CASS
Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2024, n. 9931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9931 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: AN AN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa in data 12/05/2023 dalla Corte di appello di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Alessandro Cirrimino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. Gaetano Scalise, in sostituzione dell'avv. Sergio Lapenna, per CO VE e NI NO, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
uditi i difensori del ricorrente, avv.ti Massimo Maria Molinari e Antonino Basilio Pitasi, che hanno preliminarmente chiesto l'esclusione delle parti civili dal giudizio di cassazione, non essendo queste state presenti nel giudizio di appello, ove neppure avevano rassegnato conclusioni;
i difensori hanno quindi illustrato i motivi di ricorso rispettivamente proposti, rappresentando che l'imputato era presente nel giudizio di appello, contrariamente a quanto indicato nella intestazione della sentenza impugnata;
insistevano dunque per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9931 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 15/02/2024 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per i reati di estorsione, consumata e tentata descritti ai capi A e C della imputazione, aggravati dal metodo mafioso, commessi in Potenza nel 2011 e fino al 19 marzo 2012, condannandolo alla pena complessiva di sei anni di reclusione ed euro 2000 di multa, al risarcimento del danno (con provvisionale) in favore delle costituite parti civili, rimettendo le parti innanzi al competente giudice civile per la quantificazione dello stesso. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a ministero dei due difensori di fiducia, deducendo i vizi, in appresso sinteticamente puntuati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, cod. proc. pen. 1. Avv. Massimo Maria Molinari. 1.1. violazione di legge e vizio di motivazione, capo A (p.o. VE), errata ed invertita è la cronologia degli eventi esposta dalla Corte di merito, talché non è cronologicamente possibile che le richieste a contenuto patrimoniale fossero conseguenti al clima di intimidazione riferito da talune delle persone offese. 1.2. Ancora capo A, vizio di motivazione per travisamento della prova in riferimento al fatto (incontro tra VE e Troia), effetti di un tale travisamento sulla possibilità di poter configurare il concorso dell'imputato nella contestata estorsione. 1.3. Ancora, violazione della norma di legge incriminatrice e vizi esiziali di motivazione, quanto alle somme estorte al VE con minaccia asseritamente implicita, che non appare ravvisabile all'esame delle dichiarazioni degli offesi. 1.4. Ancora i medesimi vizi sono denunziati quanto alla estorsione tentata descritta al capo A;
la condotta, funzionalmente separata dalla vicenda della esplosione non appare poter rivestire caratteri estorsivi di contesto, giacché nulla consente di collegare la domanda illecita al fatto intimidatorio pregresso. 1.5. Capo C;
violazione della norma incriminatrice, inosservanza della legge processuale, vizi di motivazione per travisamento della prova dichiarativa e difetto di dolo, non rivestendo la domanda illecita dell'imputato il carattere della intimidazione. 1.6. Ancora capo C, i medesimi vizi sono denunziati in riferimento al travisamento della prova dichiarativa decisiva ed all'assenza di riscontri esterni alla voce narrante che sgorga dal verbo delle persone offese. 1.7. Violazione e falsa applicazione della disposizione di legge aggravatrice (art. 416 bis.
1. cod. pen.) e vizi esiziali di motivazione in quanto nessuna delle espressioni direttamente riferibili all'imputato pare evocare la esistenza di un contesto associativo mafioso. Consegue che i reati contestati sarebbero ad oggi tutti estinti per intervenuta prescrizione e quelli di cui al capo A lo sarebbero in epoca antecedente alla pronuncia di primo grado, rendendo così nulla anche la condanna al risarcimento del danno disposta in favore delle parti civili. .
