Sentenza 19 novembre 2015
Massime • 2
Integra il reato di diffamazione a mezzo stampa la condotta del giornalista che, in un articolo pubblicato, utilizzando insinuazioni generiche, attribuisce alla persona offesa la commissione di fatti illeciti non meglio specificati e privi di qualsiasi riferimento determinato, in maniera idonea ad ingenerare nel lettore medio la convinzione che il soggetto diffamato si sia reso autore di una qualsiasi condotta connotata da illiceità. (In motivazione la S.C. ha escluso che nel caso di specie potesse configurarsi la scriminante del diritto di critica, invocata dal ricorrente per avere, successivamente alla pubblicazione della notizia, presentato una denuncia alla Corte dei conti contro la persona offesa - un sindaco - in relazione ad alcune specifiche vicende).
L'esclusione della particolare tenuità del fatto nel reato di diffamazione a mezzo stampa non è di per sè in contraddizione con l'applicazione della sola pena pecuniaria poichè, in tale ipotesi delittuosa, la scelta di non irrogare la pena detentiva è dettata dalla considerazione che quest'ultima esige la ricorrenza di circostanze eccezionali - secondo l'interpretazione della Corte EDU (cfr. sentenze 24 settembre 2013, Belpietro c. Italia; 22 aprile 2010, Fatallayev c. Azerbaigian e 6 dicembre 2007, Katrami c. Grecia) - sicchè tale scelta denota non già un indice di tenuità del fatto, bensì solo la sua non particolare gravità. (Fattispecie in cui la S.C. ha confermato l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., evidenziando la misura largamente superiore al minimo della sanzione pecuniaria inflitta e la sottolineatura, da parte delle sentenze di merito, del complessivo giudizio di insidiosità della condotta).
Commentari • 3
- 1. Diffamazione: integra il reato una accusa generica e priva di riferimenti determinati (Cass. Pen. n. 47041/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima Integra il reato di diffamazione l'esposizione da parte del dipendente di un centro commerciale di un manifesto con il quale si attribuisce alla direzione il mancato rispetto delle "più elementari norme di sicurezza", in modo generico e senza alcun riferimento determinato, tale da trasmettere la rappresentazione di una condotta di generalizzata negligenza, suscettibile di qualificazione anche in termini di illecito penale, della quale sia, invece, accertata l'insussistenza nel giudizio di merito. (In motivazione la S.C. ha altresì escluso che nel caso di specie potesse configurarsi la scriminante del diritto di critica, attesa la genericità, ambiguità ed allusività della …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: sussiste anche in caso di espressioni dubitative o interrogative (Cass. Pen. n. 8/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti e suggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato. (Fattispecie relativa ad un articolo di stampa nel quale, sia pure in termini ipotetici, si veicolava il messaggio che un sindaco avesse potuto avallare una speculazione privata illecita mercificando la propria funzione - Cassazione penale sez. V - 12/11/2019, n. 8). Vuoi …
Leggi di più… - 3. Attenzione a dire falso!Gloria Gatti · https://www.filodiritto.com/ · 1 settembre 2022
Barney Panofsky era stato assolto per insufficienza di prove dall'accusa di omicidio del vecchio amico Bernard Moscovitch, detto Boogie. La volontà di discolparsi da questa accusa, a suo dire infondata, era stata l'occasione per Barney , di ripercorrere e raccontare la storia della sua vita. Della sua celebre “Versione” oggi, però, ci vengono in mente gli strali lanciati, dal divano di casa, alla sua prima e poco amata moglie Clara, morta suicida, poco dopo. “Una volta William Blake scrisse una lettera a un tale che gli aveva commissionato quattro acquerelli, salvo poi trovarli tutt'altro che di suo gusto. Ciò che è grande, ai mediocri appare oscuro”. Oggi nel tempo degli haters sui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2015, n. 4298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4298 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2015 |
Testo completo
4 2 9 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente- Sent. n. sez.3473 Dott. Alfredo IA LOMBARDI Dott. Silvana de BERARDINIS - Consigliere - UP - 19/11/2015 - Consigliere R.G.N. 37978/2015 Dott. Piero SAVANI Dott. Paolo Antonio BRUNO - Consigliere - - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI : ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: IS ES, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 12/2/2014 della Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
