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Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2023, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO LV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. Vincenzo M. Scarano: annullamento della sentenza impugnata. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2346 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 03/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 14 dicembre 2021 ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento del 25 giugno 2019 che aveva condannato LV IC alla pena di mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all' art. 4, comma 4 bis della legge n. 401 del 1989, per avere, in qualità di titolare dell'esercizio commerciale [...] in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 88 TULPS e senza concessione rilasciata dall'AAMS esercitava abusivamente la raccolta per via telematica di scommesse e di pronostici sportivi per conto della società maltese Centurion ET Ltd, non riconosciuta dal Ministero dell'economia; accertato il 18 giugno 2015 2. L'imputato ha proposto ricorso, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att.,, cod. proc. per. 2. 1. Violazione di legge (Art. 4, comma 1 e 4 bis, legge 13 dicembre 1989 n. 401, art. 88 TULPS, art. 3, 25, 27 e 111 della costituzione, art. 49 e 56 TFUE). Motivazione illogica. La Corte di appello non ha considerato l'evoluzione della giurisprudenza in materia. Il ricorrente aveva inoltrato regolare domanda di autorizzazione al Questore di Palermo. L'autorizzazione è stata rigettata dal Questore solo per la mancanza di autorizzazione in capo alla ET Ltd (ET 1128), società di diritto maltese munita di licenza e autorizzazione nello Stato dove opera. Proprio per la ET 1128 la Corte di Giustizia dell'UE (sentenza del 28 gennaio 2016 e ordinanza del 7 aprile 2016) e la Cassazione penale (Sez. 3, n. 1167 del 2016 e Sez. 4, n. 1952 del 2014) hanno accertato la discriminazione della società estera, con disapplicazione della normativa interna sanzionatoria. Per questa giurisprudenza l'attività effettuata dai centri di elaborazione dati in nessun caso comporta 2 l'esistenza di attività di intermediazione, in quanto la libertà di insediamento e di prestazione di servizi costituiscono per il diritto dell'unione principi fondamentali da tutelare. La società ET 1128 svolge l'attività di bookmaker con concessione rilasciata a Malta, con i relativi controlli. La stessa non è riuscita a entrare nel territorio italiano per una palese discriminazione. La società ha anche impugnato al TAR l'ultimo bando di gara del 26 luglio 2012. Nel caso in giudizio, infine, non trova applicazione il divieto di intermediazione previsto dall'art. 2 del d. m. n. 111 del 2006, poiché tale divieto è limitato all'attività di raccolta scommesse con modalità a distanza, invece il rapporto tra la società estera e i suoi centri di raccolta è strutturato attraverso rete fisica, con la vendita a dettaglio e non tramite la rete internet. Conseguentemente il centro di raccolta può procedere all'incasso delle giocate in contanti. Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso risulta manifestamente infondato e richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata, unitamente alla decisione primo grado, in doppia conforme, evidenzia che l'imputato non svolgeva una mera attività di inoltro dati (telematica), ma riceveva denaro, rilasciava ricevute e pagava eventuali vincite agli scòmmettitori, senza la prescritta autorizzazione (la aveva solo richiesta, ma non ottenuta). Inoltre, rileva sempre la sentenza impugnata, che non risulta neanche chiaro come e perché l'imputato operava per la Centurion ET (bookmaker), peraltro priva di autorizzazione. L'allestimento di un internet point dedicato interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse online, al fine di intercettare i giocatori e sollecitare la stipula di contratti di scommessa con un bookmaker, dà luogo ad un'attività organizzata con funzione intermediatrice in funzione di quest'ultima, idonea ad integrare, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), il reato di cui all'art. 4, comma quarto bis, della legge 13 dicembre 1989 n. 401. (Sez. 3, Sentenza n. 7129 del 03/12/2020 Ud., dep. 24/02/2021, Rv. 281473; Sez. 3, n. 35067 del 12/04/2016 - dep. 19/08/2016, Ranucci e altro, Rv. 26773601; nello stesso senso Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004 - dep. 18/05/2004, Corsi, Rv. 22772601). Solo la sussistenza di un chiaro vincolo contrattuale con la Centurion bet, in modo trasparente, potrebbe rilevare per l'insussistenza del reato: "Non integra il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la condotta del soggetto che, agendo per conto di un allibratore straniero autorizzato ad operare in uno Stato dell'Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell'assegnazione delle concessioni di gioco, effettui in modo trasparente, in forza di vincolo contrattuale con il bookmaker, attività di raccolta delle scommesse, di incasso delle poste di gioco, di trasmissione dei dati all'allibratore ed, eventualmente, di pagamento delle vincite su mandato di quest'ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i "luoghi di vendita" di cui all'art. 1, comma 2, lett. i), d.m. 1 marzo 2006, n. 111, trattandosi di attività fatta salva dall'art. 2, comma 5, dello stesso decreto;
