CASS
Sentenza 4 ottobre 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2023, n. 40307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40307 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IA UD nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato LUDOVICI LUIGI del foro di ROMA, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40307 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 06/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. IP AU ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato il giudizio di penale responsabilità in ordine ai delitti di truffa (640 cod. pen.) e falso in continuazione (artt. 482-477 cod. pen.) espresso nei suoi confronti dalla pronuncia che aveva definito il giudizio di primo grado, riformandola solo limitatamente alla concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. 2. Il procedimento penale oggetto delle predette sentenze è stato originato da una denuncia-querela presentata dalla persona offesa D'OV AU, cugino del ricorrente, che assumeva che questo nel 2003, nel chiedergli un prestito, lo aveva indotto all'apertura di un conto corrente con apertura di credito di 35.000 euro, alla quale era seguita la consegna di tre assegni dell'importo di 5000 euro ciascuno. Nel 2005, però, era stata notificato al D'OV un decreto ingiuntivo della banca e chiesti chiarimenti al IP, questo aveva mostrato un accordo transattivo con la banca che accettava a saldo e stralcio la somma di euro 16.000. Nel 2012 era invece seguito un pignoramento immobiliare ed il IP aveva assicurato il D'OV che avrebbe fatto opposizione, poi mostrandogli la comparsa di costituzione con il timbro del Tribunale di Avezzano con il quale chiedeva l'estinzione della procedura esecutiva. La persona offesa, invece, si accorta che l'immobile era in vendita all'asta. Acquisite presso il Tribunale di Roma e quello di Avezzano copie degli atti delle procedure pendenti a suo nome, nell'ottobre del 2016 si era reso conto che la sua procura alle liti a favore del cugino era stata falsificata e che non vi era traccia dei documenti che il cugino gli aveva mostrato per rassicurarlo in quegli anni. A sostegno del ricorso il IP ha articolato cinque motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge, con riferimento all'art. 640 cod. pen. per essersi riconosciuta la truffa sulla base di una ricostruzione dei fatti alla luce della quale l'ingiusto profitto che avrebbe conseguito il IP, costituito dalla somma di euro 35.903,93, sarebbe precedente gli artifici e raggiri attribuitigli in sentenza, pur non essendovi nesso di causalità tra l'induzione in errore originata dalla condotta fraudolenta del IP e la disposizione patrimoniale del D'OV in suo favore. 2.2. Violazione di legge per non essersi riconosciuta la prescrizione intervenuta già nel 2012, avendo il D'OV compiuto nel 2006 l'ultimo atto di disposizione patrimoniale a favore del ricorrente. 2.3. Violazione di legge per non essersi riconosciuta la tardività della querela, essendo stato notificato atto di pignoramento immobiliare sin dal 2012, e risultando dalla sentenza in primo grado che il D'OV aveva mostrato una comparsa di risposta del 10/10/2013 relativa ad incarico legale che lo stesso sapeva di non aver mai conferito. 2.4. Violazione di legge, ed in particolare violazione del diritto di difesa, con riferimento al rigetto del motivo di appello con il quale si era lamentata la mancata 1 concessione. del termine a difesa, motivo disatteso dalla Corte territoriale perché generico, non avendo indicato il ricorrente quale potesse essere il vulnus derivante dal rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 17/9/2020. Rileva a tal proposito il ricorrente che a pag. 10 dell'atto di appello aveva contestato la mancata concessione dei termini a difesa all'udienza del 4/11/2019. 2.5. Violazione di legge per essersi riconoscuuta la falsità di cui agli artt. 475-477 cod. pen., nonostante la giurisprudenza di questa Corte affermi che la copia falsa di un documento inesistente non integri la falsità materiale, salvo la copia assuma l'apparenza di atto originale e per non essersi riconosciuta la prescrizione reato di falso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. E' infondato, in primo luogo, il primo motivo di ricorso, volto a sostenere l'insussistenza della truffa sul rilievo che il IP avrebbe conseguito l'ingiusto profitto costituito dalla somma di euro 35.903,93 prima di porre in essere gli artifici e raggiri attribuitigli nel capo di imputazione ed in sentenza. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, infatti, costituisce ingiusto profitto (con correlativo danno per il creditore), rilevante quale elemento costitutivo del delitto di truffa, il conseguimento mediante un inganno, da parte del debitore, nell'ambito di un'obbligazione già assunta e rimasta inadempiuta, del differimento dell'avvio delle azioni recuperatorie od esecutive ai suoi danni (Sez. 2, n, 5572 del 08/11/2011, Rv. 252537) e, in coerenza con tale principio, lo stesso capo di imputazione non ha contestato al IP l'acquisizione della somma di 35.000,00 euro, bensì di "essersi trattenuto i 35.000 euro mai restituiti alla persona offesa e senza corrisponderli alla banca, con ingiusto danno del D'OV, che si è visto pignorare la propria unità abitativa...". 2. Per le stesse ragioni è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, volto a far decorrere la prescrizione dagli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal D'OV a favore del ricorrente, e non già dagli atti attraversi i quali le somme ricevute venivano trattenute, ritardando le azioni recuperatorie: basti pensare al finto certificato della Cancelleria del Tribunale di Avezzano recante la data del 15/3/2016 menzionato anche nel capo di imputazione. 3. Quanto al terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, per consolidata ed ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081) e, senza incorrere in alcun vizio logico, la Corte territoriale ha individuato tale momento non già in quello - 28/6/2016 - in cui ha avuto "il sospetto di essere stato vittima di una truffa", bensì in quello in cui ha avuto contezza di ciò, con l'acquisizione, nell'ottobre dello stesso anno, di copia degli atti del giudizio: correttamente, pertanto, i giudici 2 di merito hanno riconosciuto la tempestività della querela proposta nel dicembre del 2016, nel pieno rispetto del termine di tre mesi posto dall'art. :