1.8. Ancora, violazione e falsa applicazione della norma penale e vizi di motivazione, in riferimento al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste con motivi di gravame specifici e dettagliati. Assenza di motivazione in riferimento alla entità (discosta dal minimo edittale) della pena base calcolata per il più grave reato di estorsione consumata. 2. Avv. Basilio Antonino Pitasi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso sono dedotte la violazione della legge penale e l'inosservanza di quella processuale, non avendo la Corte -che ha corretto l'intestazione della sentenza impugnata inserendo il nominativo dell'avv. Pitasi a quello dell'avv. Molinari, quale difensore di fiducia dell'imputato appellante- fissato, per la correzione, la camera di consiglio partecipata, secondo quanto dispone l'art. 130, che richiama l'art. 127 cod. proc. pen. 2.2. I medesimi vizi sono denunziati, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. a, 34 cod. proc. pen. e 111 della Costituzione, quanto al collegio di appello, composto anche da una Consigliera che aveva già giudicato in grado di appello l'imputato (in riferimento alle medesime imputazioni) nel giudizio poi travolto da annullamento senza rinvio, per vizi processuali del processo di primo grado. 2.3. Si deduce inoltre inosservanza dell'art. 125 del codice di rito (motivazione graficamente assente), avendo la Corte del tutto pretermesso i motivi di gravame proposti dal medesimo difensore e compendiati in un atto di impugnazione composto da 14 fogli, nessuno dei quali esaminato dal collegio di appello, che anche nella veste grafica assunta dalla sentenza ha fatto mostra di non aver esaminato (e forse neppure letto) i motivi di gravame sviluppati, nell'interesse dell'imputato, dall'avv. Pitasi. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione sono dedotti con riferimento alla regola di giudizio di cui all'art. 192 del codice di rito al fine di affermare la responsabilità per i fatti estorsivi contestati ai capi A e C dell'imputazione. 2.5. Del pari quanto alla disposizione aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 I. 203/91 (oggi art. 416bis.1 cod. pen.) adesa ad entrambe le fattispecie estorsive contestate. 2.6. Da ultimo, i medesimi vizi sono denunziati per la violazione di quanto dispone il comma quarto dell'art. 63 cod. pen., riguardo alla immotivata misura (un terzo) dell'aumento calcolato sulla pena base per la ricorrenza della detta aggravante ad effetto speciale. 3. Alla pubblica udienza di trattazione del ricorso, i difensori del ricorrente hanno preliminarmente chiesto l'esclusione dal giudizio di legittimità delle parti civili VE e NO, così come rappresentati in udienza dal patrono comune (avv. Gaetano Scalise) delegato dal procuratore speciale, avv. Sergio Lapenna, giacché assenti nel giudizio di appello, nel corso del quale neppure avevano rassegnato conclusioni. 3.1. La Corte, preso atto della eccezione, riservava la decisione processuale in camera di consiglio e sulle conclusioni sostanziali delle parti riservava la decisione in camera di consiglio, all'esito della quale dava pubblica lettura del dispositivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Preliminarmente deve darsi atto del rigetto della eccezione in rito proposta dai difensori dell'imputato-ricorrente, tesa alla esclusione dal giudizio di cassazione delle parti civili, già costituite in primo grado, ove pure avevano rassegnato rituali conclusioni. Ritiene il Collegio di dover offrire continuità all'orientamento di legittimità che valorizza il principio di immanenza della costituzione di parte civile. Le parti civili, ritualmente costituitesi e concludenti in primo grado, assenti in appello, sono legittimate a rassegnare le conclusioni nella sede di legittimità in virtù del principio di immanenza della costituzione (Sez. 2, n. 8320, del 19/1/2022, Fusco;
Sez. 5, n. 24637, del 6/4/2018, Rv. 273338: La parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen.). 1. Tanto precisato in rito, ritiene il Collegio che preliminare ed assorbente sia la valutazione di fondatezza del terzo motivo di ricorso proposto dall'avv. Basilio Antonino Pitasi. Il ricorso è, in primo luogo, certamente ammissibile, ancorché non accompagnato da procura speciale (art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.), giacché l'imputato (a differenza di quanto indicato nella intestazione della sentenza impugnata) era presente in udienza di appello, unitamente ai suoi difensori, che hanno concluso oralmente, come del resto la parte pubblica;
