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Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2023, n. 29568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29568 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MA IR nato a [...] il [...] D'AM GA TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto da RO ZZ e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da AB LV D'IC; uditi i difensori di RO ZZ, avv. Antonio Abet e LV Impradice, entrambi del foro di Napoli, che all'esito della discussione hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi i difensori di AB LV D'IC, avv. Salatore Impradice e LV ET, entrambi del foro di Napoli, che all'esito della discussione hanno concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 23/2/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 19/1/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di RO ZZ e AB LV D'IC. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29568 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 15/06/2023 2. RO ZZ, a mezzo dei suoi difensori, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. C) e E), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. per improcedibilità dell'azione penale, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Rileva la difesa come il reato associativo contestato all'indagato sia lo stesso in entrambi i procedimenti penali, al di là della composizione soggettiva, della zona di insistenza e della piattaforma indiziaria, come si evince dalla circostanza per cui il Pubblico ministero - dopo aver avanzato richiesta di misura cautelare per il reato associativo nei confronti del ZZ nell'aprile del 2022 con un arco temporale aperto - in data 19/12/2022 ha inviato al Giudice per le indagini preliminari una integrazione della richiesta, con la quale, dando atto dell'emissione nelle more a seguito dell'ordinanza di convalida del fermo di altra misura cautelare per lo stesso fatto, contestato a partire dal maggio 2019, ha arrestato la condotta associativa oggetto del presente procedimento alla data del maggio 2019. Si è, dunque, verificato un arbitrario sdoppiamento delle imputazioni sulla base del medesimo quadro probatorio, così determinando quella duplicazione di contestazioni a fronte della medesima condotta permanente, che l'art. 649 cod. proc. pen. mira ad evitare, come fondamentale espressione della legalità penale. In buona sostanza, si è di fronte alla stessa condotta, intesa come fatto storico-naturalistico, che viene frazionata arbitrariamente dal Pubblico ministero nelle due richieste cautelari per esigenze di natura processuale ed investigativa. Sotto altro profilo, si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia sempre escluso che possa farsi semplicemente riferimento a diversi segmenti temporali della stessa condotta, stabilendo che sussiste la preclusione derivante dal giudicato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., allorché nel secondo giudizio venga contestata al condannato la partecipazione ad una consorteria criminale che, sebbene connotata da un'articolazione più ristretta di quella risultante dal primo giudizio, si presenta identica, quanto alla sfera operativa e di interessi, all'identità degli affiliati ed al ruolo di vertice attribuito ad uno di essi, essendo a tal fine irrilevante, stante la natura permanente del reato associativo, la parziale difformità del profilo temporale delle due contestazioni. Del resto, anche la giurisprudenza europea ha evidenziato che, per sciogliere la questione relativa all'identità del fatto, il confronto deve essere sempre svolto tra le condotte in concreto realizzate e non già paragonando le fattispecie astratte. Ritiene, dunque, la difesa che, applicando tali principi al caso di specie, risulta evidente che vi fossero due indagini collegate ai medesimi elementi di prova, al medesimo reato (partecipazione in forma apicale al clan ZZ) nel 2 medesimo periodo di tempo (dal 2015 all'attualità nel proc. 10891/2018 R.G.N.R. e dal 2017 con condotta perdurante nel proc. 28398/2019 R.G.R.R.) e che, solo la necessità di intervenire con il fermo di polizia giudiziaria, ha portato ad una modifica delle due imputazioni cautelari, arretrando la contestazione della cessazione della permanenza nel presente procedimento al maggio del 2019 e posticipando la data dell'inizio della partecipazione nell'altro procedimento, al fine di rendere compatibili le due imputazioni. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., in relazione al principio del ne bis in idem, nella misura in cui sia ammissibile che il Pubblico ministero frazioni arbitrariamente la condotta di un reato permanente - unitariamente commesso in una continuità temporale senza interruzioni - in modo da effettuare con più incriminazioni una fittizia cessazione della condotta, con conseguente pluralità di titoli cautelari a fronte di un unico reato. Evidente, invero, risulta la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., attesa l'irragionevolezza del trattamento deteriore in cui incorre l'autore di un unico reato permanente, la cui condotta sia stata frazionata in sede di accertamento e condanna. In conclusione, la difesa solleva questione di legittimità dell'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede - in caso di pluralità di misure cautelari per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni temporali della condotta in ininterrotta commissione del reato - il potere del giudice di considerare improcedibile la seconda misura. 