Sentenza 16 aprile 2002
Massime • 1
In tema di appalto di opere pubbliche, la speciale disciplina delle forme e dei termini impugnatori prevista dagli artt. 46 e 47 del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, si riferisce esclusivamente alle controversie di cui al precedente art. 42 - ossia a quelle "insorte fra il direttore dei lavori e l'appaltatore" a seguito delle domande (o delle riserve) che, in corso d'opera, formuli l'impresa con onere di loro iscrizione nei documenti contabili, in calce ai quali il direttore dei lavori espone le sue controdeduzioni -, le quali vanno previamente risolte in via amministrativa (a norma del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350) con provvedimento dalla notifica del quale decorre il termine perentorio di 60 giorni per proporre l'istanza di arbitrato o la domanda al giudice competente. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che fosse incorso nella decadenza di cui ai citati artt. 46 e 47 - recettiziamente richiamati nel contratto stipulato tra le parti -l'appaltatore che aveva proposto domanda al giudice ordinario a seguito del collaudo, senza che fosse insorta alcuna controversia nel corso dei lavori e senza che, conseguentemente, fosse stata attivata alcuna procedura per la soluzione in via amministrativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 5468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5468 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE COOPERATIVA MURATORI & AFFINI RAVENNA - A.C.M.A.R. SOCIETÀ COOPERATIVA a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso l'avvocato GARUTTI MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FARISELLI ROBERTO e TOGNACCI MIRCA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PORDENONE, ROLO BANCA 1473 SpA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 187/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 30/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/11/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIROI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 28 febbraio 1997 l'A.C.M.A.R. esponeva che, nel quadro di un contratto di appalto per l'esecuzione di un tratto di fognatura cittadina, il Comune di Pordenone, appaltante, dopo averle versato l'intero corrispettivo contenuto a lavori ultimati, le aveva poi richiesto con cartella esattoriale tramite la Rolo Banca la restituzione dell'importo di L. 51.209.341, che assumeva averle indebitamente corrisposto secondo quanto rilevato dal collaudatore, nell'atto di collaudo, approvato con successiva delibera consiliare non ostante le contestazioni formulate, sul punto, nello stesso atto di collaudo dalla impresa.
Ciò premesso l'attrice chiedeva accertarsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa del Comune, sul rilievo che non fosse compito del collaudatore sindacare la congruità dei prezzi pattuiti tra le parti ne' possibile all'ente locale modificare unilateralmente i prezzi pattuiti.
Con sentenza 896 del 1997, il Tribunale di Pordenone adito rigettava, però, la demanda, in quanto riteneva che l'ACMAR fosse decaduta dall'azione per non aver proposto entro il prescritto termine perentorio di giorni 60 dalla notifica del provvedimento amministrativo risolutivo della controversia, l'istanza di arbitrato, o la domanda al giudice competente di cui agli artt. 46, 47 del Cap. Gen. OO.PP. approvato con d.P.R. 1062/1963. Il successivo gravame dell'impresa veniva a sua volta, respinto con sentenza 30 marzo 1999 della Corte di Trieste. Da qui l'odierno ricorso per cassazione della stessa ACMAR. Nessuno degli intimati si è costituito in questo giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In applicazione degli artt. 46, 47 del d.P.R. 1062/1963 (recettiziamente richiamati nel contratto stipulato tra le parti), la Corte di merito ha ritenuto che "correttamente il primo giudice aveva individuato nella cooperativa il soggetto su cui gravava l'onere, a pena di decadenza, d'avviare controversia circa la quantificazione del corrispettivo dovuto per l'opera eseguita effettuata dal collaudatore". Con la conseguenza che "non avendo così provveduto, l'appaltatore il certificato di collaudo identifica l'esatto ammontare del corrispettivo dovuto senza più possibilità di contestazione". Dal che la conclusione che "quindi effettivamente la cooperativa doveva restituire al Comune di Pordenone la somma portata sulla cartella esattoriale" (poi, per altri, pagata nelle more del giudizio di appello).
