CASS
Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/07/2023, n. 32751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32751 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De IA AN IM, nato a [...] il [...] t i avverso la ordinanza del 01/03/2022 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
j udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 1. marzo 2022 il Tribunale di Torino, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali e sulla relativa richiesta, ha confermato il decreto del 7 gennaio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in forza del quale era stato disposto sequestro preventivo, per il reato di cui agli artt. 81 capoverso, 61 n. 2 cod. pen. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 relativamente all'anno d'imposta 2017 (capo D dell'incolpazione), in via diretta nei confronti della s.r.l. L&D Consulting e in subordine per equivalente nei Penale Sent. Sez. 3 Num. 32751 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 11/01/2023 confronti di AN IM De IA, legale rappresentante della società e fino a concorrenza di euro 205.475,24. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino. In relazione al primo motivo di doglianza, ed avuto riguardo alle dispiegate ragioni del Tribunale nel disattendere la questione di competenza sollevata, non poteva ritenersi condivisibile il ragionamento dell'ordinanza impugnata, secondo cui vi sarebbe stata connessione tra i reati di cui ai capi C) e D), contestati al ricorrente rispettivamente a norma dell'art. 8 d.lgs. 74 cit. (quattro fatture emesse da L&D Consulting a carico di Formattiva scarl per operazioni inesistenti) e dell'art. 2 cit. (utilizzo di altrui fatture con elementi passivi fittizi ai fini di evasione d'imposta), e il reato di cui al capo A) (emissione di fatture fasulle da parte di dipendenti di Formattiva in favore di enti estranei al De IA). Non sussistevano infatti ragioni di connessione del capo A) col capo C), trattandosi appunto di ipotesi distinte (emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di terze società estranee da parte di dipendenti di Formattiva, ovvero da parte del De IA in favore di Formattiva). Del pari, quanto al capo D), era invece contestato al solo De IA di avere registrato elementi passivi avvalendosi di fatture emesse da terzi soggetti, e non vi era connessione con i capi A) e B) (quest'ultimo riguardava l'utilizzo da parte di Formattiva delle quattro fatture emesse da L&D Consulting), e tra questi due capi tra di loro, per carente identità di disegno criminoso. Nell'ipotesi invece di pretesa connessione tra i capi C) e B), la competenza spettava parimenti a Milano trattandosi del luogo di commissione del primo reato (27 dicembre 2017, emissione delle fatture L&D Consulting, rispetto al 29 ottobre 2018, loro utilizzo da parte di Formattiva). Mentre non vi era certezza quanto al luogo di commissione del reato di cui al capo A) (Torino ovvero Bosco Marengo, luogo di esercizio dell'attività di Formattiva), a differenza dell'ipotesi di cui al capo C)(senz'altro Milano). Quanto infine alla connessione di procedimenti a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), essa concerneva reati posti in continuazione riguardanti i medesimi imputati, mentre la connessione teleologica di cui al comma 1, lett. c) era configurabile solamente in caso di identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo. 2.2. Col secondo motivo, quanto al fumus delicti, non risultava in realtà commessa alcuna evasione fiscale, atteso che il confronto tra elementi fittizi attivi e passivi avrebbe semmai dato origine al pagamento di imposte, mentre in ogni caso detti elementi si riferivano ad operazioni esistenti. 2 Laddove le considerazioni di congruità orarie erano state approvate dal competente ente del Ministero dei Trasporti, ed in ogni caso le valutazioni del Tribunale erano state relative al capo C), non oggetto di sequestro preventivo, nonché ai reati di cui all'art. 640-bis cit., neppure contestati al ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è infondato. 4.1. Il provvedimento impugnato ha disatteso le questioni di competenza anzitutto assumendo, per un verso, la connessione tra i capi C) e D) ascritti entrambi al ricorrente (v. supra) e integranti un comune disegno criminoso e, d'altro canto, ravvisando eguale connessione tra i capi A) e B) per identità di ratio. Al riguardo, con i capi C) e D) all'odierno ricorrente sono stati rispettivamente ascritti - in sede di incolpazione provvisoria - l'emissione di fatture per operazioni inesistenti di docenza e di tutoraggio in favore di Formattiva (che così poteva avvalersene a fini fiscali come ipotizzato sub B) e l'utilizzo di fatture emesse da terzi per operazioni parimenti inesistenti di docenza, tutoraggio e coordinamento. Allo stesso tempo, al legale rappresentante e ai dipendenti di Formattiva scan l sono state contestate, sempre nella