non ricorrono pertanto i presupposti della speciale ipotesi di inammissibilità della impugnazione recentemente introdotta nel rito penale. 1.1. Dal testo e dalla stessa impostazione strutturale della sentenza impugnata (si vedano in particolare pag. 5, che reca puntuazione numerata da 1 a 4 dei motivi di appello, senza riferimento ai diversi motivi proposti dall'avv. Pitasi, con separato atto di impugnazione) si evince che la Corte territoriale non ha tenuto conto dei (sei) motivi di gravame proposti nel merito dall'avv. Pitasi, che, sia pur in parte coincidenti nel contenuto di censura alla decisione di primo grado con quelli proposti dal codifensore, differivano nel numero e nel contenuto delle deduzioni in punto di trattamento sanzionatorio. Ulteriore testimonianza del ravvisato oblio, cui sono stati confinati i motivi dell'avv. Pitasi, è dato dalla mancata argomentazione della Corte in ordine alla denunziata violazione di quanto dispone il quarto comma dell'art. 63 cod. pen., quale limite legale all'effetto ingravescente delle più circostanzad effetto speciale, argomento questo che, a prescindere dalla sua fondatezza, era stato dedotto dal solo avv. Pitasi e che non ha trovato argomentata risposta nella motivazione della sentenza qui impugnata. 1.2. A tale difetto di motivazione, per assenza del tratto grafico, non può porre rimedio questa Corte, trattandosi di apprezzare la fondatezza nel merito (e non in diritto) delle diffuse censure proposte alla decisione di primo grado;
né può ritenersi che i motivi di gravame esposti nell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Pitasi siano stati rigettati implicitamente (tra le più recenti in questo senso, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096), giacché (come poco sopra già, detto, sub 1.1.) il teno.re complessivo della motivazione non favorisce ed anzi porta ad escludere una tale possibile eventualità. 2. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno, onerata di offrire puntuale risposta argomentativa ai distinti atti di impugnazione proposti nell'interesse dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno, cui rimette anche la liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili IZ CO ed SQ NI nel presente grado di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Alessandro Cirrimino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. Gaetano Scalise, in sostituzione dell'avv. Sergio Lapenna, per CO VE e NI NO, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
uditi i difensori del ricorrente, avv.ti Massimo Maria Molinari e Antonino Basilio Pitasi, che hanno preliminarmente chiesto l'esclusione delle parti civili dal giudizio di cassazione, non essendo queste state presenti nel giudizio di appello, ove neppure avevano rassegnato conclusioni;
i difensori hanno quindi illustrato i motivi di ricorso rispettivamente proposti, rappresentando che l'imputato era presente nel giudizio di appello, contrariamente a quanto indicato nella intestazione della sentenza impugnata;
insistevano dunque per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9931 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 15/02/2024 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per i reati di estorsione, consumata e tentata descritti ai capi A e C della imputazione, aggravati dal metodo mafioso, commessi in Potenza nel 2011 e fino al 19 marzo 2012, condannandolo alla pena complessiva di sei anni di reclusione ed euro 2000 di multa, al risarcimento del danno (con provvisionale) in favore delle costituite parti civili, rimettendo le parti innanzi al competente giudice civile per la quantificazione dello stesso. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a ministero dei due difensori di fiducia, deducendo i vizi, in appresso sinteticamente puntuati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, cod. proc. pen. 1. Avv. Massimo Maria Molinari. 1.1. violazione di legge e vizio di motivazione, capo A (p.o. VE), errata ed invertita è la cronologia degli eventi esposta dalla Corte di merito, talché non è cronologicamente possibile che le richieste a contenuto patrimoniale fossero conseguenti al clima di intimidazione riferito da talune delle persone offese. 1.2. Ancora capo A, vizio di motivazione per travisamento della prova in riferimento al fatto (incontro tra VE e Troia), effetti di un tale travisamento sulla possibilità di poter configurare il concorso dell'imputato nella contestata estorsione. 1.3. Ancora, violazione della norma di legge incriminatrice e vizi esiziali di motivazione, quanto alle somme estorte al VE con minaccia asseritamente implicita, che non appare ravvisabile all'esame delle dichiarazioni degli offesi. 1.4. Ancora i medesimi vizi sono denunziati quanto alla estorsione tentata descritta al capo A;
la condotta, funzionalmente separata dalla vicenda della esplosione non appare poter rivestire caratteri estorsivi di contesto, giacché nulla consente di collegare la domanda illecita al fatto intimidatorio pregresso. 1.5. Capo C;
violazione della norma incriminatrice, inosservanza della legge processuale, vizi di motivazione per travisamento della prova dichiarativa e difetto di dolo, non rivestendo la domanda illecita dell'imputato il carattere della intimidazione. 1.6. Ancora capo C, i medesimi vizi sono denunziati in riferimento al travisamento della prova dichiarativa decisiva ed all'assenza di riscontri esterni alla voce narrante che sgorga dal verbo delle persone offese. 1.7. Violazione e falsa applicazione della disposizione di legge aggravatrice (art. 416 bis.
