Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2002, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
no e del Poslo02 1 99 02 Aula B REPUBBLICA ITALIANA 9 02 L orte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. dr. Ettore Mercurio Presidente R.G. n. 8893/1999 dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Crom. 5238 dr. Raffaele Foglia Consigliere Rep. dr. Maura La Terza Consigliere Ud.08.11.2001 dr. Saverio Toffoli Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA NG, titolare della ditta A.P.L. con sede in Latina, rappresentato e difeso dall'avv. Приса Fabrizio Pietrosanti ed elettivamente domiciliato Largo presso lo studio del medesimo in Roma al viale NG Fochetti, 28 Bruno Buozzin. 47 (Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati), giusta procura speciale in calce al ricorso, ricorrente%;B 4298
CONTRO
LA OR, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Autieri ed elettivamente domiciliato pres- so lo studio del medesimo in Roma alla via Bolzano - 1 - 15 (c/o studio avv. De Tommaso), giusta procura specia- le a margine del controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Latina in Juta 22 ottobre 1997 - 22 maggio 1998, n. 316/97, n. 1608/1996 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dona- to Figurelli nella pubblica udienza dell'8 novembre 2001; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. found Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 3 maggio 1996, il signor NG LL proponeva appello avverso la sentenza e- messa dal Pretore di Latina quale giudice del lavoro, con la quale, in accoglimento della domanda proposta dal signor OR GI nei confronti di esso esponente per ottenere differenze retributive in relazione ad un pregresso, asseritamente intercorso, rapporto di lavoro subordinato egli, che era rimasto contumace in quel giu- dizio, era stato condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di lire 3.497.484, oltre accessori e spese del giudizio. фрит Si doleva l'appellante che la sentenza fosse radicalmente ca- rente della benchè minima motivazione, quanto meno in ordi- ne al presupposto logico-giuridico della condanna emanata nei confronti di esso deducente e che fosse unicamente fonda- ta sulle inattendibili dichiarazioni testimoniali dei più stretti familiari del ricorrente, i quali, tra l'altro, non avevano avuto conoscenza diretta dei fatti di causa. Deduceva, in contrario, che con il GI non era mai intercorso alcun rapporto di lavoro dipendente e chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, la ri- forma della stessa, nulla essendo dovuto al ricorrente in prime cure. Ricostituitosi il contraddittorio, resisteva al gravame il lavo- - ३ -- ratore, deducendo l'infondatezza delle doglianze prospettate dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'impugnazione, com vittoria di spese. Con sentenza in data 22 ottobre 1997 - 22 maggio 1998 il Tribunale di Latina rigettava l'appello e compensava le spese del grado. Osservava il Tribunale che la motivazione della sentenza gra- vata era molto scarna, tuttavia dalla stessa poteva evincersi il ragionamento seguito dal giudicante per addivenire all'ac- coglimento della domanda dell'istante%;B che i testi escussi avevano comunque rilasciato dichiarazioni precise e concordan- frus ti in punto orario di lavoro osservato e mansioni svolte;
che, a fronte dell'assenza in primo grado di contestazioni da parte del datore di lavoro, non era ravvisabile un onere del lavoratore di fornire particolareggiati elementi sulla esistenza ed estrinsecazione di un potere direttivo, gerarchico e disciplinare del signor LL;
che era stata prodotta una comunicazione dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro, da cui risultava che a carico del LL era stato trasmesso rapporto all'INPS di Latina per omesso versamento dei contri- buti in relazione al rapporto di lavoro de quo%; che la docu- mentazione prodotta dall'appellante era irrilevante. Avverso detta sentenza, com atto notificato il 4 maggio 1999, il LL ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 4 Il GI ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applica- zione degli artt. 132 e 116 c.p.c., contraddittorietà della motivazione circa un punto essenziale della controversia, il ricorrente deduce che il Tribunale nom ha tenuto conto, pur avendola evidenziata, della grave carenza motivazionale della sentenza del Pretore, e che la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova. Con il secondo motivo, denunziando apparente, o comunque in- жило sufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè falsa ap- plicazione di norme in merito all'onere probatorio ed alla valutazione della prova, il ricorrente deduce la assoluta mancanza di prova in merito alla pretesa subordinazione del GI, alle pretese mansioni ricoperte dallo stesso, alla durata del rapporto, all'assenza del rischio, alla forma della retribuzione, alla volontà contrattuale delle parti%; la asso- luta carenza di valutazione di attendibilità delle deposizioni testimoniali;
