CASS
Sentenza 5 ottobre 2023
Sentenza 5 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2023, n. 40716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40716 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ FO, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 3/05/2023 del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la rinuncia al ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 40716 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 15/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri il 1 aprile 2023, che applicava a AZ FO la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a sei fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione, nella sua qualifica di direttore dei lavori presso l'aeroporto militare di Grazzanise. 2. Avverso il provvedimento, ha proposto ricorso AZ, a mezzo del difensore di fiducia, per i motivi delineati negli atti depositati. 3. In data 10 agosto 2023 è pervenuta in Cancelleria rinuncia al ricorso da parte dell'indagato e dei difensori. Nella stessa si fa presente che le ragioni della rinuncia sono da ricondurre al fatto che, nelle more, la misura è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, essendo stata la misura della custodia cautelare in carcere applicata all'indagato medio tempore revocata e sostituita con quella degli arresti 2. E invero, secondo i principi generali del nostro processo penale, in particolare quelli fissati nell'art. 591 e 568, comma 4, cod. proc. pen., per proporre impugnazione occorre avervi interesse, che deve essere concreto - e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato - e persistere sino al momento della decisione (Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998, Papajani Rv. 210562). L'interesse all'impugnazione va inteso come pretesa all'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva, dell'impugnante tutelata dalla legge non già quale pretesa all'affermazione di un astratto principio giuridico o all'esattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione (Sez. 1, n. 3431 del 06/06/1995, Furnari, Rv. 202923; Sez. 6, n. 3326 del 28/11/2014 - dep. 2015, Papa, Rv. 262080). 2 re estensore Il Consi Ne discende che l'impugnazione cautelare proposta dall'indagato, al quale era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari, che risulta poi concessa medio tempore, è priva di interesse. 3. L'intervenuta cessazione degli effetti della misura di massimo rigore comporta la sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnazione che va, pertanto dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen., senza luogo a condanna alle spese processuali e al pagamento alla somma aggiuntiva di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 15 settembre 2023 Il Preslidente
udita la relazione svolta dalla consigliera Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 40716 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 15/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri il 1 aprile 2023, che applicava a AZ FO la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a sei fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione, nella sua qualifica di direttore dei lavori presso l'aeroporto militare di Grazzanise. 2. Avverso il provvedimento, ha proposto ricorso AZ, a mezzo del difensore di fiducia, per i motivi delineati negli atti depositati. 3. In data 10 agosto 2023 è pervenuta in Cancelleria rinuncia al ricorso da parte dell'indagato e dei difensori. Nella stessa si fa presente che le ragioni della rinuncia sono da ricondurre al fatto che, nelle more, la misura è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, essendo stata la misura della custodia cautelare in carcere applicata all'indagato medio tempore revocata e sostituita con quella degli arresti 2. E invero, secondo i principi generali del nostro processo penale, in particolare quelli fissati nell'art. 591 e 568, comma 4, cod. proc. pen., per proporre impugnazione occorre avervi interesse, che deve essere concreto - e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato - e persistere sino al momento della decisione (Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998, Papajani Rv. 210562). L'interesse all'impugnazione va inteso come pretesa all'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva, dell'impugnante tutelata dalla legge non già quale pretesa all'affermazione di un astratto principio giuridico o all'esattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione (Sez. 1, n. 3431 del 06/06/1995, Furnari, Rv. 202923; Sez. 6, n. 3326 del 28/11/2014 - dep. 2015, Papa, Rv. 262080). 2 re estensore Il Consi Ne discende che l'impugnazione cautelare proposta dall'indagato, al quale era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari, che risulta poi concessa medio tempore, è priva di interesse. 3. L'intervenuta cessazione degli effetti della misura di massimo rigore comporta la sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnazione che va, pertanto dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen., senza luogo a condanna alle spese processuali e al pagamento alla somma aggiuntiva di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 15 settembre 2023 Il Preslidente