Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 5468
CASS
Sentenza 16 aprile 2002

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In tema di appalto di opere pubbliche, la speciale disciplina delle forme e dei termini impugnatori prevista dagli artt. 46 e 47 del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, si riferisce esclusivamente alle controversie di cui al precedente art. 42 - ossia a quelle "insorte fra il direttore dei lavori e l'appaltatore" a seguito delle domande (o delle riserve) che, in corso d'opera, formuli l'impresa con onere di loro iscrizione nei documenti contabili, in calce ai quali il direttore dei lavori espone le sue controdeduzioni -, le quali vanno previamente risolte in via amministrativa (a norma del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350) con provvedimento dalla notifica del quale decorre il termine perentorio di 60 giorni per proporre l'istanza di arbitrato o la domanda al giudice competente. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che fosse incorso nella decadenza di cui ai citati artt. 46 e 47 - recettiziamente richiamati nel contratto stipulato tra le parti -l'appaltatore che aveva proposto domanda al giudice ordinario a seguito del collaudo, senza che fosse insorta alcuna controversia nel corso dei lavori e senza che, conseguentemente, fosse stata attivata alcuna procedura per la soluzione in via amministrativa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 5468
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5468
    Data del deposito : 16 aprile 2002

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