Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2010, n. 19565
CASS
Sentenza 9 marzo 2010

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In tema di misure cautelari, la prescrizione (art. 283 cod. proc. pen.) di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione è preordinata a vietare all'indagato di dimorare in un determinato luogo, inteso come territorio del comune di dimora abituale al fine di assicurare un controllo più efficace nel territorio di una frazione del comune o nel territorio di un comune viciniore. Ne deriva che è illegittimo il provvedimento che applichi la misura di cui all'art. 283 cod. proc. pen. al fine di vietare all'indagato di accedere in alcuni specifici edifici, trattandosi di finalità cui è preordinato l'art. 290 cod.proc.pen. che disciplina il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali, inapplicabile nella specie trattandosi dell'attività di dipendente di una società. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale del riesame ha confermato la misura, sostituita alla originaria misura carceraria, del divieto di accesso nei locali del Casinò nei confronti di un "croupier").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2010, n. 19565
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19565
    Data del deposito : 9 marzo 2010

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