Sentenza 9 marzo 2010
Massime • 1
In tema di misure cautelari, la prescrizione (art. 283 cod. proc. pen.) di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione è preordinata a vietare all'indagato di dimorare in un determinato luogo, inteso come territorio del comune di dimora abituale al fine di assicurare un controllo più efficace nel territorio di una frazione del comune o nel territorio di un comune viciniore. Ne deriva che è illegittimo il provvedimento che applichi la misura di cui all'art. 283 cod. proc. pen. al fine di vietare all'indagato di accedere in alcuni specifici edifici, trattandosi di finalità cui è preordinato l'art. 290 cod.proc.pen. che disciplina il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali, inapplicabile nella specie trattandosi dell'attività di dipendente di una società. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale del riesame ha confermato la misura, sostituita alla originaria misura carceraria, del divieto di accesso nei locali del Casinò nei confronti di un "croupier").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2010, n. 19565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19565 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 09/03/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 299
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 37417/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FE IO N. IL 09/05/1974;
avverso l'ordinanza n. 663/2009 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA, del 09/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'indagato avvocato Ricco Giovanni, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
L'analisi, compiuta anche a mezzo di un consulente tecnico, di alcune videoregistrazioni effettuate dalla direzione del casinò di Sanremo ed inviate alla Procura della Repubblica di Sanremo, avallate, secondo l'Accusa, dall'esito di intercettazioni telefoniche ed osservazioni di polizia giudiziaria, ponevano in evidenza che nel predetto casinò alcuni croupier, RA AU ed NE EN, in accordo con un cliente, AN IO, cambiavano a quest'ultimo fiches dandogliene altre di importo maggiore;
la somma in tal modo lucrata veniva divisa tra i tre, e forse anche tra altre persone, tra le quali PE CC, controllore comunale, e VA, capo - tavolo. Per tali fatti, ripetuti nel tempo e che grave danno avevano arrecato alle casse del casinò e, quindi, anche alle casse comunali, i magistrati dell'Accusa ipotizzavano i reati di associazione per delinquere - NE, AN e RA - e di furto pluriaggravato.
Con ordinanza emessa in data 15 settembre 2009 il GIP presso il Tribunale di Sanremo applicava a RA AU, indagato per i predetti reati, la misura cautelare della custodia in carcere. Prima che il Tribunale decidesse sulla istanza di riesame, il GIP, con ordinanza del 6 ottobre 2009, ridimensionata la vicenda, revocava la misura custodiale ed applicava al RA il divieto di accesso nei locali del Casinò ed il divieto di esercitare l'attività di croupier.
Il 9 ottobre 2009 il Tribunale del riesame di Genova rilevava che non poteva ritenersi sussistente la gravità indiziaria in ordine al delitto di partecipazione ad una associazione per delinquere;
riteneva che, invece, era ravvisabile il delitto di furto pluriaggravato così come contestato, precisava che non era consentita l'applicazione cumulativa di misure cautelari personali e disponeva l'annullamento della ordinanza impositiva del GIP con riferimento al delitto di associazione per delinquere, la conferma per quanto riguarda il furto aggravato del divieto di accesso al Casinò, misura sostituita alla originaria misura carceraria dalla ordinanza del GIP del 6 ottobre 2009, e l'annullamento della misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività di croupier di cui alla predetta ordinanza di modifica dell'originario provvedimento cautelare.
Con il ricorso per cassazione RA AU deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione perché la disposizione di cui all'art. 283 c.p.p. è stata utilizzata al fine di impedire l'accesso del RA al luogo di lavoro e, quindi, per raggiungere illegittimamente la finalità, non perseguibile nel caso di specie, prevista dall'art. 290 c.p.p.. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da RA AU sono fondati.
In effetti il Tribunale ha correttamente ritenuto che non fosse applicabile nel caso di specie il divieto di esercitare una professione, non rientrando l'attività di dipendente di una società nella previsione dell'art. 290 c.p.p.. Tuttavia il Tribunale per ottenere il risultato di impedire la ripresa del suo lavoro alle dipendenze del casinò ha imposto al RA il divieto di accesso al casinò di Sanremo ai sensi dell'art. 283 c.p.p.. Quindi per raggiungere le finalità previste dall'art. 290 c.p.p., non perseguibili nel caso di specie, il Tribunale ha fatto ricorso ad altra norma - l'art. 283 c.p.p. -, la quale, però, non consentiva di adottare il provvedimento impugnato, nel senso che non è consentito vietare di frequentare uno specifico edificio ai sensi dell'art. 283 c.p.p.. L'art. 283 c.p.p., infatti, disciplina il divieto o l'obbligo di dimora in un determinato luogo.
Il determinato luogo si individua, come risulta dal comma secondo dell'art. 283 c.p.p., nel territorio del comune di dimora abituale,
o, come precisa tale disposizione, al fine di assicurare un controllo più efficace, nel territorio di una frazione del comune o nel territorio di un comune viciniore.
Insomma si vuol dire che l'art. 283 c.p.p. è stato concepito per imporre all'indagato, o per vietare allo stesso, di dimorare in un luogo determinato, inteso questo sempre come territorio del comune di dimora abituale, e non può essere utilizzato per vietare all'indagato di accedere in alcune strade o addirittura in alcuni e specifici edifici.
Se cosi non fosse, non si capirebbe per quale ragione il legislatore ha introdotto l'art. 282 bis c.p.p. che consente al giudice di disporre l'allontanamento dalla casa familiare e non avvicinarsi ad alcuni luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Ed, infatti, secondo la interpretazione che dell'art. 283 c.p.p. ha fornito il Tribunale, a prescindere dall'utilizzo dell'istituto di cui all'art. 283 c.p.p. per raggiungere le finalità previste da quello di cui all'art. 290 cp.p., non utilizzabile nella specie, le finalità propostesi dal legislatore con la introduzione, con la L. 4 aprile 2001, n. 154, art. 1, dell'art. 282 bis si sarebbero già
potute conseguire con l'utilizzo delle disposizioni previste dall'art. 283 c.p.p.. Proprio la introduzione della nuova normativa legittima, quindi, la restrittiva interpretazione proposta dell'art. 283 c.p.p., non solo opportuna ma necessaria, peraltro, quando si tratta, come nel caso di specie, di applicazione di misure cautelari personali. Si impone, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova, che si atterrà al principio di diritto dinanzi enunciato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010