2.2 Con il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e C), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. La difesa contesta la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria a carico dell'indagato con riferimento al reato associativo sub A), evidenziando che le dichiarazioni dei cosiddetti collaboratori di giustizia si pongono, anche rispetto ai riferimenti temporali, al di fuori del perimetro della contestazione di questo procedimento e che il contenuto della intercettazione ambientale, da cui dovrebbe desumersi il suo ruolo apicale, non ha alcuna efficacia dimostrativa, sol che si consideri che l'estorsione che il ZZ voleva impedire, fu comunque portata a termine. 3. AB LV D'IC, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Evidenzia che a carico dell'indagato vi sono le dichiarazioni del fratello BE D'IC - che ha escluso la partecipazione del ricorrente all'associazione dedita al traffico di 3 sostanze stupefacenti, in quanto gestiva in autonomia una piazza di spaccio - e quelle rese da GI LO, che però sono generiche, non contestualizzate e prive di riferimenti cronologici. Prive di pregnanza accusatoria, poi, sono le risultanze delle operazioni di captazione, protrattesi per meno di un mese, nel corso delle quali il ricorrente è stato intercettato in soli sette giorni, atteso che alle propalazioni captate il giorno dell'arresto di BE D'IC non ha fatto seguito alcuna attività o condotta. La motivazione dell'ordinanza impugnata, dunque, è illogica e contraddittoria, anche in considerazione del fatto che all'indagato non è contestato nessun reato fine. 3.1 Con il secondo motivo eccepisce la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. per violazione di legge processuale, erronea interpretazione in relazione agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. e per contraddittoria, omessa, apparente e illogica motivazione, in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Rileva che il Tribunale non ha tenuto conto che i fatti risalgono al maggio del 2019, né del ruolo marginale ricoperto dal D'IC all'interno del sodalizio, del suo stato di incensuratezza e della sua giovane età. Per converso, il sovraordinato ruolo di gestione dei conteggi del sodalizio risulta affermazione del tutto apodittica, così come non ha rilevanza - in assenza di indicazioni temporali - la circostanza per cui il ricorrente ha abbandonato il programma di protezione, cui era stato sottoposto a seguito della collaborazione del fratello BE, per vivere nella stessa zona in cui operava il sodalizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di RO ZZ è infondato, mentre quello di AB LV D'IC deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Il ricorso di RO ZZ. 1.2 Infondato è il primo motivo. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, in tema di contestazione in forma cosiddetta "aperta", la "identità del fatto", che rileva ai fini dell'operatività del principio del "ne bis in idem", non sussiste qualora, in relazione a due diversi reati permanenti relativi alla partecipazione alla stessa associazione in periodi diversi, siano intervenute due diverse misure cautelari (Sezione 6, n. 51803 del 17/10/2018, Iazzetta, Rv. 274577 - 01, fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione di tale principio nel caso in cui, in relazione al reato di partecipazione ad associazione camorristica riguardante un primo periodo, il quale, dopo una prima contestazione "aperta", è stato poi circoscritto ad una certa data e per il quale è intervenuta sentenza di condanna, è poi seguita l'applicazione di una misura cautelare relativa alla partecipazione in posizione apicale alla stessa 4 associazione, in relazione a un periodo successivo). Viceversa, deve ritenersi certamente illegittima la duplicazione da parte dello stesso Ufficio del pubblico ministero dell'azione penale e/o cautelare nei confronti del medesimo soggetto per un reato permanente riferito ad epoca ricompresa nella parallela e perdurante contestazione aperta, oggetto della precedente iniziativa, a seguito della definitiva consumazione del relativo potere. In altri termini, una contestazione aperta implica il concomitante esercizio dell'azione penale e/o cautelare in relazione al fatto in corso di progressivo accertamento, con la conseguenza che fino al momento della delimitazione quel fatto deve ritenersi sussunto nell'imputazione in fieri, conseguendone la preclusione di concomitanti iniziative processuali o cautelari, aventi ad oggetto un fatto ricompreso in quel tipo di contestazione, mentre giammai potrebbe prospettarsi una preclusione a seguito della precisazione del tempus commissi delicti con riferimento ai diversi periodi che si susseguono, atteso che essi non si accavallano, dando vita a reati permanenti calati in un contesto spazio-temporale diverso. Peraltro, che si tratti di diverse associazioni - sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello temporale - è affermato dal Tribunale a pagina 3 dell'ordinanza impugnata con motivazione congrua ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, che - in quanto tale - non è censurabile in sede di legittimità. Piuttosto, ricorrendone i presupposti, potrebbe porsi una questione di contestazioni a catena, vietate dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della seconda misura cautelare. 