Sentenza 17 maggio 2002
Massime • 1
In tema di infortunio "in itinere" (nel regime precedente alla riforma di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38), il requisito della "occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal "rischio elettivo", intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. Ne consegue che, allorquando l'utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, si configura un rapporto finalistico o strumentale, tra l'attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e luogo di lavoro, e viceversa) e l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sè è sufficiente ad integrare quel "quid pluris" richiesto per la indennizzabilità dell'infortunio "in itinere". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la indennizzabilità dell'infortunio occorso ad una lavoratrice che, mentre tornava alla propria abitazione al termine della giornata lavorativa, attraversando la strada sull'apposito passaggio pedonale, era stata investita da un'automobile).
Commentario • 1
- 1. L’infortunio in itinere: rassegna giurisprudenzialeRinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2012
Nozioni generali e definizione Prima di esaminare alcune delle pronunce che si sono occupate del c.d. infortunio in itinere occorre effettuare alcune considerazioni di ordine generale, anzitutto definendo l'istituto di cui trattasi. Per infortunio in itinere si intende l'infortunio che occorra al lavoratore sul percorso per andare al lavoro o durante uno spostamento per ragioni di lavoro. La definizione normativa è contenuta nell'art. 12 del d.lgs. 38/2000, il quale dispone che: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2002, n. 7222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7222 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IC IS, domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Garlatti con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre, n. 144, presso gli avvocati Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano n. 6844 in data 14 luglio 1999 (R.G. 945/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.1.2002 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv. Garlatti e Rita Raspanti per delega dell'avv. Catania;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Milano ha confermato, respingendo l'appello, la sentenza con la quale il Pretore della stessa sede aveva giudicato infondata la domanda proposta da IS RS nei confronti dell'Inail, diretta ad ottenere l'accertamento della natura lavorativa dell'infortunio occorsole data 11 novembre 1996 e la condanna alle conseguenti prestazioni assicurative. La RS era stata investita da un veicolo mentre attraversava la strada servendosi dell'apposito passaggio pedonale ed il fatto era accaduto alle 18,30, mentre faceva rientro nella propria abitazione al termine della giornata lavorativa presso la Bracco SpA di cui era dipendente.
Il Tribunale ha ritenuto dovesse escludersi l'occasione di lavoro, perché l'infortunio in itinere, che per definizione si colloca fuori dell'ambito dell'attività lavorativa in senso stretto, in tanto può nondimeno considerarsi avvenuto "in occasione di lavoro" in quanto il percorso seguito dal lavoratore da o per il luogo di lavoro lo esponga ad un rischio specifico ed aggiuntivo rispetto a quello che affronta il comune cittadino, mentre nella specie il tragitto da compiere non era particolarmente pericoloso, trattandosi di attraversamento pedonale dotato di semaforo e agevolato da piazzola spartitraffico.
La cassazione della sentenza è chiesta da IS RS con ricorso per un unico motivo, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Resiste l'Inail con controricorso. Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli art. 2, 66, 68 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1995, n. 1124 e dell'art. 118 c.p.c.; violazione dei principi generali in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione. Si sostiene che il Tribunale, una volta accertata la sussistenza del rapporto finalistico o strumentale del rischio con la prestazione lavorativa, non poteva poi negare l'esistenza del quid pluris specificante quale condizione per l'indennizzabilità, essendo emerso in fatto che l'infortunio si era verificato nell'ambito del normale percorso di ritorno a casa dopo il lavoro, percorso che necessariamente comprendeva l'attraversamento di un incrocio caratterizzato da intenso traffico.
La Corte giudica il ricorso fondato.
