Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2002, n. 7222
CASS
Sentenza 17 maggio 2002

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Massime1

In tema di infortunio "in itinere" (nel regime precedente alla riforma di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38), il requisito della "occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal "rischio elettivo", intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. Ne consegue che, allorquando l'utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, si configura un rapporto finalistico o strumentale, tra l'attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e luogo di lavoro, e viceversa) e l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sè è sufficiente ad integrare quel "quid pluris" richiesto per la indennizzabilità dell'infortunio "in itinere". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la indennizzabilità dell'infortunio occorso ad una lavoratrice che, mentre tornava alla propria abitazione al termine della giornata lavorativa, attraversando la strada sull'apposito passaggio pedonale, era stata investita da un'automobile).

Commentario1

  • 1L’infortunio in itinere: rassegna giurisprudenziale
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2012

    Nozioni generali e definizione Prima di esaminare alcune delle pronunce che si sono occupate del c.d. infortunio in itinere occorre effettuare alcune considerazioni di ordine generale, anzitutto definendo l'istituto di cui trattasi. Per infortunio in itinere si intende l'infortunio che occorra al lavoratore sul percorso per andare al lavoro o durante uno spostamento per ragioni di lavoro. La definizione normativa è contenuta nell'art. 12 del d.lgs. 38/2000, il quale dispone che: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2002, n. 7222
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7222
Data del deposito : 17 maggio 2002

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