l'apoditticità dell'affermazione dell'irrilevanza prodotta da esso LL;
l'irrilevanzadella documentazione del verbale di accertamento dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro. Con il terzo motivo, denunziando assoluto difetto di motiva- zione circa l'ammissibilità o meno dei mezzi di prova richiesti - 5 - dall'appellante, violazione degli artt. 437 e 421 c.p.c., il ricorrente deduce che, nonostante la mancata contestazio- ne di controparte in grado di appello, il Tribunale non ha ammesso i richiesti interrogatorio formale e prova testi- moniale, articolati dal LL, e non ha ritenuto di spie- gare il perchè di tale decisione nella sentenza. I primi due motivi di ricorso vanno congiuntamente esamina- ti, in quanto tra loro connessi, e sono fondati. Al riguardo va innanzi tutto rilevato che la contumacia del in primo grado di per sè sola considerata,convenuto - , Прила non può assumere alcun significato probatorio in favore del- la domanda dell'attore, perchè, al pari del silenzio in cam- po negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volon- tà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass. 9 dicembre 1994 n. 10554). Vero è, poi, che il vizio di omessa, insufficiente o contrad- dittoria motivazione, di cui all'art. 360 c.p.c., non conferi- sce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valu- tare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della corret- tezza giuridica - in relazione ad un "punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio" le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convin- -- 6 - cimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la conclusenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussio- ne, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 18 marzo 1995 , n.3205). Nella specie, peraltro, non risulta dalla sentenza impugnata tutti legati da rapporti di parenche i testi escussi tela o di coniugio con il GI - abbiano fornito preci si elementi circa il preteso rapporto di subordinazione. Il LL non ha negato la sussistenza di un rapporto lavo- rativo con il GI, ma ha negato che si sia trattato di rapporto di lavoro subordinato, sul presupposto che il Mala- gigi ha operato quale titolare di propria ditta individuale, alla quale fu dal LL affidata l'esecuzione di alcuni la- vori in totale autonomia decisionale di tempi, strumenti ed organizzazione lavorativa. Nè il rapporto all'INPS da parte dell'Ispettorato Provinciale del lavoro circa l'omesso versamento dei contributi in rela- zione al rapporto di lavoro de quo comportava, come ritenuto dal Tribunale, che fosse questione pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, nella "assenza in primo gra- do di contestazioni da parte del datore di lavoro". Il rapporto dell'ispettorato del lavoro costituiva invero piena prova solo per i fatti che il funzionario attestava avvenuti in sua pre- -7- senza, ma manca nella sentenza un dettagliato esame del contenuto del rapporto, di tal che la sentenza non è adeguatamente motivata. Il Tribunale ha ritenuto poi che non rivestirebbero al- cun valore, per la dimostrazione del rapporto di lavoro autonomo, le matrici degli assegni incassati dal Malagi- gi e la missiva del 20 febbraio 1991 con la quale il LL richiedeva al GI le fatture per i lavori eseguiti in alcuni cantieri (documentazione prodotta dal LL), ma le argomentazioni al riguardo dei прило giudici di appello non appaiono esaustive nella valuta- zione delle complessive risultanze probatorie. Infondato è il terzo motivo. Invero nel rito del lavoro, il comma secondo dell'art. 437 c.p.c., nello stabilire che il collegio può ammet- tere, anche di ufficio, i mezzi istruttori ritenuti in- dispensabili ai fini della decisione della causa, at- tribuisce al giudice di appello un potere discreziona- le il cui esercizio è incensurabile in sede di legitti- mità anche nell'ipotesi in cui manchi un'espressa moti- vazione della mancata ammissione di ulteriori mezzi di -prova, atteso che l'omessa motivazione lungi dal confi gurare un omesso esame configura un'implicita negazio- - ne della indispensabilità, costituente presupposto giu- stificativo dell'esercizio del potere discrezionale (Cass. - 8 - 5 marzo 2001 n. 3200). Il ricorso deve essere pertanto accolto per quanto di ra- gione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al- la Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudi- zio di cassazione. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2001. Il Presidente (dr. Ettore Mercurio) цейно Il Consigliere estensore легоfone to figural (dr. Donato Figurelli) Stilli I D , A S O S 0 L 1 L A 3 T . O , 3 T B 5 A R I S 'A D E P L N A S L T I E S 3 N D O 7 G - I P S 8 O - IM N 1 poll A E 1 D S A E J D , E A E O G T R O G N T T E IS E IT L S G E IR E A R D L L O E D - 9 -