Nella situazione di carenza di una specifica regolamentazione legislativa dell'ipotesi dell'infortunio cd. in itinere, vi è stata una risalente e complessa elaborazione giurisprudenziale. La giurisprudenza della Corte ha, in un primo tempo, ritenuto che il nesso di occasionalità cui si riferisce la legge (certamente ben più ampio e comprensivo di quello di causalità) presuppone non tanto una correlazione meramente cronologica o topografica ovvero un collegamento marginale tra prestazione di lavoro ed evento dannoso, bensì richiede che questo evento dipenda dal rischio specifico inerente ad un atto intrinseco della prestazione stessa o comunque strettamente connesso al compimento di questa ed alla realizzazione della sua finalità (tra le molte, cfr. Cass. 7 febbraio 1985 n. 959, 2 marzo 1991 n. 2195, 19 ottobre 1995 n. 10869, 9 novembre 1995 n. 11683). E più specificamente ha distinto, al riguardo, in contrapposizione al rischio comune o generico gravante sul lavoratore come su ogni altra persona, un rischio specifico (proprio) insito nello svolgimento delle mansioni tipiche a lui affidate, ed un rischio pur sempre specifico (ma improprio) inerente ad attività accessorie, ma immediatamente e necessariamente connesse o strumentali, allo svolgimento di quelle mansioni (tra le molte, Cass. 7 marzo 1986 n. 1527, 19 febbraio 1988 n. 1745, 7 gennaio 1982 n. 80,
30 maggio 1995 n. 6088). Sulla base di tali enunciazioni generali si è ritenuto indennizzabile l'infortunio in itinere allorquando l'attività strumentale e preparatoria (anteriore ovvero successiva alla vera e propria prestazione lavorativa), costituita dall'azione di spostamento sul territorio eseguita nel compiere il percorso tra abitazione e luogo di lavoro, sia obbligata perché indispensabile ai fini dell'espletamento della suddetta prestazione, e venga posta in essere con modalità e caratteristiche tali per cui il generico rischio della strada, al quale sono indistintamente esposti tutti gli utenti della stessa, risulti incrementato e aggravato in ragione di un quid pluris specificante, necessitato e collegato, appunto, alla esecuzione del lavoro e tale da gravare sul lavoratore in quanto tale (cfr. Cass. 19 gennaio 1998 n. 455, 24 novembre 1997 n. 11746, 1 settembre 1997 n. 8269, 6 agosto 1997 n. 7259, 9 giugno 1995 n. 6531). Al riguardo, giova pure richiamare quanto precisato sul punto dalla Corte costituzionale là dove - nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. n. 1124/1965 sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione sotto il profilo della mancata previsione di un obbligo di assicurazione per il lavoratore che sia costretto da ragioni oggettive all'uso del proprio autoveicolo per raggiungere il posto di lavoro - ha affermato che "indennizzabilità dell'infortunio in itinere è un prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore sia soggetto in ragione della natura o delle modalità delle mansioni dedotte in contratto" e che "il rischio della strada, incombente sul lavoratore durante il tragitto dal luogo di residenza al luogo di lavoro, è coperto dalla assicurazione solo se direttamente determinato e quindi reso specifico, dalla prestazione di lavoro" (Corte cost. 3 ottobre 1990 n. 429). Nell'indagine, poi, volta ad identificare e definire quel quid pluris specificante il rischio dell'assicurato nell'infortunio in itinere, particolarmente nel caso - ricorrente nella specie - in cui la distanza tra abitazione e luogo di lavoro sia percorsa a piedi la giurisprudenza della Corte ha in passato seguito l'orientamento - cui ha aderito l'impugnata sentenza - secondo il quale l'elemento specificante il suddetto rischio va individuato in situazioni attinenti alla reale conformazione e quindi alla ubicazione, alla struttura o comunque a peculiarità caratterizzanti materialmente quel determinato percorso - da seguire necessariamente ed in via esclusiva per raggiungere il posto di lavoro - tali da differenziare detto percorso, per obiettive particolarità, dalle vie di comunicazione solitamente prescelte dalla generalità degli utenti, e tali quindi da connotare e distinguere il percorso stesso per la presenza di obiettivi rischi e pericoli diversi dal rischio generico dell'attività di locomozione cui sono assoggettati gli utenti delle ordinarie vie di comunicazione (cfr., sostanzialmente in tal senso, Cass. 7 settembre 1974 n. 2438. 19 maggio 1978 n. 2488, 2 marzo 1985 n. 2050, 12 ottobre 1987 n. 7541). Peraltro, in altre decisioni, il detto elemento aggravante (il quid pluris), specificante il rischio proprio dell'infortunio in itinere, è stato ravvisato, non solo nell'ipotesi di obiettive caratteristiche di pericolosità del percorso esclusivo conducente al posto di lavoro, ma anche nell'ipotesi in cui ricorrano peculiarità di situazioni che, pur potendo teoricamente riguardare la generalità degli utenti della strada, si verifichino in occasione di particolari e inconsuete circostanze di tempo implicanti un rischio aggravato che l'assicurato è obbligato ad affrontare proprio per le necessità dovute all'espletamento del suo lavoro;