udito per la parte civile l'avv. Giuseppe Caprioli, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di IS ES per il reato di diffamazione commessa a mezzo stampa ai danni di MO IA Grazia, revocando, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, la disposta sospensione condizionale della pena pecuniaria irrogata.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione. Rileva il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente e ingiustificatamente escluso la configurabilità dell'invocato esercizio del diritto di critica politica sulla base della ritenuta genericità delle accuse mosse alla MO nell'articolo di stampa a firma del IS in merito a presunti illeciti commessi dalla giunta del comune di cui la persona offesa era stata sindaco, ritenendo irrilevante che successivamente alla pubblicazione dell'articolo l'imputato avesse presentato una denuncia alla Corte dei Conti cui era conseguito l'effettivo accertamento di alcune irregolarità contabili. Non di meno il ricorrente lamenta l'omessa risposta alle censure avanzate con i motivi d'appello in merito all'effettivo collegamento tra la denunzia nell'articolo dei suddetti illeciti e l'argomento oggetto del medesimo, costituito dalla gestione dei lavori pubblici da parte dell'amministrazione guidata dalla MO. Infine il ricorrente chiede ai sensi dell'art. 2 comma 4 c.p. il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., introdotta successivamente alla pronunzia impugnata, evidenziando come ne ricorrano tutti i presupposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
2. La Corte territoriale ha escluso la riconoscibilità della scriminante del diritto di critica politica ritenendo che la genericità delle accuse avanzate nei confronti dell'amministrazione MO attraverso il riferimento ad «ulteriori fatti strani scoperti, dei quali si sospetta l'illiceità, e che se valutati tali potrebbero risultare responsabili anche i suoi precedenti amministratori» si risolva in una mera insinuazione gratuita, priva di correlazione ad un fatto in relazione al quale venga per l'appunto formulata una critica espressiva dell'esercizio del diritto ricordato. La gratuità dell'aggressione rivolta alla persona offesa è poi ulteriormente dimostrata, secondo i giudici dell'appello, dal fatto che la frase incriminata non presenta alcuna effettiva connessione con l'oggetto dell'articolo scritto dall'imputato, nel quale veniva invece sviluppata una critica alla gestione dell'edilizia scolastica da parte della giunta. Irrilevante per la sentenza impugnata è poi la circostanza per cui, ad oltre un anno dalla pubblicazione dello scritto il IS abbia presentato una denunzia alla Corte dei Conti, giacchè questa ancorchè abbia trovato riscontro negli accertamenti - dell'organo giudiziario si riferiva a fatti non menzionati nell'articolo e che dunque solo a posteriori verrebbero ad integrare la base giustificativa della condotta offensiva.
3. La linea argomentativa così sviluppata risulta immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, evidenziabile dal testo del provvedimento, mentre il tentativo del ricorrente di prospettare - in relazione ai collegamenti tra la frase incriminata ed il resto dell'articolo - una diversa ricostruzione del fatto si risolve nella prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p.. Ed infatti, come detto, la Corte territoriale non ha omesso di valutare alcune delle doglianze avanzate con il gravame di merito, ma, proprio argomentando dalle prove di cui il ricorrente infondatamente lamenta l'omessa considerazione, ha motivatamente ritenuto velleitaria la prospettazione del rivendicato collegamento tra i contenuti offensivi contestati e l'oggetto della narrazione precedente. Collegamento che il ricorrente persevera peraltro ad additare con il ricorso senza riuscire ad attribuirgli qualsiasi concretezza ed anzi contraddicendo la stessa impostazione della sua linea difensiva. Ed infatti se effettivamente la frase incriminata nascondeva il riferimento ai fatti oggetto della successiva denunzia alla magistratura contabile (riguardanti tutt'altro tema), non v'è chi non veda come alcuna connessione sussista con le critiche mosse alla gestione dell'edilizia scolastica.
