Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2001, n. 10388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10388 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
یا IN 10388 /01 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Выводом contratti SEZIONE TERZA CIVILE - Odempimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Angelo GIULIANO - R.G.N. 15511/98 VITTORIA Rel. Consigliere Cron. 23004 Dott. Paolo Rep. 3483 Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 18/05/01 MANZO Consigliere Dott. Gianfranco www CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L.000 || 3.0 LUG. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE BASIRICO' GASPARE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONE XIII 464, presso lo studio dell'avvocato ANCELLERIA ANTONINO NICOLO' BONTEMPO, difeso dall'avvocato VITTORIO CANGEMI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
PA SA VED AN IN PROPRIO E NO DI ESERCENTE LA POTESTA SULLA MINORE AN MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA PZA DELLA LIBERTA 201 presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI MANFREDONIA, difesa 2001 dall'avvocato VINCENZO ORLANDO, giusta delega in atti;
967 -1- 1 1 controricorrente avverso la sentenza n. 509/97 della Corte d'Appello di PALERMO, Sezione II Civile, emessa il 17/01/97 e depositata il 12/06/97 (R.G. 406/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Pierluigi MANFREDONIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il tribunale di Trapani, con sentenza del 28.12.1994, 1. - pronunciava sulla domanda di condanna all'adempimento che s AS RI aveva proposto con la citazione notificata il 5.10.1984. Il tribunale accertava che era stato PE NI, il convenuto, ad aver chiesto in affitto all'attore una pala meccanica ed accoglieva la domanda volta a che egli fosse condannato a pagarne il corrispettivo, nella somma richiesta di L. 14.720.000, aumentata di rivalutazione ed interessi dal marzo 1983, epoca dell'accordo. Perveniva a tale conclusione dopo aver valutato le dichiarazioni rese dalle persone fatte interrogare come " testimoni ed elementi desunti da altro processo svoltosi tra le parti. Riteneva, in particolare, che, sebbene la moglie del convenuto, MA AN, ed altra persona, TO GI, avessero costituito tra loro la società Deltahouse per fabbricare pannelli in cemento precompresso, l'attività veniva svolta direttamente dal NI;
considerava poi che la pala era stata vista in funzione nel cantiere della società. - La decisione è stata riformata dalla corte d'appello 2. di Palermo con sentenza del 12.6.1997. La corte ha rigettato la domanda. 3 На ritenuto che l'attore non aveva provato che la proposta di prendere in affitto la pala gli fosse stata fatta dal convenuto. Ha osservato che il testimone PA, oltre ad avere riferito circostanze apprese dall'attore, quanto alla consegna della pala aveva dichiarato cose che non collimavano con quelle dette dagli altri due testimoni, che erano d'altro canto in contrasto tra loro. Non era stato in particolare provato che a chiedere in affitto la pala fosse stato il convenuto, perché, mentre il teste SP, aveva detto che la pala era stata chiesta da NI, ma aveva poi riferito d'averla vista in funzione nel cantiere del GI, che poi l'aveva restituita, questi, sentito dal canto suo come testimone, aveva appunto dichiarato che a richiedere in affitto la pala era stato lui e lo aveva fatto per la società. Non v'era d'altra parte prova del fatto che la fosse AN, che della società era socia accomandante, prestanome del marito, il NI, né che questi si una fosse mai ingerito nella gestione della società. 3. - AS RI ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 24.7.1998, al quale ha resistito MA AN ved. NI, con controricorso del 16.10.1998, illustrato da memoria. Motivi della decisione 1. Il ricorso non espone in modo specifico i motivi di illegittimità della decisione con l'indicazione delle morme di diritto su cui si fondano. Lamenta che la corte d'appello sia incorsa in un equivoco nel leggere le dichiarazioni del testimone PA;
non abbia rilevato che tali dichiarazioni coincidevano con quelle del testimone SP sul punto che la pale fosse stata prelevata dal convenuto NI;
si sia sottratta al dovere di scegliere tra dichiarazioni contrastanti per stabilire quali fossero vere e quali false;
non abbia considerato che da documenti prodotti in altro processo emergeva che con il convenuto NI era intercorso un rapporto molto complesso ed articolato. La cassazione della sentenza appare essere stata così richiesta per vizi di difetto di motivazione. I quali però non sussistono. La corte d'appello, a proposito delle dichiarazioni del testimone PA, non ha detto che egli aveva riferito solo circostanze apprese dall'attore, ma che mentre aveva dichiarato d'aver assistito alla consegna della pala, su chi l'avesse chiesta aveva riferito quanto gli aveva detto l'attore. E questo corrisponde a ciò che risulta dal processo verbale dell'udienza in cui lo PA venne interrogato. 1 05 La corte d'appello avrebbe bensì potuto convincersi del fatto che talune delle dichiarazioni rese dalle persone interrogate come testimoni erano corrispondenti al vero ed altre no, almeno in parte. Ma non essere pervenuta a formarsi tale convincimento costituisce uno dei possibili risultati del potere e dovere prudentedel giudice di merito di valutare con apprezzamento le prove proposte dalle parti (art. 116 cod. proc. civ.). E la corte ha spiegato che sulla decisiva circostanza di chi fosse stato a chiedere la pala e quindi a concludere contratto le dichiarazioni con l'attore il relativo dei testimoni SP e GI erano risultate in contrasto tra loro: ed anche questo corrisponde a ciò che risulta dai processi verbali in cui le dichiarazioni dei testimoni sono state riportate. Quanto infine al complesso rapporto intervenuto tra al quale si è inteso riportare l'attore ed il convenuto - quello che ha dato occasione alla causa - nelle difese svolte in appello dall'attuale ricorrente non se ne è fatto cenno né l'argomento è stato sviluppato nel ricorso con il necessario corredo di richiami al contenuto delle prove che avrebbero dovuto essere prese in considerazione ed avrebbero potuto logicamente imporre una diversa decisione. 2. - Il ricorso è rigettato. 6 essere dichiarate 3. - Le spese di questo grado possono come già è stato fatto per i precedenti gradi compensate, di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti costituite. Così deciso il giorno 18 maggio 2001 in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Il Presidente. Il relatore ed estensore Армфак -co silfrie pase 109T 250.000 456T 10000 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista TOT 290.000 0 :0 6 Depositata in Cancelleria T G O oggi, li 77 -30106 2001- P 55, IL CANCELLIERE C1 1 Giovanni Giambattista AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in d1 SET. 200 Serie 4 late 155.77 al 105956 (STO CENTOCINA VANTAGiNQUE /71 Area Servizi FILIPPO) Respons e Giudiziari 10 (Dr. MACCICHINI