Sentenza 26 settembre 1995
Massime • 2
La sussistenza o l'insussistenza dell'aggravante della premeditazione non può avere incidenza decisiva sulla configurazione del concorso di persone nel reato, attesa la diversa e differente valenza dei due istituti, sicché è giuridicamente erroneo far dipendere il secondo dalla prima. (Fattispecie in tema di provvedimento cautelare).
Deve essere posto a carico di tutti i partecipi ad una spedizione punitiva - dei quali uno solo fornito di arma, peraltro già pronta all'uso, e gli altri di spranghe - l'omicidio in cui sia sfociata la rissa programmata, essendo prevedibile quell'evento terminale come sviluppo possibile dell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, attese le concrete modalità di attuazione di essa. (Fattispecie in tema di provvedimento cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/1995, n. 4612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4612 |
| Data del deposito : | 26 settembre 1995 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Udienza in Camera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO di Consiglio in
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE data 26.9.1995
SEZIONE I⭑ PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
N. 4612 Dott. Renato TERESI Presidente
1. Dott. Eprico SPAGNA MUSSO Consigliere
2. Piero MOCALI
->> REGISTRO GENERALE
3. Stefano CAMPO
» N. 17844/95
4. Vito SAVINO >>>>
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1 Procuratore della Repubblica лс presso il Tribunale di Reggio Calabria
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. RI avverso l'ordinanza in data 12.8.1994 del Tribunale per diritti 4,65
11 30 di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, emes- IL CANCELLIERE
sa in procedimento
contro
OM EN,n.
Cittanova il 7.9.1973
studio
D'ALOISI
4.65 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr.Stefano Campo NOV. 2005..
.Vitaliano Esposi udito il Pubblico Ministero nella persona del dr che ha conclusoper l'annullamento con rinvio dell'ordi-
STAMPERIA REALE DI ROMA
panza impugnata udit i difensor Avv.
OSSERVA :
1. Con ordinanza in data 12 agosto 1994 il Tri-
bunale di Reggio Calabria accoglieva l'istanza di riesame avanzata da OM EN, indagato per i reati di omicidio volontario aggravato e le-
sioni volontarie aggravate continuati(artt.110,81
cpv.,575-577 e 582-585 c.p.) e di porto e detenzio-
ne illegali aggravati di arma da guerra(artt.110,
61 n°2 c.p.,10 e 12 legge 497/1974), disponendo la revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicatagli con ordinanza in data 28 lu-
glio 1995 dal g.i.p. del Tribunale di Palmi.
Il giudice del riesame escludeva la sussisten-
za di gravi irdizi di colpevolezza a carico dell'in-
dagato in ordine ai reati ascrittigli, rilevando che l'episodio criminoso in esame― spedizione punitiva da parte del OM, dei fratelli AVI-
NE GU e EN e di SORRENTI PP in precedenza vittima di una colluttazione con E-
RO EN ed EN CO, nel corso della quale
AVINE IN, l'unico ad essere armato di pisto- 3.
la mentre gli altri erano muniti di spranghe, esplo deva un colpo di pistola nei confronti dello EN,
mentre costui cercava di sfuggire alla rappresa-
glia, uccidendolo, risultava di comune determinazio-
+
ne per quanto riguardava l'aggressione al gruppo rivale, ma la successiva fase omicidiaria era sta-
ta determinata dalla singola volontà dell'AVINE
GU con decisione autonoma maturata nel corso della rissa, sicché non era attribuibile a titolo di concorso al OM,non essendovi aloun ele-
mento probatorio indicante un previo concerto tra costui 1'AVINE per la commissione dell'omici-
dio.
2. Ricorre per cassazione il procuratore del-
la Repubblica presso il Tribunale di Reggio Cala-
bria,il quale deduce manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata (art.606 co.
1° lett. e) c.p.p.) dal momento che dalla medesima
Wafer ricostruzione dei fatti emergente dal provvedimen-
to gravato risulta che non vi è stata soluzione di continuità tra l'accordo intervenuto fra il CONDO-
MITTI,gli AVINE ed il SORRENTI per procedere al-
la "rappresagilia" nei confronti di EN e E-
RO,il pestaggio di costoro e l'omicidio dello TEN- CO, sicché unica e concordata era stata la risolu-
zione criminosa sfociata nell'episodio omicidiario.
Inoltre il ricorrente p.m., relativamente al reato strumentale concernente l'arma, rilevava l'il-
logicità dell'affermazione del tribunale, secondo la quale non può ritenersi sussistente il concorso.
in detto reato allorché sia stato ritenuto insus-
sistente quello nel reato fine.
