Sentenza 21 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12318 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 2 3 1 8 / 0.3 REPUBBLICA ITALIANA - 12 IN NOME DEL PO OLOT ALIAN LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 313/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 26200 - Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere Ud. 07/03/03 Dott. Gabriella COLETTI Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N TE NZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S., - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA + SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
JUST ERTA ANTONIA, FERRARESE GIULIA, già elettivamente domiciliate in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo dell'avvocato SALVATOTRE CABIBBO, che le 2003 studio rappresenta e difende, giusta delega in calce alle 1385 -1- copie notificate del ricorso, e da ultimo d'uffico presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- resistenti con mandato avversO la sentenza n. 349/00 del Tribunale di GORIZIA, depositata il 28/09/00 R.G.N. 20/99; ---- relazione della causa svolta nella pubblica udita la udienza del 07/03/03 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. 313/01 RILEVATO IN FATTO che la sentenza in epigrafe, respingendo l'appello dell'INPS avverso la - decisione di primo grado, ha confermato (in favore delle appellate ES IU e JU TA TO) la cumulabilità di rendita INAIL ai superstiti e riversibilità di pensione di vecchiaia INPS, stante la ritenuta inapplicabilità, in tale ipotesi, del divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge n.335 del 1995; che l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di détta norma, nonché dell'art. 1, c. 2, del d.l. 24 novembre 2000 n.346 e dell'art. 7 legge 23 dicembre 2000 n.338, mentre le parti intimate hanno depositato procura;
CONSIDERATO IN DIRITTO che l'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995 n.335 (per quanto interessa) dispone:"Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, fino a concorrenza della rendita stessa"...; che il divieto di cumulo trova applicazione quando i due benefici abbiano il medesimo ed immediato presupposto nel decesso della persona a causa di infortunio o malattia professionale;
Fee 3 che perciò esso non riguarda i trattamenti di riversibilità della pensione di vecchiaia, originata dal versamento dei contributi e dall'età dell'assicurato, con la conseguenza che, sebbene la morte dell'assicurato sia stata determinata dalla malattia o dall'infortunio indennizzati con rendita INAIL, i superstiti dell'assicurato possono cumulare il trattamento di riversibilità della pensione di vecchiaia con la rendita INAIL, del pari già cumulabili dal beneficiario diretto;
che l'obiettivo di contenere la spesa previdenziale", di cui parla l'Istituto ricorrente, non può realizzarsi discriminando i superstiti del lavoratore colpito da infortunio o malattia professionale, poiché ciò contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 Cost. (v. Cass. 22 dicembre 2000 n.16129); che nella specie non rilevano le innovazioni apportate in materia dall'art. 1, comma 2, d.l. 24 novembre 2000 n.346 (i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 78, comma 33, 1. 23 dicembre 2000 n.388), dall'art. 78, c. 20, della citata legge n.388 del 2000 e dall'art. 73, comma 1, di questa stessa legge, innovazioni in virtù delle quali il divieto di cumulo per i superstiti ora più non sussiste neppure in ipotesi di trattamenti di riversibilità originati dallo stesso evento invalidante determinativo della rendita INAIL (v. Cass. 20 dicembre 2001 n.16105 e 3 giugno 2002 n.8028, che però considerano solo l'art. 73, c. 1, della legge n.388 del 2000); che il ricorso deve quindi essere rigettato, senza alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in quanto le parti intimate si sono limitate al deposito della procura (v. Cass. 4 febbraio 1994 n.1553 e successive conformi).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.x fey ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N: 533 Così deciso, in Roma, il 7 marzo 2003 Étine per Il Presidente Il Cons. est. Florists ficciclivell. IL CANCELLIERE Gob ranco Depositato in Cancelleria A M E oggi, 21 AGO. 2003 R P U S IL CANCELLIERE zauco