così come nel caso in cui l'assicurato sia obbligato anche in ragione dell'orario di lavoro a percorrere un tratto di strada in ore notturne o con scarsa visibilità, ovvero in condizioni meteorologiche avverse e particolarmente negative, e sia quindi sottoposto per precise esigenze lavorative ad un rischio di infortunio maggiore ed aggravato rispetto a quello affrontato normalmente, nell'uso consueto della strada, dalla generalità degli utenti (cfr. Cass. 28 novembre 1998, n. 12122). Ma, negli indirizzi espressi nelle più recenti decisioni, si è ritenuto - dando specifica rilevanza alla previsione della mera "occasione" (di lavoro), quale presupposto dell'indennizzabilità - che il lavoro preso in considerazione dalla legge in quanto espone il lavoratore al rischio, costituisce esso stesso, in definitiva, "fattore occasionale" del rischio tutelato;
e, più precisamente, che il requisito della "occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro - come detto - il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal "rischio elettivo" intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. Corollario di tali enunciazioni è che, allorquando l'utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, particolarmente ove la strada pubblica conduca esclusivamente ad esso e non siano dunque possibili al lavoratore scelte diverse, si configura un rapporto finalistico, o strumentale, tra l'attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione a quello di lavoro, e viceversa) e l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sè è sufficiente ad integrare quel quid pluris richiesto per la indennizzabilità dell'infortunio in itinere (Cass. 5 maggio 1998 n. 4535; 7 maggio 1998 n. 4646, 19 gennaio 1998 n. 455; 16 ottobre 1998, n. 10272; 24 ottobre 1998, n. 10582; 24 novembre 1999 n. 13097; 18 aprile 2000 n. 5063; 17 maggio 2000, n. 6431; 15 novembre 2001, n. 14227; adde, in senso sostanzialmente conforme, 28 novembre 2001, n. 15068, in motivazione).
È il descritto, più recente indirizzo, che deve essere seguito per la decisione sul ricorso.
Risulta evidente, infatti, la sua conformità alla nozione ed al significato ampi da attribuire all'espressione "occasione di lavoro" che non è fatta oggetto di alcuna delimitazione ne' di una qualche specificazione o precisazione nella disciplina posta dal d.P.R. n. 1124 del 1965 (art. 2).
L'interpretazione meno restrittiva, del resto, ha delineato un quadro normativo che è stato successivamente recepito dal legislatore, il quale con la legge 17 maggio 1999, n. 144, ha delegato il Governo (art. 55 lett. U) a dettare una specifica normativa per la tutela dell'infortunio in itinere, ponendogli come criterio direttivo il recepimento dei principi giurisprudenziali consolidati in materia;
ed il legislatore delegato, nell'attuare la delega con l'art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, si è ispirato proprio al conclusivo approdo della giurisprudenza di legittimità da ultimo ricordato, disponendo che, limitatamente alle persone assicurate (con ciò superando alcune perplessità di carattere costituzionale che avevano ostacolato l'esercizio di una delega analoga negli anni sessanta), l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
ed aggiungendo, in perfetta coerenza con i criteri della legge delega, che l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Il Tribunale, pertanto, non si è uniformato nel decidere la causa al corretto principio di diritto, come enunciato negli indirizzi più recenti della Corte (sostanzialmente coincidenti, come si è visto, con l'assetto normativo attuale, ancorché inapplicabile ratione temporis alla controversia) incorrendo nella denunziata violazione di legge.
In accoglimento del ricorso, quindi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio perché si proceda ad un nuovo giudizio sulla base del principio di diritto enunciato. 11 giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Brescia, anche in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 30 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2002