1.24 cod. pen. 4. Anche il quarto motivo del ricorso è inammissibile, in primo luogo perché tardivamente dedotto, in quanto la mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua. (Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020 Rv. 278823). Peraltro, ancora nel ricorso in cassazione il ricorrente si limita a dolersi dell'asserita illegittimità del diniego del termine a difesa, ancora senza specitcare quale sia stato lo specifico vulnus subito in conseguenza di tale diniego: le sezioni unite di questa Corte di legittimità hanno chiarito, invece, che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 11:18, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rv. 251497). 5. Anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite, la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo, però, che la copia assuma l'apparenza di un atto originale (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019 Rv. 276285 che, in motivazione, riconosce la sussistenza del reato quando comunque "la formazione dell'atto sia "idonea e sufficiente a documentare nei confronti di terzi l'esistenza di un originale conforme"), ed è proprio tale apparenza che, senza incorrere in vizio logico alcuno, è stata attribuita dalla sentenza impugnata alla falsa certificazione del Tribunale di Avezzano attestante l'estinzione della procedura esecutiva. La sussistenza del reato, pertanto, è stata riconosciuta dalla Corte territoriale nel pieno rispetto dei principi di diritto riconosciuti da questa Corte di legittimità (cfr. anche Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021, Rv. 280731, secondo cui, in tema di falsità materiale, integra il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazione di una copia di un atto inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del caso concreto ed all'atteggiamento psicologico dell'agente, diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell'atto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale, rivestendo la forma tipica di un provvedimento). Trattandosi, peraltro, di atto falso recante la data del 15/3/2016, deve riconoscersi la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva secondo cui il reato in questione sarebbe prescritto, non essendo decorso il termine massimo di sette anno e mezzo di cui agli artt.157 e 161 cod. pen.. 6. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il President
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato LUDOVICI LUIGI del foro di ROMA, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40307 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 06/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. IP AU ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato il giudizio di penale responsabilità in ordine ai delitti di truffa (640 cod. pen.) e falso in continuazione (artt. 482-477 cod. pen.) espresso nei suoi confronti dalla pronuncia che aveva definito il giudizio di primo grado, riformandola solo limitatamente alla concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. 2. Il procedimento penale oggetto delle predette sentenze è stato originato da una denuncia-querela presentata dalla persona offesa D'OV AU, cugino del ricorrente, che assumeva che questo nel 2003, nel chiedergli un prestito, lo aveva indotto all'apertura di un conto corrente con apertura di credito di 35.000 euro, alla quale era seguita la consegna di tre assegni dell'importo di 5000 euro ciascuno. Nel 2005, però, era stata notificato al D'OV un decreto ingiuntivo della banca e chiesti chiarimenti al IP, questo aveva mostrato un accordo transattivo con la banca che accettava a saldo e stralcio la somma di euro 16.000. Nel 2012 era invece seguito un pignoramento immobiliare ed il IP aveva assicurato il D'OV che avrebbe fatto opposizione, poi mostrandogli la comparsa di costituzione con il timbro del Tribunale di Avezzano con il quale chiedeva l'estinzione della procedura esecutiva. La persona offesa, invece, si accorta che l'immobile era in vendita all'asta. Acquisite presso il Tribunale di Roma e quello di Avezzano copie degli atti delle procedure pendenti a suo nome, nell'ottobre del 2016 si era reso conto che la sua procura alle liti a favore del cugino era stata falsificata e che non vi era traccia dei documenti che il cugino gli aveva mostrato per rassicurarlo in quegli anni. A sostegno del ricorso il IP ha articolato cinque motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge, con riferimento all'art. 640 cod. pen. per essersi riconosciuta la truffa sulla base di una ricostruzione dei fatti alla luce della quale l'ingiusto profitto che avrebbe conseguito il IP, costituito dalla somma di euro 35.903,93, sarebbe precedente gli artifici e raggiri attribuitigli in sentenza, pur non essendovi nesso di causalità tra l'induzione in errore originata dalla condotta fraudolenta del IP e la disposizione patrimoniale del D'OV in suo favore. 2.2. Violazione di legge per non essersi riconosciuta la prescrizione intervenuta già nel 2012, avendo il D'OV compiuto nel 2006 l'ultimo atto di disposizione patrimoniale a favore del ricorrente. 