1.3 Le considerazioni ora svolte consentono di affermare l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa solleva questione di legittimità dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede - in caso di pluralità di misure cautelari per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni temporali della condotta in ininterrotta commissione del reato - il potere del giudice di considerare improcedibile la seconda misura. Ed invero, premesso che quello della improcedibilità della misura cautelare è istituto sconosciuto al nostro ordinamento, la questione non ha rilevanza, non venendo in discussione l'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. 1.4 II terzo motivo non è consentito perché generico, oltre che aspecifico. Ed invero, il ricorso solo apparentemente si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che alle pagine 4 e 5 dà conto, sia pure in maniera sintetica, delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, che riferiscono del ruolo apicale ricoperto dall'odierno ricorrente all'interno dell'associazione di cui al capo 1), proprio con riferimento al periodo successivo alla sua 5 scarcerazione, avvenuta il 31/12/2016 e fino al maggio 2019; non solo, perché alle pagine 5 e 6 l'ordinanza evidenzia le risultanze della attività di captazione che confermano il ruolo apicale rivestito dal ZZ all'interno dell'omonimo clan;
intercettazioni che non si riducono solo a quella particolarmente rilevante del 30/4/2019 - che registra un vero e proprio summit organizzato da RO ZZ (circostanza questa riferita anche da CR IE) - ma che comprendono diverse conversazioni aventi ad oggetto le attività illecite del sodalizio, dalle quali emerge palese il ruolo di comando dell'indagato. Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 3. Il ricorso di AB LV D'IC. 3.1 Il primo motivo è inammissibile perché non consentito. Giova innanzitutto evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle 6 censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere analizzato adeguatamente tutti gli elementi indiziari, riconducendoli ad unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, congrua ed esaustiva avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente in ordine al reato associativo di cui al capo 6) della rubrica. Ed invero, il provvedimento censurato alle pagine 7 e 8 ha dato conto delle dichiarazioni rese da GI LO nel 2018 unicamente per smentire quelle di BE D'IC, che ha escluso la partecipazione del fratello odierno ricorrente al sodalizio in contestazione, pienamente riscontrate dal contenuto di plurime conversazioni intercettate, che costituiscono il nucleo essenziale della piattaforma probatoria, da cui emerge il pieno inserimento del D'IC nel sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti e la sua interscambiabilità - sia nell'approvvigionamento che nel rifornimento dei clienti spacciatori - con il fratello BE, del quale prenderà il posto dopo l'arresto nella gestione della contabilità del sodalizio, nell'attività di rifornimento delle piazze di spaccio e nella riscossione dei proventi. Dunque, a fronte degli elementi a carico compiutamente riportati nel provvedimento impugnato, la difesa oppone generiche contestazioni, cercando di sminuire il valore indiziario delle conversazioni intercettate e confrontandosi solo con una parte di esse, tralasciando le altre. 3.2 Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che - stante la presunzione che deriva dalla contestata circostanza aggravante - il Tribunale con motivazione non viziata da illogicità ha rilevato come non sussistessero nel caso di specie elementi positivi di valutazione che consentissero di superare la presunzione di legge. Anzi, ha valorizzato da un lato il ruolo ricoperto nel sodalizio in seguito all'arresto del fratello BE, dall'altro l'abbandono del programma di protezione ed il suo permanere nella zona di operatività del clan ZZ-D'IC, circostanza questa che depone nel senso del permanere dei legami con il contesto camorristico all'interno del quale operava il sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e, dunque, l'attualità delle esigenze cautelari. Trattasi di motivazione congrua ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, che in quanto tale non è censurabile in questa sede. 7 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso del ZZ, segue la condanna al pagamento delle spese processuali, mentre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del D'IC, segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso di ZZ RO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di D'IC AB LV, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 15 giugno 2023.