qualora, invece, il gestore di un centro scommesse italiano affiliato ad un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, è configurabile il reato de quo, essendosi realizzata un'illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l'allibratore straniero, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all'operatore italiano" (Sez. 3, Sentenza n. 25439 del 09/07/2020 Cc., dep. 09/09/2020, Rv. 279869 - 01). Nel caso in giudizio la Corte di appello adeguatamente motiva, con accertamenti di merito insindacabili in sede cli legittimità, evidenziando come "il ricorrente non si sia limitato a mettere a disposizione dei clienti le apparecchiature utilizzate per il gioco restando estraneo al rapporto contrattuale di scommessa con il bookmaker (peraltro privo di concessione) ma ha allestito una struttura dedicata interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse on line finalizzata proprio ad intercettare i giocatori e, dunque, a sollecitare la stipula di quei contratti, ai quali affermano di essere formalmente estranei, con un bookmaker estero sprovvisto di concessione. Si tratta, quindi, di una condotta che in ogni caso aveva i connotati di un'attività di intermediazione nel settore delle scommesse, che necessitava dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS, che l'IC non possedeva". Del resto, non risulta neanche dimostrata l'esclusione della società estera dal bando per illegittima esclusione dalle gare: "Integra il reato di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, o senza la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare" (Sez. 3 - , Sentenza n. 7129 del 03/12/2020 Ud. (dep. 24/02/2021) Rv. 281473 - 01) Il ricorso non si confronta con la specifica motivazione della sentenza impugnata, ma prospetta la questione solo in modo teorico con un richiamo alle decisioni della Corte di Giustizia e della Cassazione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/11/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. Vincenzo M. Scarano: annullamento della sentenza impugnata. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2346 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 03/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 14 dicembre 2021 ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento del 25 giugno 2019 che aveva condannato LV IC alla pena di mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all' art. 4, comma 4 bis della legge n. 401 del 1989, per avere, in qualità di titolare dell'esercizio commerciale [...] in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 88 TULPS e senza concessione rilasciata dall'AAMS esercitava abusivamente la raccolta per via telematica di scommesse e di pronostici sportivi per conto della società maltese Centurion ET Ltd, non riconosciuta dal Ministero dell'economia; accertato il 18 giugno 2015 2. L'imputato ha proposto ricorso, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att.,, cod. proc. per. 2. 1. Violazione di legge (Art. 4, comma 1 e 4 bis, legge 13 dicembre 1989 n. 401, art. 88 TULPS, art. 3, 25, 27 e 111 della costituzione, art. 49 e 56 TFUE). Motivazione illogica. La Corte di appello non ha considerato l'evoluzione della giurisprudenza in materia. Il ricorrente aveva inoltrato regolare domanda di autorizzazione al Questore di Palermo. L'autorizzazione è stata rigettata dal Questore solo per la mancanza di autorizzazione in capo alla ET Ltd (ET 1128), società di diritto maltese munita di licenza e autorizzazione nello Stato dove opera. Proprio per la ET 1128 la Corte di Giustizia dell'UE (sentenza del 28 gennaio 2016 e ordinanza del 7 aprile 2016) e la Cassazione penale (Sez. 3, n. 1167 del 2016 e Sez. 4, n. 1952 del 2014) hanno accertato la discriminazione della società estera, con disapplicazione della normativa interna sanzionatoria. Per questa giurisprudenza l'attività effettuata dai centri di elaborazione dati in nessun caso comporta 2 l'esistenza di attività di intermediazione, in quanto la libertà di insediamento e di prestazione di servizi costituiscono per il diritto dell'unione principi fondamentali da tutelare. La società ET 1128 svolge l'attività di bookmaker con concessione rilasciata a Malta, con i relativi controlli. La stessa non è riuscita a entrare nel territorio italiano per una palese discriminazione. La società ha anche impugnato al TAR l'ultimo bando di gara del 26 luglio 2012. Nel caso in giudizio, infine, non trova applicazione il divieto di intermediazione previsto dall'art. 2 del d. m. n. 111 del 2006, poiché tale divieto è limitato all'attività di raccolta scommesse con modalità a distanza, invece il rapporto tra la società estera e i suoi centri di raccolta è strutturato attraverso rete fisica, con la vendita a dettaglio e non tramite la rete internet. Conseguentemente il centro di raccolta può procedere all'incasso delle giocate in contanti. Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso risulta manifestamente infondato e richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata, unitamente alla decisione primo grado, in doppia conforme, evidenzia che l'imputato non svolgeva una mera attività di inoltro dati (telematica), ma riceveva denaro, rilasciava ricevute e pagava eventuali vincite agli scòmmettitori, senza la prescritta autorizzazione (la aveva solo richiesta, ma non ottenuta). Inoltre, rileva sempre la sentenza impugnata, che non risulta neanche chiaro come e perché l'imputato operava per la Centurion ET (bookmaker), peraltro priva di autorizzazione. L'allestimento di un internet point dedicato interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse online, al fine di intercettare i giocatori e sollecitare la stipula di contratti di scommessa con un bookmaker, dà luogo ad un'attività organizzata con funzione intermediatrice in funzione di quest'ultima, idonea ad integrare, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), il reato di cui all'art. 4, comma quarto bis, della legge 13 dicembre 1989 n. 401. (Sez. 3, Sentenza n. 7129 del 03/12/2020 Ud., dep. 24/02/2021, Rv. 281473; Sez. 3, n. 35067 del 12/04/2016 - dep. 19/08/2016, Ranucci e altro, Rv. 26773601; nello stesso senso Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004 - dep. 18/05/2004, Corsi, Rv. 22772601). Solo la sussistenza di un chiaro vincolo contrattuale con la Centurion bet, in modo trasparente, potrebbe rilevare per l'insussistenza del reato: "Non integra il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la condotta del soggetto che, agendo per conto di un allibratore straniero autorizzato ad operare in uno Stato dell'Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell'assegnazione delle concessioni di gioco, effettui in modo trasparente, in forza di vincolo contrattuale con il bookmaker, attività di raccolta delle scommesse, di incasso delle poste di gioco, di trasmissione dei dati all'allibratore ed, eventualmente, di pagamento delle vincite su mandato di quest'ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i "luoghi di vendita" di cui all'art. 1, comma 2, lett. i), d.m. 1 marzo 2006, n. 111, trattandosi di attività fatta salva dall'art. 2, comma 5, dello stesso decreto;
qualora, invece, il gestore di un centro scommesse italiano affiliato ad un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, è configurabile il reato de quo, essendosi realizzata un'illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l'allibratore straniero, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all'operatore italiano" (Sez. 3, Sentenza n. 25439 del 09/07/2020 Cc., dep. 09/09/2020, Rv. 279869 - 01). Nel caso in giudizio la Corte di appello adeguatamente motiva, con accertamenti di merito insindacabili in sede cli legittimità, evidenziando come "il ricorrente non si sia limitato a mettere a disposizione dei clienti le apparecchiature utilizzate per il gioco restando estraneo al rapporto contrattuale di scommessa con il bookmaker (peraltro privo di concessione) ma ha allestito una struttura dedicata interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse on line finalizzata proprio ad intercettare i giocatori e, dunque, a sollecitare la stipula di quei contratti, ai quali affermano di essere formalmente estranei, con un bookmaker estero sprovvisto di concessione. Si tratta, quindi, di una condotta che in ogni caso aveva i connotati di un'attività di intermediazione nel settore delle scommesse, che necessitava dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS, che l'IC non possedeva". Del resto, non risulta neanche dimostrata l'esclusione della società estera dal bando per illegittima esclusione dalle gare: "Integra il reato di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, o senza la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare" (Sez. 3 - , Sentenza n. 7129 del 03/12/2020 Ud. (dep. 24/02/2021) Rv. 281473 - 01) Il ricorso non si confronta con la specifica motivazione della sentenza impugnata, ma prospetta la questione solo in modo teorico con un richiamo alle decisioni della Corte di Giustizia e della Cassazione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/11/2022