medesima sede procedimentale, le parallele ipotesi di cui sub A) (emissione di fatture per operazioni parzialmente inesistenti di docenza) e sub B) (utilizzo delle fatture in tesi fasulle emesse da L&D Consulting, v. supra). Per quanto concerne l'esclusione dell'unicità di disegno criminoso tra i capi A) e B) (unicità mai negata quanto alle ipotesi sub C e D), essa semmai potrà essere dedotta ex post, tenuto conto della complessiva ipotesi d'accusa che lega in un solo apparente ambito di "anomala triangolazione" la pretesa fittizietà, soggettiva ovvero oggettiva, delle operazioni facenti capo a Formattiva, a L&D Consulting e agli enti, fisici o giuridici, competenti in tema di formazione del personale dell'autotrasporto, ed oggetto della complessiva indagine. Ferma la connessione quindi tra le ipotesi sub B e sub C, trattandosi delle medesime fatture emesse da L&D Consulting e utilizzate da Formattiva, correttamente la pari gravità tra le ipotesi così reciprocamente connesse è stata risolta verificando il luogo di commissione del primo reato e, in ogni caso, il luogo dell'accertamento. Vero è, infatti, che in tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni 3 Il Consigliere estensore Il Pri4ente inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell'art. 16 cod. proc. pen., al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato. Esso, secondo i criteri previsti dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984). Né, in proposito, risultano elementi specifici da cui desumere che l'effettiva valutazione dei dati acquisiti ai fini del giudizio sulla configurabilità del reato sia stata compiuta in un luogo diverso da quello precisato dal Tribunale, che ha individuato Torino quale luogo tanto di commissione del primo reato (sub A) quanto dell'attività di accertamento;
mentre, in ogni caso, su detto ultimo profilo di competenza il ricorrente non ha speso parola. 4.2. In relazione al secondo motivo, il fumus commissi delicti per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152). In specie l'ordinanza impugnata ha adeguatamente illustrato - nella richiamata visione cautelare, in sé insindacabile in questa sede - la contestata fittizietà, quantomeno soggettiva, delle fatture utilizzate dall'odierno ricorrente e dalla sua società, di per sé estranea ad attività e compiti di docenza e, in definitiva, apparentemente mero tramite contabile tra altri soggetti in tesi protagonisti del contestato illecito. 4.3. Alla stregua di quanto precede, pertanto, l'infondatezza dell'impugnazione non può che comportare il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 11/01/2023
j udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 1. marzo 2022 il Tribunale di Torino, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali e sulla relativa richiesta, ha confermato il decreto del 7 gennaio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in forza del quale era stato disposto sequestro preventivo, per il reato di cui agli artt. 81 capoverso, 61 n. 2 cod. pen. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 relativamente all'anno d'imposta 2017 (capo D dell'incolpazione), in via diretta nei confronti della s.r.l. L&D Consulting e in subordine per equivalente nei Penale Sent. Sez. 3 Num. 32751 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 11/01/2023 confronti di AN IM De IA, legale rappresentante della società e fino a concorrenza di euro 205.475,24. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino. In relazione al primo motivo di doglianza, ed avuto riguardo alle dispiegate ragioni del Tribunale nel disattendere la questione di competenza sollevata, non poteva ritenersi condivisibile il ragionamento dell'ordinanza impugnata, secondo cui vi sarebbe stata connessione tra i reati di cui ai capi C) e D), contestati al ricorrente rispettivamente a norma dell'art. 8 d.lgs. 74 cit. (quattro fatture emesse da L&D Consulting a carico di Formattiva scarl per operazioni inesistenti) e dell'art. 2 cit. (utilizzo di altrui fatture con elementi passivi fittizi ai fini di evasione d'imposta), e il reato di cui al capo A) (emissione di fatture fasulle da parte di dipendenti di Formattiva in favore di enti estranei al De IA). Non sussistevano infatti ragioni di connessione del capo A) col capo C), trattandosi appunto di ipotesi distinte (emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di terze società estranee da parte di dipendenti di Formattiva, ovvero da parte del De IA in favore di Formattiva). Del pari, quanto al capo D), era invece contestato al solo De IA di avere registrato elementi passivi avvalendosi di fatture emesse da terzi soggetti, e non vi era connessione con i capi A) e B) (quest'ultimo riguardava l'utilizzo da parte di Formattiva delle quattro fatture emesse da L&D Consulting), e tra questi due capi tra di loro, per carente identità di disegno criminoso. Nell'ipotesi invece di pretesa connessione tra i capi C) e