1. cod. pen.) e vizi esiziali di motivazione in quanto nessuna delle espressioni direttamente riferibili all'imputato pare evocare la esistenza di un contesto associativo mafioso. Consegue che i reati contestati sarebbero ad oggi tutti estinti per intervenuta prescrizione e quelli di cui al capo A lo sarebbero in epoca antecedente alla pronuncia di primo grado, rendendo così nulla anche la condanna al risarcimento del danno disposta in favore delle parti civili. .
1.8. Ancora, violazione e falsa applicazione della norma penale e vizi di motivazione, in riferimento al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste con motivi di gravame specifici e dettagliati. Assenza di motivazione in riferimento alla entità (discosta dal minimo edittale) della pena base calcolata per il più grave reato di estorsione consumata. 2. Avv. Basilio Antonino Pitasi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso sono dedotte la violazione della legge penale e l'inosservanza di quella processuale, non avendo la Corte -che ha corretto l'intestazione della sentenza impugnata inserendo il nominativo dell'avv. Pitasi a quello dell'avv. Molinari, quale difensore di fiducia dell'imputato appellante- fissato, per la correzione, la camera di consiglio partecipata, secondo quanto dispone l'art. 130, che richiama l'art. 127 cod. proc. pen. 2.2. I medesimi vizi sono denunziati, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. a, 34 cod. proc. pen. e 111 della Costituzione, quanto al collegio di appello, composto anche da una Consigliera che aveva già giudicato in grado di appello l'imputato (in riferimento alle medesime imputazioni) nel giudizio poi travolto da annullamento senza rinvio, per vizi processuali del processo di primo grado. 2.3. Si deduce inoltre inosservanza dell'art. 125 del codice di rito (motivazione graficamente assente), avendo la Corte del tutto pretermesso i motivi di gravame proposti dal medesimo difensore e compendiati in un atto di impugnazione composto da 14 fogli, nessuno dei quali esaminato dal collegio di appello, che anche nella veste grafica assunta dalla sentenza ha fatto mostra di non aver esaminato (e forse neppure letto) i motivi di gravame sviluppati, nell'interesse dell'imputato, dall'avv. Pitasi. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione sono dedotti con riferimento alla regola di giudizio di cui all'art. 192 del codice di rito al fine di affermare la responsabilità per i fatti estorsivi contestati ai capi A e C dell'imputazione. 2.5. Del pari quanto alla disposizione aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 I. 203/91 (oggi art. 416bis.1 cod. pen.) adesa ad entrambe le fattispecie estorsive contestate. 2.6. Da ultimo, i medesimi vizi sono denunziati per la violazione di quanto dispone il comma quarto dell'art. 63 cod. pen., riguardo alla immotivata misura (un terzo) dell'aumento calcolato sulla pena base per la ricorrenza della detta aggravante ad effetto speciale. 3. Alla pubblica udienza di trattazione del ricorso, i difensori del ricorrente hanno preliminarmente chiesto l'esclusione dal giudizio di legittimità delle parti civili VE e NO, così come rappresentati in udienza dal patrono comune (avv. Gaetano Scalise) delegato dal procuratore speciale, avv. Sergio Lapenna, giacché assenti nel giudizio di appello, nel corso del quale neppure avevano rassegnato conclusioni. 