale in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche valorizzava, ai fini del riconoscimento della sentenza elvetica quanto emergeva dai verbali di udienza che davano atto con chiarezza della volontà dell'imputato di rinunciare sia all'impugnazione che all'esame dei testimoni (pagg. 2 e 3 della senetnza impugnata) 2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
2.1.Si deduce la carenza del requisito previsto dall'art. 12 comma 1 n. 2) cod. pen. per il riconoscimento delle sentenze straniere, in quanto la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inibirebbe l'operatività delle pene accessorie, la cui effettiva operatività sarebbe condizione del riconoscimento. Sul punto il collegio conferma che la sospensione condizionale delle pene accessorie, a seguito della modificazione dell'art. 166 cod. pen., introdotta dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, è un effetto della sospensione condizionale della pena principale e si realizza automaticamente senza necessità di un provvedimento che faccia esplicito riferimento alle pene accessorie (Cass. sez. 3 n. 27113 del 19\02\2015 Rv 264019). Ciò detto si rileva che la concessione del beneficio della sospensione condizionale sospende la applicazione delle sanzioni (comprese quelle accessorie) solo se sono rispettate le condizioni richieste;
diversamente il beneficio, che si configura come ontologicamente "precario", può essere revocato. Peraltro l'art. 12 cod. pen. ritiene possibile il riconoscimento ove la condanna importerebbe, secondo a legge italiana una pena accessoria»: la norma si limita dunque a richiedere, come condizione, il fatto che nell'ordinamento italiano alla sanzione inflitta sia associabile una pena accessoria, senza esprimersi sulla sua immediata e concreta operatività. Tale operatività delle sanzioni accessorie, come si è detto, non risulta preclusa dalla concessione del beneficio della sospensione condizionale, tenuto conto della sua precarietà.
2.2. Si ritiene dunque che, contrariamente a quanto dedotto, la sospensione condizionale della pena non osta al riconoscimento delle sentenze straniere ove nell'ordinamento interno la condanna inflitta all'estero importerebbe la applicazione di una pena accessoria, anche se condizionalmente sospesa. Nel caso di specie la Corte territoriale riconosceva l'esistenza del requisito previsto dall' art. 12 comma 1 n 2) cod. pen. in quanto la condanna inflitta importerebbe, secondo la legge italiana l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli artt. 30 e 31 cod. pen.
3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 25 maggio 2017 Il Presidente L'estensore Sandra Recchione Giovanni Diotallevi Jude Receive DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 4 LUG. 2017 IL CANCELLIERE ADI CA M E R Claudia Pianeki P U S I E Z O N A