Sentenza 28 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2002, n. 9476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9476 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 9 O 1 I / Z 5 4 / A . A 0 I R N 3 T REPUBBLICA ITALIANA R - . S R I . A B P G . . T E L P U R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L L B A E I A . D R B D I T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A S A E T N Oggetto I E I 1 R S N 3 I E SEZIONE TRIBUTARIA 1 E Tributaria A T S . E A N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M TA OREST0 / 0 2Dott. Frande co dente R.G.N. 12865/00 25482 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron. Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano MONACI Consigliere Ud. 28/02/02 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: IO TR, AL NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA, che li difende, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato Commissione avverso la sentenza n. 646/98 della tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 28/04/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1126 -1- udienza del 28/02/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'AYALA VALVA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con tre distinti avvisi di accertamento per gli anni 1988, 1989 e 1990, notificati il 28 aprile 1994, l'Ufficio delle Imposte Dirette di Padova accertava sinteticamente, rettificandoli in aumento, i redditi dei coniugi PI NI e RA BA. Gli accertamenti si basavano su alcune circostanze assunte come indici di capacità contributiva (possesso di una autovettura e di due motociclette di grossa cilindrata, acquisto di alcune quote azionarie, caratteristiche della residenza principale). I contribuenti presentavano separati ricorsi e la Commissione Tributaria Provinciale di Padova li riuniva e li accoglieva parzialmente ordinando all'Ufficio di rideterminare i redditi con riferimento ai risultati di una perizia giurata, prodotta in atti e relativa all'abitazione. Questa decisione, appellata dai contribuenti, veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto con sentenza in data 20 novembre 1998 / 28 aprile 1999. 2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i contribuenti PI e BA RA, NI rappresentati e difesi come da procura a margine dell'atto stesso dall'Avv. prof. Francesco D'Ayala Valva del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il medesimo, con atto notificato il 12 giugno 2000 all'Amministrazione Finanziaria dello Stato presso l'Avvocatura Generale dello Stato. I ricorrenti chiedono che la Corte annulli la sentenza impugnata ed espongono due motivi di impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione i coniugi NI- BA lapisano l'omessa pronunzia sui motivi del ricorso in appello dei contribuenti che avrebbero comportato l'annullamento degli accertamenti impugnati, nonché l'omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. Si riferivano, in proposito, sulle eccezioni relative alla inidoneità, nel caso specifico, a costituire indici di maggior reddito, dell'utilizzo di un'autovettura di proprietà di una società, e dell'acquisto, da parte del NI, di quote di un'altra società. La sentenza non avrebbe motivato su questi punti.
2. Con il secondo motivo i contribuenti de scono la violazione e falsa applicazione dell'art.38, commi quarto e seguenti, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, nonché dei decreti ministeriali da esso richiamati. Non essendo stata provata la disponibilità dell'autovettura, sarebbe stato violato l'art.38 là dove chiede che l'accertamento sintetico sia effettuato in base ad elementi e circostanze certi;
sostengono in proposito che spettava all'Ufficio la prova dell'utilizzo promiscuo delle autovettura di proprietà aziendale. Inoltre, trattandosi di un bene destinato all'attività aziendale, l'autovettura non avrebbe potuto costituire in nessun caso un indizio di maggior reddito. A questo fine l'Ufficio avrebbe dovuto dimostrare non solo l'utilizzo promiscuo dell'autovettura, ma anche che le spese per il mantenimento di essa gravavano per metà sui contribuenti.
3. Né poteva costituire indice di maggior capacità contributiva l'acquisto da parte del marito NI di quote di una società in quanto perche le stesse erano state cedute dalla moglie convivente. In subordine i ricorrenti osservano che, se si fosse ritenuto che fosse stato corrisposto il prezzo della cessione delle quote, questo smobilizzo patrimoniale, avvenuto nel 1990, giustificherebbe le spese per il mantenimento dell'auto aziendale e dell'abitazione principale: vi sarebbe perciò nullità, anche sotto questo profilo, dell'accertamento per l'anno 1990. Del resto i coniugi NI e BA avrebbero avuto la disponibilità di risparmi familiari (risultanti da un libretto di risparmio estinto nel 1988) che avrebbero comunque potuto finanziare l'operazione di acquisto delle quote.