uditi i difensori di AB LV D'IC, avv. Salatore Impradice e LV ET, entrambi del foro di Napoli, che all'esito della discussione hanno concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 23/2/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 19/1/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di RO ZZ e AB LV D'IC. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29568 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 15/06/2023 2. RO ZZ, a mezzo dei suoi difensori, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. C) e E), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. per improcedibilità dell'azione penale, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Rileva la difesa come il reato associativo contestato all'indagato sia lo stesso in entrambi i procedimenti penali, al di là della composizione soggettiva, della zona di insistenza e della piattaforma indiziaria, come si evince dalla circostanza per cui il Pubblico ministero - dopo aver avanzato richiesta di misura cautelare per il reato associativo nei confronti del ZZ nell'aprile del 2022 con un arco temporale aperto - in data 19/12/2022 ha inviato al Giudice per le indagini preliminari una integrazione della richiesta, con la quale, dando atto dell'emissione nelle more a seguito dell'ordinanza di convalida del fermo di altra misura cautelare per lo stesso fatto, contestato a partire dal maggio 2019, ha arrestato la condotta associativa oggetto del presente procedimento alla data del maggio 2019. Si è, dunque, verificato un arbitrario sdoppiamento delle imputazioni sulla base del medesimo quadro probatorio, così determinando quella duplicazione di contestazioni a fronte della medesima condotta permanente, che l'art. 649 cod. proc. pen. mira ad evitare, come fondamentale espressione della legalità penale. In buona sostanza, si è di fronte alla stessa condotta, intesa come fatto storico-naturalistico, che viene frazionata arbitrariamente dal Pubblico ministero nelle due richieste cautelari per esigenze di natura processuale ed investigativa. Sotto altro profilo, si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia sempre escluso che possa farsi semplicemente riferimento a diversi segmenti temporali della stessa condotta, stabilendo che sussiste la preclusione derivante dal giudicato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., allorché nel secondo giudizio venga contestata al condannato la partecipazione ad una consorteria criminale che, sebbene connotata da un'articolazione più ristretta di quella risultante dal primo giudizio, si presenta identica, quanto alla sfera operativa e di interessi, all'identità degli affiliati ed al ruolo di vertice attribuito ad uno di essi, essendo a tal fine irrilevante, stante la natura permanente del reato associativo, la parziale difformità del profilo temporale delle due contestazioni. Del resto, anche la giurisprudenza europea ha evidenziato che, per sciogliere la questione relativa all'identità del fatto, il confronto deve essere sempre svolto tra le condotte in concreto realizzate e non già paragonando le fattispecie astratte. Ritiene, dunque, la difesa che, applicando tali principi al caso di specie, risulta evidente che vi fossero due indagini collegate ai medesimi elementi di prova, al medesimo reato (partecipazione in forma apicale al clan ZZ) nel 2 medesimo periodo di tempo (dal 2015 all'attualità nel proc. 10891/2018 R.G.N.R. e dal 2017 con condotta perdurante nel proc. 28398/2019 R.G.R.R.) e che, solo la necessità di intervenire con il fermo di polizia giudiziaria, ha portato ad una modifica delle due imputazioni cautelari, arretrando la contestazione della cessazione della permanenza nel presente procedimento al maggio del 2019 e posticipando la data dell'inizio della partecipazione nell'altro procedimento, al fine di rendere compatibili le due imputazioni. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., in relazione al principio del ne bis in idem, nella misura in cui sia ammissibile che il Pubblico ministero frazioni arbitrariamente la condotta di un reato permanente - unitariamente commesso in una continuità temporale senza interruzioni - in modo da effettuare con più incriminazioni una fittizia cessazione della condotta, con conseguente pluralità di titoli cautelari a fronte di un unico reato. Evidente, invero, risulta la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., attesa l'irragionevolezza del trattamento deteriore in cui incorre l'autore di un unico reato permanente, la cui condotta sia stata frazionata in sede di accertamento e condanna. In conclusione, la difesa solleva questione di legittimità dell'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede - in caso di pluralità di misure cautelari per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni temporali della condotta in ininterrotta commissione del reato - il potere del giudice di considerare improcedibile la seconda misura. 