Sentenza 13 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2001, n. 3636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3636 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA OMP EL BOLOLOTRALI0363 6 /0 1 LA CORTE URI EN Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 19136/98 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Cron.7583Rel. Consigliere Hott. Vincenzo MILEO - Consigliere - Dott. Pietro CUOCO Rep. Consigliere - Dott. Giovanni MAZZARELLA Ud.12/12/00 Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - ha pronunciato la seguente 32 SENTENZA sul ricorso proposto da: NN TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 471 triles presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in 2000 atti;
5357 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 521/97 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 07/12/97 RIG.N. 3298/97;R/G.M. 3298/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. trước -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 19 gennaio 1995 NA Anacleto chiedeva al Pretore di Cagliari di accertare il proprio diritto a rendita per inabilità da ipoacusia professionale e la conseguente condanna dell'INAIL all'erogazione dei ratei maturati, con gli accessori di legge. L'Istituto, dopo avere preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione ai sensi degli artt. 111 e 112 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contestava nel merito il fondamento della pretesa, chiedendone la reiezione. Il giudice adito, espletata l'istruttoria con acquisizione di prove documentali e C.T.U., IE rigettava la domanda con sentenza del 24 gennaio 1997, la quale, all'esito dell'appello del soccombente, veniva confermata dal Tribunale del luogo con decisione del 7 dicembre 1997. Ritenevano i giudici di merito che, pur essendo rimasta univocamente accertata una perdita uditiva del soggetto pari al 43%, con diminuzione della capacità lavorativa valutabile nell'ordine del 26%, nonché la natura professionale della patologia, trattandosi di ipoacusia bilaterale a carattere neurosensoriale, da correlare alla ultraventennale esposizione al rischio dell'operaio, addetto all'utilizzo di strumenti ad aria compressa molto rumorosi, come evidenziato dal consulente di primo grado, tuttavia all'assicurato non poteva essere riconosciuto il diritto alla rendita, essendo decorso, con riferimento alla data della domanda amministrativa rispetto all'azione giudiziale, il termine di prescrizione fissato dalla pertinente normativa di cui al richiamato T.U. n. 1124/65. Avverso tale sentenza il NA ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a due motivi;
resiste l'Istituto con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Miles Con il primo mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 343, 346, 416, 418, 436 c.p.c.; 2909 cod. civile;
mancato esame di un punto decisivo della controversia;
vizio della motivazione;
error in procedendo;
il tutto con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, codice di rito. Deduce che la prospettazione generica della prescrizione non appariva idonea a concretizzare la relativa eccezione, difettando nella specie ogni puntualizzazione dei fatti presupposti e rendendola nulla;
che detta eccezione doveva formare oggetto di appello incidentale, posto che il Pretore non aveva affrontato il relativo problema, decidendo soltanto per il rigetto della domanda nel merito, con conseguente giudicato sullo specifico punto per difetto di appello;
che, comunque, la deduzione prescrizione in sede di appello, con ladella memoria costitutiva, necessitava di una dettagliata esposizione, ai sensi dell'art. 436 c.p.c., mentre dagli atti risultava soltanto un generico richiamo alla eccezione già sollevata in primo grado. La censura è infondata in tutte le sue articolazioni. Ed invero osserva il Collegio che, per dedurre Miles la prescrizione, non occorrono né formule sacramentali, né rigorosi riferimenti fattuali, essendo sufficiente indicare la normativa di pertinenza, rappresentare che la stessa si attaglia al caso di specie e manifestare la inequivoca intenzione di avvalersene, fornendo concise indicazioni al fine di rendere comprensibile ed individuabile la relativa eccezione, tanto più qualora, come nel caso in esame, le scansioni temporali siano documentate dallo stesso ricorrente successivamente, supportate dae, conformi accertamenti di C.T.U.; che la parte vittoriosa non è tenuta a formulare appello incidentale, ma soltanto a riproporre nell'atto di costituzione le proprie difese e le proprie eccezioni, anche se non esaminate dal giudice di primo grado (Cass. n. 3758/1997); che la riproposizione della eccezione in appello, ove risulti individuabile l'oggetto, come in tema di prescrizione, non abbisogna di ulteriori chiarimenti e, al limite, può determinare in via discrezionale il giudice ad esercitare i poteri d'ufficio conferitigli dall'art. 421 c.p.c. al fine di meglio focalizzare le modalità ed i fatti di cui alla riproposta eccezione, ipotesi Uniles questa da escludere nella specie attesa la documentazione prodotta ed i risultati della C.T.U. Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 112 e 136 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 2967 e 2935 cod. civile;
nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., deduce che il Tribunale non ha accertato il dies a quo di decorrenza della prescrizione in relazione alla manifestazione della malattia, né con riguardo alla conoscenza conoscibilità del grado invalidante della stessa da parte di esso assicurato, in contrasto con quanto sul punto reiteratamente ribadito dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità; non ha tenuto conto che, in base alla normativa di cui al T.U. citato, la manifestazione della malattia si presume dal primo giorno di astensione dal lavoro nel caso in esame, quando è stata proposta lae, domanda amministrativa tale circostanza non si era ancora verificata, in considerazione della sua permanente attività lavorativa;
non si è premurato di accertare l'aumento eventuale del grado di otopatia dopo la stessa domanda, al fine dello spostamento del dies a quo della prescrizione M iles e dal momento successivamente all'istanza dell'effettiva quiescenza. La doglianza è, del pari, infondata. Al riguardo costituisce ius receptum che il termine triennale della prescrizione dell'azione volta all'accertamento del diritto alla rendita per malattia professionale decorre dal momento in cui la patologia emerga con segni o sintomi univoci, tali da rendere l'assicurato consapevole della medesima anche per quanto concerne la sua eziologia professionale ed il raggiungimento della misura minima di inabilità indennizzabile, e che 7 l'accertamento del giudice di merito circa il conseguimento da parte dell'assicurato di tale consapevolezza ad una certa data sulla base della documentazione medica da lui stesso prodotta costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, se esente da vizi logici ed errori di diritto (cfr. ex plurimis: Cass. nn. 9799/97 e 2631/99). Nella specie, con corretta applicazione di tali principi, C.T.U. e sentenza hanno logicamente fissato il dies a quo della prescrizione, la manifestazione della malattia conoscibile, nonché M ilo la consapevolezza del grado invalidante da parte del al momento della domandaricorrente amministrativa (31 luglio 1991), in base ai documenti inequivoci prodotti dallo stesso NA contestualmente, deducendone rigorosamente l'avvenuta prescrizione sia pure per pochi giorni rispetto alla domanda giudiziale (19 gennaio 1995) ai sensi degli artt. 111 e 112 T.U. indicato. Né al riguardo può incidere in senso contrario la circostanza della posteriore astensione dal lavoro, la quale, se fissata in tal senso presuntivamente dalla normativa pertinente, non può prescindere da più riferimento, qualoraobiettivi termini di 8 risulti superata dagli stessi come nella specie, in relazione alla inequivoca documentazione prodotta dall'interessato medesimo. D'altronde, poi, nessun accertamento ulteriore si imponeva, secondo la pretesa del ricorrente, circa il dedotto aggravamento della patologia per dell'attività continuazione effetto della lavorativa successivamente all'istanza amministrativa, attesa la sostanziale parificazione e sovrapponibilità dei reperti provenienti dalla C.T.U. con quelli documentati all'atto della presentazione di tale domanda (v. pag. 4 della ш его sentenza), a riprova della insussistenza del dedotto aggravamento in corso di attività lavorativa. Ne consegue che l'impugnata decisione del Tribunale non risulta inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione prospettati in ricorso;
per l'effetto questo va rigettato. Non si fa luogo ad alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, trattandosi di controversia promossa per ottenere prestazioni assicurative dall'INAIL e non ricorrendo l'ipotesi di pretesa manifestamente infondata e temeraria. 9
P.Q.M.
La Corte: Rigetta il ricorso. relative al presente Nulla per le spese giudizio di cassazione. Roma 12 dicembre 2000. II Presidente: عم لا || Cons. estensore M iles IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria e Oggi, 13 MAR 2001 ACASSA IL COLLABORATORE M DI CANCELLERIA I D A 0 S , 3 1 S 3 O . A 5 L T T L R , . O A A ' N B S L I E L 3 D P E S 7 - I D A 8 T I N - S S 1 G O N 1 O P E S A M E I D I G E A A , G D O E O T E L R T T T I S N A R I I E L G S D L E E R E O D 10