B), la competenza spettava parimenti a Milano trattandosi del luogo di commissione del primo reato (27 dicembre 2017, emissione delle fatture L&D Consulting, rispetto al 29 ottobre 2018, loro utilizzo da parte di Formattiva). Mentre non vi era certezza quanto al luogo di commissione del reato di cui al capo A) (Torino ovvero Bosco Marengo, luogo di esercizio dell'attività di Formattiva), a differenza dell'ipotesi di cui al capo C)(senz'altro Milano). Quanto infine alla connessione di procedimenti a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), essa concerneva reati posti in continuazione riguardanti i medesimi imputati, mentre la connessione teleologica di cui al comma 1, lett. c) era configurabile solamente in caso di identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo. 2.2. Col secondo motivo, quanto al fumus delicti, non risultava in realtà commessa alcuna evasione fiscale, atteso che il confronto tra elementi fittizi attivi e passivi avrebbe semmai dato origine al pagamento di imposte, mentre in ogni caso detti elementi si riferivano ad operazioni esistenti. 2 Laddove le considerazioni di congruità orarie erano state approvate dal competente ente del Ministero dei Trasporti, ed in ogni caso le valutazioni del Tribunale erano state relative al capo C), non oggetto di sequestro preventivo, nonché ai reati di cui all'art. 640-bis cit., neppure contestati al ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è infondato. 4.1. Il provvedimento impugnato ha disatteso le questioni di competenza anzitutto assumendo, per un verso, la connessione tra i capi C) e D) ascritti entrambi al ricorrente (v. supra) e integranti un comune disegno criminoso e, d'altro canto, ravvisando eguale connessione tra i capi A) e B) per identità di ratio. Al riguardo, con i capi C) e D) all'odierno ricorrente sono stati rispettivamente ascritti - in sede di incolpazione provvisoria - l'emissione di fatture per operazioni inesistenti di docenza e di tutoraggio in favore di Formattiva (che così poteva avvalersene a fini fiscali come ipotizzato sub B) e l'utilizzo di fatture emesse da terzi per operazioni parimenti inesistenti di docenza, tutoraggio e coordinamento. Allo stesso tempo, al legale rappresentante e ai dipendenti di Formattiva scan l sono state contestate, sempre nella medesima sede procedimentale, le parallele ipotesi di cui sub A) (emissione di fatture per operazioni parzialmente inesistenti di docenza) e sub B) (utilizzo delle fatture in tesi fasulle emesse da L&D Consulting, v. supra). Per quanto concerne l'esclusione dell'unicità di disegno criminoso tra i capi A) e B) (unicità mai negata quanto alle ipotesi sub C e D), essa semmai potrà essere dedotta ex post, tenuto conto della complessiva ipotesi d'accusa che lega in un solo apparente ambito di "anomala triangolazione" la pretesa fittizietà, soggettiva ovvero oggettiva, delle operazioni facenti capo a Formattiva, a L&D Consulting e agli enti, fisici o giuridici, competenti in tema di formazione del personale dell'autotrasporto, ed oggetto della complessiva indagine. Ferma la connessione quindi tra le ipotesi sub B e sub C, trattandosi delle medesime fatture emesse da L&D Consulting e utilizzate da Formattiva, correttamente la pari gravità tra le ipotesi così reciprocamente connesse è stata risolta verificando il luogo di commissione del primo reato e, in ogni caso, il luogo dell'accertamento. Vero è, infatti, che in tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni 3 Il Consigliere estensore Il Pri4ente inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell'art. 16 cod. proc. pen., al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato. Esso, secondo i criteri previsti dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984). Né, in proposito, risultano elementi specifici da cui desumere che l'effettiva valutazione dei dati acquisiti ai fini del giudizio sulla configurabilità del reato sia stata compiuta in un luogo diverso da quello precisato dal Tribunale, che ha individuato Torino quale luogo tanto di commissione del primo reato (sub A) quanto dell'attività di accertamento;
mentre, in ogni caso, su detto ultimo profilo di competenza il ricorrente non ha speso parola. 4.2. In relazione al secondo motivo, il fumus commissi delicti per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152). In specie l'ordinanza impugnata ha adeguatamente illustrato - nella richiamata visione cautelare, in sé insindacabile in questa sede - la contestata fittizietà, quantomeno soggettiva, delle fatture utilizzate dall'odierno ricorrente e dalla sua società, di per sé estranea ad attività e compiti di docenza e, in definitiva, apparentemente mero tramite contabile tra altri soggetti in tesi protagonisti del contestato illecito. 4.3. Alla stregua di quanto precede, pertanto, l'infondatezza dell'impugnazione non può che comportare il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 11/01/2023