2.2 Con il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e C), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. La difesa contesta la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria a carico dell'indagato con riferimento al reato associativo sub A), evidenziando che le dichiarazioni dei cosiddetti collaboratori di giustizia si pongono, anche rispetto ai riferimenti temporali, al di fuori del perimetro della contestazione di questo procedimento e che il contenuto della intercettazione ambientale, da cui dovrebbe desumersi il suo ruolo apicale, non ha alcuna efficacia dimostrativa, sol che si consideri che l'estorsione che il ZZ voleva impedire, fu comunque portata a termine. 3. AB LV D'IC, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Evidenzia che a carico dell'indagato vi sono le dichiarazioni del fratello BE D'IC - che ha escluso la partecipazione del ricorrente all'associazione dedita al traffico di 3 sostanze stupefacenti, in quanto gestiva in autonomia una piazza di spaccio - e quelle rese da GI LO, che però sono generiche, non contestualizzate e prive di riferimenti cronologici. Prive di pregnanza accusatoria, poi, sono le risultanze delle operazioni di captazione, protrattesi per meno di un mese, nel corso delle quali il ricorrente è stato intercettato in soli sette giorni, atteso che alle propalazioni captate il giorno dell'arresto di BE D'IC non ha fatto seguito alcuna attività o condotta. La motivazione dell'ordinanza impugnata, dunque, è illogica e contraddittoria, anche in considerazione del fatto che all'indagato non è contestato nessun reato fine. 3.1 Con il secondo motivo eccepisce la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. per violazione di legge processuale, erronea interpretazione in relazione agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. e per contraddittoria, omessa, apparente e illogica motivazione, in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Rileva che il Tribunale non ha tenuto conto che i fatti risalgono al maggio del 2019, né del ruolo marginale ricoperto dal D'IC all'interno del sodalizio, del suo stato di incensuratezza e della sua giovane età. Per converso, il sovraordinato ruolo di gestione dei conteggi del sodalizio risulta affermazione del tutto apodittica, così come non ha rilevanza - in assenza di indicazioni temporali - la circostanza per cui il ricorrente ha abbandonato il programma di protezione, cui era stato sottoposto a seguito della collaborazione del fratello BE, per vivere nella stessa zona in cui operava il sodalizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di RO ZZ è infondato, mentre quello di AB LV D'IC deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Il ricorso di RO ZZ. 1.2 Infondato è il primo motivo. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, in tema di contestazione in forma cosiddetta "aperta", la "identità del fatto", che rileva ai fini dell'operatività del principio del "ne bis in idem", non sussiste qualora, in relazione a due diversi reati permanenti relativi alla partecipazione alla stessa associazione in periodi diversi, siano intervenute due diverse misure cautelari (Sezione 6, n. 51803 del 17/10/2018, Iazzetta, Rv. 274577 - 01, fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione di tale principio nel caso in cui, in relazione al reato di partecipazione ad associazione camorristica riguardante un primo periodo, il quale, dopo una prima contestazione "aperta", è stato poi circoscritto ad una certa data e per il quale è intervenuta sentenza di condanna, è poi seguita l'applicazione di una misura cautelare relativa alla partecipazione in posizione apicale alla stessa 4 associazione, in relazione a un periodo successivo). Viceversa, deve ritenersi certamente illegittima la duplicazione da parte dello stesso Ufficio del pubblico ministero dell'azione penale e/o cautelare nei confronti del medesimo soggetto per un reato permanente riferito ad epoca ricompresa nella parallela e perdurante contestazione aperta, oggetto della precedente iniziativa, a seguito della definitiva consumazione del relativo potere. In altri termini, una contestazione aperta implica il concomitante esercizio dell'azione penale e/o cautelare in relazione al fatto in corso di progressivo accertamento, con la conseguenza che fino al momento della delimitazione quel fatto deve ritenersi sussunto nell'imputazione in fieri, conseguendone la preclusione di concomitanti iniziative processuali o cautelari, aventi ad oggetto un fatto ricompreso in quel tipo di contestazione, mentre giammai potrebbe prospettarsi una preclusione a seguito della precisazione del tempus commissi delicti con riferimento ai diversi periodi che si susseguono, atteso che essi non si accavallano, dando vita a reati permanenti calati in un contesto spazio-temporale diverso. Peraltro, che si tratti di diverse associazioni - sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello temporale - è affermato dal Tribunale a pagina 3 dell'ordinanza impugnata con motivazione congrua ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, che - in quanto tale - non è censurabile in sede di legittimità. Piuttosto, ricorrendone i presupposti, potrebbe porsi una questione di contestazioni a catena, vietate dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della seconda misura cautelare. 