3. Il ricorso é meritevole d'accoglimento.
Il tribunale é pervenuto all'esclusione del
-concorso del OM nei reati ascrittigli affermando, dapprima,la mancanza degli elementi costitutivi dell'a gravante della praeditazione e ,dipoi, rilevando una soluzione di continuità
tra la volontà concertata tra il sunrominato inda-
gata e gli altri correi di effettuare soltanto una
"spedizione punitiva" nei confronti del gruppo.
rivale e quella omicidiaria concretizzata,dall'AVI—
NE GU con l'esplosione del colpo di pisto-
la nei confronti dello EN in fuga.
Detto "iter" argomentativo presenta una mani-
festa contraddizione con quanto riferito.. nella motivazione della sentenza impugnata, dalla quale emerge che il OM ed i suoi compagni si re- carono nel luogo dell'omicidio ostentando le spran-
ghe e la pistola, sicené oggettivamente risalta una com-
corda determinazione nell'uso di detti oggetti contro coloro che avevano comunemente deciso di ag-
gredire.
Lo sviluppo ulteriore della fase realizzàtri-
Ice di detta determinazione ('irruzione nel locale ove si trovavano i rivali, colluttazione con feri-
mento di uno di essi, tentativo dello EN di sot-
trarsi all'aggressione, uso aon esito letale da par-
te dell'AVINE GU della pistola detenuta ed ostentata) deve essere posta a carico di tutti i _
partecipi alla spedizione punitiva, essendo prevedi-
bile che una rissa , alla quale coloro che l'hanno determinato partecipano con arma - sia pure portata da uno solo di essi, ma di già pronta all'uso prima dell'inizio della colluttazione e cob spranghe,
I con ciò stessa indicandosi la volontà di aggredire l'incolumità personale degli avversári, può sfociare
RS in un evento di omicidio come sviluppo possibile dell'ordinario svolgersi e concateparsi dei fatti unani, attese le concrete modalità di attuazione da parte del OM e dei suoi compagni del con-
cordato divisamento aggressivo.
Detta consapevolezza di un prevedibile evolver- 6 -
si della situazione illecita costituisce forma di concorso di persone nel reato, in quanto in fatti-
specie di tal fatta sussiste causalità fisica e psichica di contribuire con la proria azione alla realizzazione dell'evento criminoso ovvero al rafforzamento della volontà esecutiva del correo autore materiale dell'evento letale.
☐ Naturalmente, sarà compito, del giudice del me-
rito, nella sua sovrana valutazione dei fatti emer-
genti, stabilire, nell'ambito del concorso, la patu-
ra partecipativa di ciascun concorrente secondo le varie gamme previste dal codice penale pegli artt.da 110 a 119, mentre lo stesso non può esimir-
si- come invece fatto dal tribunale reggiņo dal
A considerare tutto il contesto probatorio, nel suo complesso, e non usare metodica ddi parcellizzazione
degli elementi probatori e di loro apprezzamento slegato da detto contesto..
Al qual proposito deve rilevarsi che la sus-
sistenza o meno dell'aggravante della premedita-
zione non può avere incidenza decisiva, come affer-
matosi nell'ordinanza impugnata, in ordine alla aonfigurazione del concorso di persone nel reato,
attesa la diversa ę differente valenza dei due istituti, sicché far dipendere il secondo dalla 7 presenza della prima costituisce errore di dirit-
to, che va censurato in questa sede.
Così come é affermazione manifestamente illo-
gica quella di escludere la responsabilità. per il reato strumentale di porto e detenzione illegali di ar-
mi, allorché la medesima viene elisa per quello al quale é finalizzato il primo, ben potendosi concre-
tizzare c la responsabilità di un soggetto, a tito-
lo concorsuale "sub specie" del rafforzamento del-
la volontà criminosa dell'autore materiale di de t-
ti porto e detenzione, per tale solo reato, sicché
anche sotto quest'altro profilo il provvedimento impugnato deve essere censurato.
La sussistenza del vizio motivazionale denun-
ciato dal ricoprente importa l'appullamento del-
l'ordinanza impugnata ed il rinvio degli atti al medesimo giudice, che provvederà a nuovo esame at-
tenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Letti ed applicati gli artt.61l e 623 c.p.p.,
3
A
1
ANNULLA A
I
l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma il 26 settembre 1995
IL PRESIDENTE
(dr.R.Teresi)
IL CONSIGLIERE est..
(dr.S.Campo)
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Micheling Romeo