2.3. Violazione di legge per non essersi riconosciuta la tardività della querela, essendo stato notificato atto di pignoramento immobiliare sin dal 2012, e risultando dalla sentenza in primo grado che il D'OV aveva mostrato una comparsa di risposta del 10/10/2013 relativa ad incarico legale che lo stesso sapeva di non aver mai conferito. 2.4. Violazione di legge, ed in particolare violazione del diritto di difesa, con riferimento al rigetto del motivo di appello con il quale si era lamentata la mancata 1 concessione. del termine a difesa, motivo disatteso dalla Corte territoriale perché generico, non avendo indicato il ricorrente quale potesse essere il vulnus derivante dal rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 17/9/2020. Rileva a tal proposito il ricorrente che a pag. 10 dell'atto di appello aveva contestato la mancata concessione dei termini a difesa all'udienza del 4/11/2019. 2.5. Violazione di legge per essersi riconoscuuta la falsità di cui agli artt. 475-477 cod. pen., nonostante la giurisprudenza di questa Corte affermi che la copia falsa di un documento inesistente non integri la falsità materiale, salvo la copia assuma l'apparenza di atto originale e per non essersi riconosciuta la prescrizione reato di falso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. E' infondato, in primo luogo, il primo motivo di ricorso, volto a sostenere l'insussistenza della truffa sul rilievo che il IP avrebbe conseguito l'ingiusto profitto costituito dalla somma di euro 35.903,93 prima di porre in essere gli artifici e raggiri attribuitigli nel capo di imputazione ed in sentenza. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, infatti, costituisce ingiusto profitto (con correlativo danno per il creditore), rilevante quale elemento costitutivo del delitto di truffa, il conseguimento mediante un inganno, da parte del debitore, nell'ambito di un'obbligazione già assunta e rimasta inadempiuta, del differimento dell'avvio delle azioni recuperatorie od esecutive ai suoi danni (Sez. 2, n, 5572 del 08/11/2011, Rv. 252537) e, in coerenza con tale principio, lo stesso capo di imputazione non ha contestato al IP l'acquisizione della somma di 35.000,00 euro, bensì di "essersi trattenuto i 35.000 euro mai restituiti alla persona offesa e senza corrisponderli alla banca, con ingiusto danno del D'OV, che si è visto pignorare la propria unità abitativa...". 2. Per le stesse ragioni è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, volto a far decorrere la prescrizione dagli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal D'OV a favore del ricorrente, e non già dagli atti attraversi i quali le somme ricevute venivano trattenute, ritardando le azioni recuperatorie: basti pensare al finto certificato della Cancelleria del Tribunale di Avezzano recante la data del 15/3/2016 menzionato anche nel capo di imputazione. 3. Quanto al terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, per consolidata ed ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081) e, senza incorrere in alcun vizio logico, la Corte territoriale ha individuato tale momento non già in quello - 28/6/2016 - in cui ha avuto "il sospetto di essere stato vittima di una truffa", bensì in quello in cui ha avuto contezza di ciò, con l'acquisizione, nell'ottobre dello stesso anno, di copia degli atti del giudizio: correttamente, pertanto, i giudici 2 di merito hanno riconosciuto la tempestività della querela proposta nel dicembre del 2016, nel pieno rispetto del termine di tre mesi posto dall'art. :
1.24 cod. pen. 4. Anche il quarto motivo del ricorso è inammissibile, in primo luogo perché tardivamente dedotto, in quanto la mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua. (Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020 Rv. 278823). Peraltro, ancora nel ricorso in cassazione il ricorrente si limita a dolersi dell'asserita illegittimità del diniego del termine a difesa, ancora senza specitcare quale sia stato lo specifico vulnus subito in conseguenza di tale diniego: le sezioni unite di questa Corte di legittimità hanno chiarito, invece, che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 11:18, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rv. 251497). 5. Anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite, la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo, però, che la copia assuma l'apparenza di un atto originale (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019 Rv. 276285 che, in motivazione, riconosce la sussistenza del reato quando comunque "la formazione dell'atto sia "idonea e sufficiente a documentare nei confronti di terzi l'esistenza di un originale conforme"), ed è proprio tale apparenza che, senza incorrere in vizio logico alcuno, è stata attribuita dalla sentenza impugnata alla falsa certificazione del Tribunale di Avezzano attestante l'estinzione della procedura esecutiva. La sussistenza del reato, pertanto, è stata riconosciuta dalla Corte territoriale nel pieno rispetto dei principi di diritto riconosciuti da questa Corte di legittimità (cfr. anche Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021, Rv. 280731, secondo cui, in tema di falsità materiale, integra il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazione di una copia di un atto inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del caso concreto ed all'atteggiamento psicologico dell'agente, diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell'atto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale, rivestendo la forma tipica di un provvedimento). Trattandosi, peraltro, di atto falso recante la data del 15/3/2016, deve riconoscersi la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva secondo cui il reato in questione sarebbe prescritto, non essendo decorso il termine massimo di sette anno e mezzo di cui agli artt.157 e 161 cod. pen.. 6. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il President