4. Quanto invece al tema centrale del ricorso e cioè la giustificazione postuma della veridicità del fatto posto alla base della critica le censure del ricorrente non colgono - nel segno. Nel ragionamento della Corte territoriale, infatti, ad essere irrilevante non è la verità dei fatti denunciati dal IS alla Corte dei Conti (che la sentenza non ha messo in dubbio), ma la pretesa di poter giustificare a posteriori attraverso la suddetta denunzia generiche insinuazioni non contenenti nemmeno sommariamente riferimento a tali fatti. Per come formulata, la frase incriminata era idonea ad ingenerare nel lettore medio la convinzione che la MO e la sua giunta si fossero resi responsabili di qualsiasi tipo di illecito, anche molto grave, talchè non circoscriverne il perimetro attraverso l'ancoraggio ad un fatto determinato si risolve, come correttamente ritenuto dai giudici torinesi, nella gratuita aggressione alla reputazione dei destinatari della supposta critica, mentre meramente assertiva è l'obiezione del ricorrente circa la presunta notorietà delle irregolarità cui il IS avrebbe voluto riferirsi.
5. Infine non può trovare accoglimento la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. invocata già con il ricorso.
5.1 Come già affermato da questa Corte, il riconoscimento della suddetta causa di non punibilità è possibile nel giudizio di legittimità, se non è stato possibile nel giudizio a quo come nel caso di specie, ma la sua prospettazione non implica necessariamente l'annullamento della sentenza impugnata dovendo invece la relativa richiesta essere rigettata ove non ricorrano le condizioni per l'applicabilità dell'istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata (Sez. 3, n. 21474 del 22 aprile 2015, Fantoni, Rv. 263693; Sez. 4, n. 22381 del 17 aprile 2015, Mauri, Rv. 263496). In tal senso si è altresì precisato come, ai fini dell'affermazione della tenuità del fatto, costituiscono elementi significativi sia le specifiche valutazioni espresse in sentenza dal giudice di merito circa l'offensività della condotta, sia la dosimetria della pena irrogata (Sez. 4, n. 33821 del 1 luglio 2015, Pasolini, Rv. 264357).
5.2 Alla luce dei ricordati principi e di quanto risulta dalle due sentenze di merito, deve pertanto escludersi ricorrano i presupposti per l'invocata esclusione della punibilità. Se è vero - come evidenziato dal ricorrente - che al IS è stata applicata la pena pecuniaria, deve rilevarsi come ciò non sia indice della considerata particolare tenuità del fatto da parte dei giudici del merito, atteso che la stessa pena è stata determinata in misura largamente superiore al minimo edittale, nel mentre va ricordato come per l'oramai consolidatosi orientamento di questa Corte (che ha dimostrato di voler recepire sul punto i principi affermati sul punto, tra le altre, da Corte EDU 24 settembre 2013 Belpietro c. Italia;
22 aprile 2010, AY c. Azerbaigian e 6 dicembre 2007 KA c. Grecia) in tema di diffamazione a mezzo della stampa l'inflizione della pena detentiva esige la ricorrenza di circostanze eccezionali (ex multis Sez. 5, n. 12203/14 del 11 dicembre 2013, Strazzacapa e altro, Rv. 260398), talchè la scelta di non к irrogare quest'ultima non è sintomo di valutazione di particolare tenuità del fatto, bensì solo della non ritenuta particolare gravità del medesimo. Non di meno, nel giudicare lo spessore della condotta, entrambe le sentenze ne hanno sottolineato l'insidiosità, giungendo ad esprimere nel complesso un giudizio sulla consistenza dell'offesa tutt'altro che compatibile con i presupposti necessari per l'operatività dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p.
6. Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione di quelle sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate complessivamente in euro 2.000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché Rigetta al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in euro 2.000 oltre accessori di legge. Così deciso il 19/11/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Alfredo IA Lombardi Luca Pistorelli DEFORTATA IN CANCELLERIA addi 2 - FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Germals Lanzuise auj un F.