Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/10/2002, n. 15336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15336 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
7 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA Richiesta copia studio dal Sig. JL SOLE 24 ORE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO per diritti EMA DI/C SAZIONE 30 OTT. 2002-15 333202 LA E IL CANCELLIERE PRIMA CIVIL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.05037/00 Dott. Giovanni OLLA Presidente 35761 Cons. Relatore Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron. 3987 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Rep. Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Ud. 14/06/02 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:appalto servizio pulizie - S EN TENZA revisione corrispettivo sul ricorso proposto da: PEOVINCIA di ROMA, in persona del Presidente p.t. della Giunta, elettivamente domiciliata in Roma, via IV NCELLER eNovembre 119/A, presso gli avv.ti Antonio Fancellu Riccardo Giovagnoli della Avvocatura Provinciale, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMPRESA PULIMENTI e TRASPORTI di GU LI e LA PUL-TRA di GU VO s.a.s. (quest'ultima, quale società conferitaria della impresa di GU IR) elettivamente domiciliate in Roma, via Cave di Caf. 1375 Pietralata 64, presso l'avv. Donato Ruggiero, che le rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3656 del 29.10.99/18.01.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/02 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Giovagnoli per la Provincia e l'avv. Salemi, su delega dell'avv. Ruggiero per le controparti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza 29.10.99/18.01.00 la Corte d'appello di Roma esponeva che la impresa Pulimenti e Trasporti di GU IR, avendo provveduto, in forza di contratto di appalto stipulato il 19.01.84 e poi prorogato sino al 1986, alla pulizia dei locali della Amministrazione Provinciale di Roma, aveva convenuto in giudizio la Provincia, per ottenere la revisione dei corrispettivi, date la variazioni intervenute nel periodo. Chiedeva,a tal titolo, la somma di lire 361.868.955 oltre rivalutazione ed interessi. Il Tribunale, con sentenza 18.10./14.12.96, aveva ritenuto che l'impresa avesse operato non in forza di un unico contratto d'appalto, poi prorogato, ma in forza di tanti autonomi contratti d'appalto annuali. Ne conseguiva, in ordine alla domanda di revisione, che solo per il contratto 17.01.85 2 برة sussistevano i presupposti per la revisione e che quindi alla impresa era dovuto il solo importo di lire 284.950, con interessi e senza rivalutazione, non avendo l'impresa provato un maggior danno superiore a quello già coperto dagli interessi legali. Su appello dell'impresa, la Corte territoriale andava in diverso avviso, ritenendo che l'appalto fosse stato regolato da un unico contratto prorogato e che i provvedimenti successivi della provincia costituissero non nuovi contratti, stipulati alle stesse condizioni dell'originario, ma atti di approvazione della proroga annuale. Anche il principio di buona fede portava alla medesima soluzione, dal momento che era logico arguire che l'impresa non avrebbe bloccato il corrispettivo per un periodo tanto lungo, nonostante la prevedibile variazione dei costi e dal momento che la Provincia, per il periodo 6.10.83/15.10.84, aveva pagato per revisione lire 57.118.349. Diversamente interpretata, la vicenda avrebbe presentato l'incongruenza che il corrispettivo del primo periodo sarebbe stato superiore a quello dei periodi successivi. Liquidava, pertanto in lire 296.722.000 il corrispettivo di revisione ancora dovuto al netto dei 53 milioni e rotti già corrisposti, con un maggior danno, presunto data la qualità d'imprenditore del creditore, del 10% annuo, comprensivo degli interessi legali. Rigettava, di conseguenza, l'appello incidentale della Provincia, volto a sostenere che nulla era dovuto alla impresa. Spese a carico della Provincia soccombente. Con atto notificato il 07.03.00 ricorre la Provincia di Roma, proponendo due motivi di censura. Resiste, con controricorso notificato il 14.04.00, GU IR, segnalando di aver conferito la propria impresa alla società in accomandita semplice La 3 Pul-Tra di VO GU che,quale successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 cpc, resiste congiuntamente al IR. Motivi della decisione Col primo motivo del ricorso si deduce violazione dei principi generali in materia di contrattazione pubblicistica, violazione dell'art. 12 r.d. 2440/1923; violazione dell'art. 284 del rd 383/1934; violazione degli artt. 1362 ss. cc.; violazione dell'art. 1664 cc, nonché correlativo vizio di motivazione. La amministrazione ricorrente muove dall'assunto che le parti hanno stipulato cinque contratti, i primi due volti a determinare l'estensione del