3.1. La Corte, preso atto della eccezione, riservava la decisione processuale in camera di consiglio e sulle conclusioni sostanziali delle parti riservava la decisione in camera di consiglio, all'esito della quale dava pubblica lettura del dispositivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Preliminarmente deve darsi atto del rigetto della eccezione in rito proposta dai difensori dell'imputato-ricorrente, tesa alla esclusione dal giudizio di cassazione delle parti civili, già costituite in primo grado, ove pure avevano rassegnato rituali conclusioni. Ritiene il Collegio di dover offrire continuità all'orientamento di legittimità che valorizza il principio di immanenza della costituzione di parte civile. Le parti civili, ritualmente costituitesi e concludenti in primo grado, assenti in appello, sono legittimate a rassegnare le conclusioni nella sede di legittimità in virtù del principio di immanenza della costituzione (Sez. 2, n. 8320, del 19/1/2022, Fusco;
Sez. 5, n. 24637, del 6/4/2018, Rv. 273338: La parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen.). 1. Tanto precisato in rito, ritiene il Collegio che preliminare ed assorbente sia la valutazione di fondatezza del terzo motivo di ricorso proposto dall'avv. Basilio Antonino Pitasi. Il ricorso è, in primo luogo, certamente ammissibile, ancorché non accompagnato da procura speciale (art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.), giacché l'imputato (a differenza di quanto indicato nella intestazione della sentenza impugnata) era presente in udienza di appello, unitamente ai suoi difensori, che hanno concluso oralmente, come del resto la parte pubblica;
non ricorrono pertanto i presupposti della speciale ipotesi di inammissibilità della impugnazione recentemente introdotta nel rito penale. 1.1. Dal testo e dalla stessa impostazione strutturale della sentenza impugnata (si vedano in particolare pag. 5, che reca puntuazione numerata da 1 a 4 dei motivi di appello, senza riferimento ai diversi motivi proposti dall'avv. Pitasi, con separato atto di impugnazione) si evince che la Corte territoriale non ha tenuto conto dei (sei) motivi di gravame proposti nel merito dall'avv. Pitasi, che, sia pur in parte coincidenti nel contenuto di censura alla decisione di primo grado con quelli proposti dal codifensore, differivano nel numero e nel contenuto delle deduzioni in punto di trattamento sanzionatorio. Ulteriore testimonianza del ravvisato oblio, cui sono stati confinati i motivi dell'avv. Pitasi, è dato dalla mancata argomentazione della Corte in ordine alla denunziata violazione di quanto dispone il quarto comma dell'art. 63 cod. pen., quale limite legale all'effetto ingravescente delle più circostanzad effetto speciale, argomento questo che, a prescindere dalla sua fondatezza, era stato dedotto dal solo avv. Pitasi e che non ha trovato argomentata risposta nella motivazione della sentenza qui impugnata. 1.2. A tale difetto di motivazione, per assenza del tratto grafico, non può porre rimedio questa Corte, trattandosi di apprezzare la fondatezza nel merito (e non in diritto) delle diffuse censure proposte alla decisione di primo grado;
né può ritenersi che i motivi di gravame esposti nell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Pitasi siano stati rigettati implicitamente (tra le più recenti in questo senso, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096), giacché (come poco sopra già, detto, sub 1.1.) il teno.re complessivo della motivazione non favorisce ed anzi porta ad escludere una tale possibile eventualità. 2. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno, onerata di offrire puntuale risposta argomentativa ai distinti atti di impugnazione proposti nell'interesse dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno, cui rimette anche la liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili IZ CO ed SQ NI nel presente grado di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024.