Sentenza 21 novembre 2017
Massime • 1
La trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari determina, ex art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice, una volta accertata la trasgressione, sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2017, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2017 |
Testo completo
Art. 92 00032-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/11/2017 - Presidente Sent. n. sez.1816/17 FRANCESCO MARIA CIAMPI -Rel. Consigliere - CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE GABRIELLA CAPPELLO N.33664/2017 ANTONIO LEONARDO TANGA FRANCESCA PICARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON ER nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 05/07/2017 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA che ha chiesto la inammissibilita del ricorso presente il difensore Reusi Giuliano che insiste per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza in data 5 luglio 2017, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, ripristinava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di MO RT, indagato dei reati di tentato furto e furto aggravato di autovetture parcheggiate sulla pubblica via.
2. Esponeva che al MO, arrestato in flagranza e giudicato con rito direttissimo, era stata applicata in data 23 gennaio 2017 la misura degli arresti domiciliari, dapprima presso l'abitazione della madre e successivamente con provvedimento datato 8 marzo 2017 presso il Park Hotel di Rimini, dove prestava attività lavorativa. Tale misura era stata violata e quindi disposta la custodia in carcere con ordinanza datata 16 marzo 2017. Tenuto poi conto di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato come facchino presso il predetto Hotel, il Tribunale modificava nuovamente la misura in quella degli arresti domiciliari in data 29 marzo 2017. A seguito di una seconda violazione e di un arresto per evasione in data 9 aprile 2017, veniva nuovamente disposta la custodia in carcere. Il Tribunale di Rimini accoglieva quindi l'istanza della difesa e con ordinanza in data 30 maggio 2017 sostituiva ancora la misura con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre. Tanto premesso, evidenziava la gravità delle condotte addebitate all'indagato, autore di furti seriali, che lo avevano già portato ad una condanna a due anni e otto mesi di reclusione in data 30 maggio 2017, e ancor prima alla condanna alla pena di otto mesi di reclusione per evasione, con sentenza emessa il 10 aprile 2017. Sottolineava ancora il Tribunale che le violazioni alla misura degli arresti domiciliari, in un arco di tempo ristrettissimo, non lo rendevano meritevole di usufruire ancora di tale misura, neppure presso l'abitazione dei genitori in Bitritto (Bari), siccome del tutto inadeguata a prevenire sia il reato di evasione, sia la commissione di altri reati contro il patrimonio.
3. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando che il Tribunale non aveva motivato sulla sussistenza del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari né sull'adeguatezza e proporzionalità della misura e neppure sul diniego di applicazione del c.d. braccialetto elettronico. La difesa ha depositato memoria a sostegno del ricorso, nella quale rappresenta che il MO ha provveduto al risarcimento del danno ed è in cura presso il SERT. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato.
2. L'odierna impugnazione non attiene alla gravità degli indizi di colpevolezza, in ordine ai quali peraltro il Tribunale del riesame si sofferma ampiamente, ma - come già detto all'attualità delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza e proporzionalità della - misura, ed in particolare al fatto che nella impugnata ordinanza non è stata esaminata la possibilità di tutelare le esigenze cautelari attraverso l'applicazione del c.d. braccialetto elettronico. Il motivo non è fondato. Secondo univoca e costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di arresti domiciliari, la trasgressione alle prescrizioni concernente l'allontanamento volontario del soggetto dal luogo di esecuzione della misura (art.276, comma 1 ter, c.p.p.), comporta che il giudice, accertata la trasgressione, revochi gli arresti domiciliari e disponga automaticamente la custodia in carcere, senza che gli sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari (ex multis, Sez.6, n.3744 del 9/1/2013, Rv.254290; Sez.5, n.15053 del 22/2/2012, Rv.252478). Nel caso di specie, il Tribunale di Bologna ha sottolineato con ragionamento immune da censure, come per ben due volte la custodia cautelare in carcere fosse stata ripristinata a seguito del comportamento dell'imputato che in un brevissimo lasso di tempo si era allontanato ingiustificatamente dal luogo di esecuzione della misura, e come tale condotta fosse indice di una personalità del tutto priva di autocontrollo e di remore rispetto all'osservanza della prescrizione impostagli. Di qui la corretta deduzione che la medesima misura, pur in un luogo diverso, non fosse adeguata a prevenire la commissione di ulteriori reati, non offrendo l'imputato alcuna garanzia del futuro rispetto delle regole comportamentali insite negli arresti domiciliari. Accogliendo quindi la richiesta principale oggetto dell'appello del P.M., cioè di ripristino della misura inframuraria, il Tribunale ha implicitamente disatteso la richiesta avanzata dall'appellante in via meramente subordinata, di mantenimento degli arresti domiciliari quanto meno con il c.d. braccialetto elettronico. Gli elementi evidenziati a favore dell'imputato nella memoria difensiva non possono formare oggetto di esame in questa sede, trattandosi di questioni eventualmente proponibili davanti al giudice di merito.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno disposte a cura della cancelleria le comunicazioni ex art.92 c.p.p. 3 Be
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perché provveda a quanto stabilito dall'art.92 disp. att. c.p.p. Manda alla cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 novembre 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore 3 ་ Francesco Maria Ciampi Carla Menichetti Depositata in Cancelleria - 2 GEN. 2018 Oggi. Il Funzionario Giudiziario Patrizia Ciorra W O H 4