1.3 Le considerazioni ora svolte consentono di affermare l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa solleva questione di legittimità dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede - in caso di pluralità di misure cautelari per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni temporali della condotta in ininterrotta commissione del reato - il potere del giudice di considerare improcedibile la seconda misura. Ed invero, premesso che quello della improcedibilità della misura cautelare è istituto sconosciuto al nostro ordinamento, la questione non ha rilevanza, non venendo in discussione l'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. 1.4 II terzo motivo non è consentito perché generico, oltre che aspecifico. Ed invero, il ricorso solo apparentemente si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che alle pagine 4 e 5 dà conto, sia pure in maniera sintetica, delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, che riferiscono del ruolo apicale ricoperto dall'odierno ricorrente all'interno dell'associazione di cui al capo 1), proprio con riferimento al periodo successivo alla sua 5 scarcerazione, avvenuta il 31/12/2016 e fino al maggio 2019; non solo, perché alle pagine 5 e 6 l'ordinanza evidenzia le risultanze della attività di captazione che confermano il ruolo apicale rivestito dal ZZ all'interno dell'omonimo clan;
intercettazioni che non si riducono solo a quella particolarmente rilevante del 30/4/2019 - che registra un vero e proprio summit organizzato da RO ZZ (circostanza questa riferita anche da CR IE) - ma che comprendono diverse conversazioni aventi ad oggetto le attività illecite del sodalizio, dalle quali emerge palese il ruolo di comando dell'indagato. Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 3. Il ricorso di AB LV D'IC. 3.1 Il primo motivo è inammissibile perché non consentito. Giova innanzitutto evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle 6 censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere analizzato adeguatamente tutti gli elementi indiziari, riconducendoli ad unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, congrua ed esaustiva avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente in ordine al reato associativo di cui al capo 6) della rubrica. Ed invero, il provvedimento censurato alle pagine 7 e 8 ha dato conto delle dichiarazioni rese da GI LO nel 2018 unicamente per smentire quelle di BE D'IC, che ha escluso la partecipazione del fratello odierno ricorrente al sodalizio in contestazione, pienamente riscontrate dal contenuto di plurime conversazioni intercettate, che costituiscono il nucleo essenziale della piattaforma probatoria, da cui emerge il pieno inserimento del D'IC nel sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti e la sua interscambiabilità - sia nell'approvvigionamento che nel rifornimento dei clienti spacciatori - con il fratello BE, del quale prenderà il posto dopo l'arresto nella gestione della contabilità del sodalizio, nell'attività di rifornimento delle piazze di spaccio e nella riscossione dei proventi. Dunque, a fronte degli elementi a carico compiutamente riportati nel provvedimento impugnato, la difesa oppone generiche contestazioni, cercando di sminuire il valore indiziario delle conversazioni intercettate e confrontandosi solo con una parte di esse, tralasciando le altre. 3.2 Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che - stante la presunzione che deriva dalla contestata circostanza aggravante - il Tribunale con motivazione non viziata da illogicità ha rilevato come non sussistessero nel caso di specie elementi positivi di valutazione che consentissero di superare la presunzione di legge. Anzi, ha valorizzato da un lato il ruolo ricoperto nel sodalizio in seguito all'arresto del fratello BE, dall'altro l'abbandono del programma di protezione ed il suo permanere nella zona di operatività del clan ZZ-D'IC, circostanza questa che depone nel senso del permanere dei legami con il contesto camorristico all'interno del quale operava il sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e, dunque, l'attualità delle esigenze cautelari. Trattasi di motivazione congrua ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, che in quanto tale non è censurabile in questa sede. 7 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso del ZZ, segue la condanna al pagamento delle spese processuali, mentre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del D'IC, segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso di ZZ RO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di D'IC AB LV, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 15 giugno 2023.