2. Con i due motivi dell'odierna impugnazione - che per la loro connessione possono congiuntamente esaminarsi - denuncia la ricorrente che abbia appunto errato la Corte triestina nel ritenere in suo danno verificata la decadenza di cui ai richiamati artt. 46 e 47 (che assume, per tal profilo, violati e falsamente applicati) e sostiene che in quella decadenza avrebbe dovuto riconoscersi essere viceversa incorso il Comune, poiché era quest'ultimo, e non essa appaltatrice che aveva pretese da far valere inerenti al contratto di appalto.
3. La complessa censura, così articolata, è fondata nei limiti della sua pars negativa (esclusione della decadenza dell'appaltatrice dell'azione) e non anche di quella affermativa (asserita decadenza del Comune).
In termini di alternativa individuazione - nell'impresa appaltatrice o nel Comune appaltante - dal soggetto tenuto, nella specie, a proporre nel termine perentorio di 60 giorni l'istanza di arbitrato, o la domanda al giudice competente, ex artt. 46, 47 dpr 1062 cit., la questione è, infatti, ad avviso di questo Collegio, mal posta: non sussistendo, in realtà, nella fattispecie i presupposti applicativi - a carico, quindi, di alcune delle parti - di quella normativa.
La speciale disciplina delle forme e dei termini impugnatori, di cui hanno ritenuto di dover fare applicazione i giudici del merito, si riferisce propriamente ed esclusivamente, infatti, alle controversie insorte "fra il direttore dei lavori e l'appaltatore" a seguito delle domande (o delle riserve) che, in corso d'opera, formuli l'impresa con onere di loro iscrizione nei documenti contabili (sulla base della cui progressiva redazione si determina, per rilevamenti successivi, il corrispettivo dovuto all'appaltatore), in calce ai quali il direttore dei lavori espone le sue controdeduzioni (cfr art. 42, dpr 1063/1962, 89 r.d. 1895 n. 350). Tali controversie vanno risolte previamente con apposita istruttoria, in via amministrativa, a norma del regolamento approvato con il richiamato decreto 350/1895, per disposto del comma primo del pure già citato art. 42 dpr 1062/62. Ed è appunto "dalla notificazione del provvedimento che ha risolto la controversia in sede amministrativa che, ai sensi del successivo art. 46 dello stesso dpr 1062, decorre il "termine di 60 giorni" per proporre l'istanza di arbitrato, ovvero (ex art. 47) la domanda al giudice competente, a pensa di decadenza. Ma nella specie nessuna controversia era insorta, nel corso dei lavori, tra direttore di questi ed impresa;
non era stata conseguentemente attivata la procedura di risoluzione in via amministrativa di cui al regolamento e nessun provvedimento di reiezione di domande dell'appaltatore (iscritte nei documenti contabili, direttamente o previa formulazione di riserva) era stato adottato dalla amministrazione idoneo a fare decorrere il termine, decadenziale in questione: che perciò, dunque, nel caso in esame non poteva venire in rilievo.
Nè è prospettabile, d'altra parte, come pure adombrato in motivazione della sentenza impugnata che la pretesa restitutoria del Comune si sia "consolidata" per effetto della sua indicazione nella non impugnata delibera approvativa del collaudo.
Ed invero l'approvazione del collaudo - per la sua collocazione esterna alla fase procedimentale dell'evidenza pubblica ed interna invece alla fase (privatistica) dell'esecuzione del contratto di appalto di opere pubbliche - è ato, comunque, paritetico ("facente parti di un procedimento negoziale": così anche Cons. Stato sez. 5^, 1996 n. 1559) e non quindi atto provvedimentale, in relazione al quale possa verificarsi il fenomeno della cd. consolidazione allorché esso (ancorché invalido) non sia impugnato nel termine di legge.
4. Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione. La sentenza impugnata va per l'effetto cassato con rinvio della causa alla stessa Corte di Trieste, in diversa composizione, per l'esame nel merito della domanda dell'impresa, esclusa la sua decadenza dall'azione.
A quella Corte di demanda anche di provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2002