4. Nei limiti di quanto di ragione, il ricorso è fondato e merita accoglimento. Effettivamente la sentenza impugnata menziona (a pag.5) le eccezioni dei contribuenti relative all'asserita infondatezza, quali indici di maggior reddito, in particolare, della disponibilità dell'autovettura intestata alla società., e dell'acquisto da parte del marito NI PI di un pacchetto azionario della società Emely s.n.c. La sentenza stessa, peraltro, non motiva adeguatamente su questi punti. Per quanto concerne il primo di questi punti, non risulta, per la verità, che l'Ufficio abbia allegato, e tanto meno, provato, che le spese per il mantenimento dell'autovettura fossero state sostenute dai coniugi NI e BA. Sul secondo punto i contribuenti allegano: a) che il marito NI PI aveva acquisito il pacchetto azionario della società Emely s.n.c. dalla moglie BA RA, e pertanto senza un effettivo esborso di denaro;
b) che, in ogni caso, i coniugi avevano a disposizione risparmi sufficienti per coprire l'importo del pagamento del pacchetto azionario. Se fosse vera la prima allegazione difensiva, l'operazione individuata dall'Ufficio come indice di maggiore capacità contributiva non costituirebbe un vero e proprio acquisto, ma piuttosto un cambio di intestazione tra moglie e marito. Per la verità i ricorrenti non spiegano in alcun modo le ragioni che le avrebbe indotto a porre in essere un negozio giuridico di questo genere, ma è anche vero che la sentenza di merito non ha esaminato, neppure per smentirle, queste allegazioni difensive dei contribuenti. Se queste allegazioni risultassero esatte in linea di fatto, l'acquisizione del pacchetto azionario da parte del NI non comporterebbe la prova (e neppure l'indizio) che quest'ultimo abbia guadagnato la somma corrispondente (anche se l'effettuazione di un'operazione di cambio di intestazione tra moglie e marito, se non adeguatamente spiegata, lascia presumere pur senza costituire - - il suonecessariamente una prova di maggiori redditi inserimento all'interno di un contesto di altre operazioni di carattere speculativo).
5. Le allegazioni difensive dei contribuenti, in particolare sul fatto che non erano loro a sostenere direttamente о indirettamente le spese per il mantenimento dell'autovettura, e sull'altro punto della mancanza di esborso di denaro in occasione dell'acquisizione del pacchetto azionario Emely da parte NI, si inseriscono all'interno della controversia come elementi decisivi concernendo la prova liberatoria che i contribuenti possono offrire di fronte agli elementi presuntivi inseriti nel cosiddetto "redditometro". -Non motivare sul punto così come, per la verità, non ha motivato la Commissione Regionale e riportarsi semplicemente alle risultanze del redditometro significa in concreto nullificare la possibilità riconosciuta ai ricorrenti di fornire prove contrarie rispetto a quelle risultanze indiziarie. E' vero che, di regola, il giudice non è tenuto a rispondere su tutte le eccezioni e le argomentazioni proposte dalle parti (e che possono risultare superate dagli argomenti effettivamente svolti nella sentenza); nel caso di specie, la reiezione delle eccezioni dei contribuenti, e delle prove liberatorie in esse contenute, costituisce parte integrante del ragionamento in base al quale si può sostenere la validità delle presunzioni conseguenti all'utilizzazione degli indici di capacità contributiva indicati nei decreti ministeriali Si trattava, perciò, di punti decisivi della controversia su cui la Commissione Tributaria Regionale era tenuta a motivare adeguatamente (e non come ha fatto con una motivazione meramente apparente). C Occorre rimettere la causa al giudice del merito perché riesamini le eccezioni, sopra indicate, dei contribuenti, e motivi su di esse.
6. E' fondato, di conseguenza, e deve essere accolto, il primo motivo di impugnazione sul difetto di motivazione, mentre rimane assorbito il secondo motivo. Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Francesco Cristarella Orestano) (dr. Stefano Monaci) when IL CANCELLI NG Awald Glou Amaid Gesang 28 GTU 2002 G 7 A