Sentenza 9 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5057 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
! O 0 R T 1 . E A ESPULSIONE I T 1 N 1 S A . 0 505 7 / 02 / R O T T L S R L E A E D N 8 REPUBBLICA ITALIA O 9 I O - S C 3 L I - U R 6 P A IN NOME DEL S L C E E A : D A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I E R 0 S E E 4 T P . A S L M SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.18901/01 Dott. Antonio SAGGIO Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron. 11474 Dott. Walter CELENTANO Cons. Rel. Rep. Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 06/03/02 Dott. Aniello NAPPI ha pronunciato la seguente: SENTENZA а sul ricorso proposto da: NY LY elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia 28, presso l'avv. Pietro Pomanti, e rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Giancarlo Pittelli del Foro di Catanzaro - ricorrente
contro
PREFETTO di CATANZARO rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e dom.to in via dei Portoghesi 12 Roma
- intimato -
avverso il decreto 10.07.01 del Tribunale di Catanzaro. 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.03.02 dal 8 Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto * Procuratore Generale Dott.A, Golia che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO , i 545 g g O 2002 Con decreto del 28 maggio 2001 il Prefetto di Catanzaro disponeva l'espulsione di LY NK, cittadina ucraina, dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. B della L. 40/98 perché, entrata in Italia, ivi si sarebbe trattenuta senza richiedere il permesso di soggiomo. Avverso il decreto, notificatole con traduzione in lingua inglese in pari data, (stante la dichiarata indisponibilità immediata di un interprete) ha proposto ricorso 3.7.2001 la CH innanzi al Tribunale di Catanzaro. Costituitosi il Prefetto, a mezzo di funzionario delegato, l'adito Tribunale con decreto 10.7.2001 rigettava il ricorso. Nella motivazione del provvedimento il Tribunale affermava provato l'assunto del Prefetto posto che la straniera era in Italia dal 20.12.98 senza aver mai richiesto il p.d.s. и Per la cassazione di tale decreto la straniera ha proposto ricorso articolando tre motivi e notificando l'atto il 13.07.01. L'intimato Prefetto di Catanzaro, con la rappresentanza dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha depositato atto di costituzione 13.9.01 ai fini di eventuali difese orali. Nessuno è comparso alla fissata udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso, inaccoglibili essendo le censure nelle quali esso si articola, deve essere respinto. Con il primo motivo la CH denunzia violazione dell'art. 13 comma 7 del D.Leg. 286/98 per avere il Tribunale omesso di ricercare la prova della effettiva impossibilità per la Questura di tradurre il decreto espulsivo in lingua ucraina, impossibilità solo affermata nella notificazione. La sintetizzata doglianza, che sostanzialmente addebita al primo Giudice una omissione di indagine istruttoria, è del tutto priva di decisività e, come 2 tale, va respinta. Nella giurisprudenza di questa Corte, formatasi assai di recente con riguardo all'interpretazione della portata dell'obbligo di cui al comma 7° dell'art. 13 del T.U. sull'immigrazione, è indubbiamente ripetuta l'affermazione per la quale l'obbligo dell'Autorità adottante l'espulsione di tradurre la copia notificanda del decreto nella lingua conosciuta dall'espellendo è derogabile le volte in cui la stessa Autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate (inglese o francese o spagnolo), in difetto del chè il vizio attingente l'atto non verrebbe sanato dal raggiungimento dello scopo consistente nella tempestiva proposizione и dell'opposizione (Cass. 16032/01 - 13817/01 - 12581/01- 12350/01 9264/01). E se l'indicata attestazione e specificazione di “impossibilità" è condizione necessaria perché il decreto di espulsione sia immune dal vizio di nullità sotto il versante del suo requisito di esternazione, essa è anche condizione sufficiente per la sua validità, null'altro essendo richiesto alla Amministrazione dal richiamato art. 13 comma 7 (che, sintomaticamente, non specifica affatto i casi di impossibilità od i parametri generali alla quale essa va ragguagliata) men che meno essendo ipotizzabile che il Giudice del merito svolga, al proposito un sindacato sulle possibilità concrete di effettuare immediate traduzioni e quindi sulle scelte organizzative della P.A. Orbene, e su queste premesse, rilevato che è lo stesso ricorrente a dar atto nel ricorso della attestazione effettuata dal Questore nel testo del decreto notificato in inglese circa l'impossibilità di reperire nell'immediato un 3 traduttore in ucraino, ne consegue con evidenza la assenza di decisività di una indagine che al proposito il Tribunale avrebbe dovuto svolgere. Con il secondo motivo del ricorso viene quindi denunziata violazione della regola sull'onere della prova per avere il Tribunale basato su mere congetture l'accertamento della data di ingresso in Italia della straniera: la censura è inammissibile perché contrappone ad una valutazione espressa dal Tribunale, e fondata su un dato di fatto, la propria affermazione che tende a svalutarne non già la logica bensì la sola persuasività, in quanto frutto di "congetture". Altrettanto inammissibile è la censura, posta nel terzo motivo, di assenza di motivazione del decreto di espulsione, formulata senza neanche addurre di averla proposta al Tribunale ricevendo, o non ricevendo, statuizioni sul punto: e pare appena il caso di rammentare che l'impugnazione in questa sede proposta non può riguardare altro che il provvedimento del Giudice di merito e non certo quello amministrativo da tal Giudice a suo tempo sindacato. La assenza di alcuna attività defensionale dell'intimato Prefetto dispensa O 0 T 1 A I dal provvedere sulle spese. . T R 1 S E 1 I N . O A T L R L
P.Q.M.
R T E A S D 8 E O N 9 La Corte di Cassazione, - C O I I 3 - S R L 6 A U C L P rigetta il ricorso. S E A E D E : S A 0 I Così deciso in Roma, il 6 marzo 2002 E 4 R P E . S T L A M Il Consigliere est. II Presidente u687 Aut h나 N A C R.2007 IN TA ITA S O P ERE E D ggi. JLC ZZO O ana M