servizio, gli altri ad affidarne, anno per anno, l'espletamento all'impresa. La proroga, prevista nell'art. 2 del primo contratto, non operava automaticamente, ma solo su accordo delle parti. In conseguenza, le circostanze imprevedibili, alle quali si riferisce, per la revisione, l'art. 1664.1 cc, dovevano essere rapportate a ciascun singolo contratto. Il disposto dell'art. 12 della legge sulla contabilità dello Stato che richiede termini e durata certi-, ed il disposto dell'art. 284 t.u. leggi comunali e provinciali che condiziona la legittimità dell'atto alla indicazione dell'ammontare preciso della spesa- non consentivano interpretazione diversa: in tal senso, si era già espressa la Cassazione, con la sentenza 775/99, resa in identica fattispecie. La questione, come già hanno ritenuto i giudici di merito, si risolve nella interpretazione degli atti successivi all'iniziale contratto d'appalto (ovverosia, secondo 1' elenco che ne fornisce la ricorrente, nell'interpretazione degli atti 17.01.85 n.1730 rep.; 17.03.86 n. 2172 rep.; 16.02.87 n.2489 rep) che il tribunale ha considerato nuovi contratti, sia pure 4 Caf con contenuto determinato per relationem al primo e la sentenza impugnata considera approvazioni della proroga del primo contratto. In conseguenza, il controllo del giudice di legittimità si risolve nel riscontro della coerenza logica della motivazione e del rispetto delle norme ermeneutiche. Sotto quest'ultimo profilo, non sembra che la soluzione accolta dalla Corte d'appello contrasti con le previsioni degli art. 12 e 284 della normativa speciale. Il disposto dell'art. 12 rd 2440/23 esclude che i contratti della P.A. AT (ma il principio si considera estensibile agli enti pubblici locali) siano soggetti a rinnovazione tacita o per facta concludentia, ma tale limite non opera se la proroga è sin dall'inizio prevista e regolata ed interviene per atto scritto, rispettando così sia il principio formale che il principio di certezza dei contratti ad evidenza pubblica (Cass. 13039/99). D'altra parte, l'imprevedibilità delle variazioni che determinano l'operatività dell'art. 1664.1 cc non consente di precisare la spesa al di là di quanto contrattualmente previsto. Entrambe le norme non sono quindi utilmente richiamate nel caso in esame, nel quale, per ammissione della stessa ricorrente, il contratto originario prevedeva la proroga e si tratta quindi di stabilire se gli atti richiamati costituivano proroghe o rinnovi. L'argomentazione della Corte d'appello, che li ha interpretati come proroghe basandosi sul disposto dell'art. 1362.2 cc nonché (artt.1366 e 1375 cc) sul principio di buona fede e ravvisando ragioni di coerenza logica -per escludere che l'appaltatore del servizio abbia potuto congelare per un così lungo lasso di tempo i corrispettivi- e espressioni della medesima interpretazione nel pagamento, da parte della Provincia, della prima revisione, rimane quindi incensurata e giustifica il rigetto del motivo. 5 Caf Col secondo motivo di ricorso si assume che la Corte territoriale ha rigettato, implicitamente, l'appello incidentale dell'Amministrazione, senza valutarlo in alcun modo. Avrebbe invece dovuto esaminarlo, rilevando che la c.t.u. era errata, perché dava per scontati i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1664 cc, perché non teneva alcun conto delle esaustive osservazioni del c.t. di parte sia in relazione al periodo da prendere in esame per il conteggio revisionale, sia per l'impiego della media aritmetica, anziché della media ponderale. Il rigetto dell'appello incidentale non è implicito: la sentenza precisa che "l'appello incidentale, col quale si sostiene che nulla sarebbe dovuto all'impresa, rimane superato e va rigettato". La ricorrente doveva perciò, per proporre una censura pertinente, dimostrare che l'accoglimento dell'appello principale non comportava il superamento dell'appello incidentale -volto, si ricorda, a sostenere che alla impresa non era dovuta neppure quella somma di lire 284.950 che il tribunale aveva riconosciuto- e non limitarsi a riproporre i motivi dell'appello incidentale, senza darsi carico della preclusione che al loro esame derivava, secondo la sentenza impugnata, dalla decisione assunta sulla domanda principale. La censura è perciò AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 inammissibile. Registrato in data - 5 DIC 2002 .4 52777 versate c al n.
1.49.77 Le spese seguono la soccombenza. (euro CENTOQUARANGAYOVE/77 p. Il Didimento Area Sepa
P.Q.M.
(Dott.ssa Mana Orazia DI FIPPO), #Responsabile Dervizio di Cudiziari rigetta il ricorso, condanna le ricorrenti alle spese, che liquida in RACHICHINY complessivi €. 357741 di cui €. 3.500, 00 per onorari. 1095 129,11 итот 20,66 Roma, 14 giugno 2002 H Presidente CORTE SURREN ZIONE 14977 Pridvor Il Cour est. 6 برة Andrea BiancA Depositon Meria il TL CANCELLIERE