Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2001, n. 5891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5891 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
IN589 1/01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio IANNOTTA Presidente R.G.N. 18693/98 - 2.12682Cron. Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. 2124 Dott. GI SETTIMJ Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere- Ud. 01/12/00 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig.
5.24.one per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: -11-23.04.01 IL CANCELLIERE SPINA DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAPOSILE 10, presso lo studio dell'avvocato MAGRI G., difeso dall'avvocato GENTILE ENRICO, giusta delega in CANCELLERIA atti;
- ricorrente
contro
MU OS elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREREIRA 129 presso lo studio QUATTROCIOCCHI, difeso dagli avvocati ENZO COLACCI ed EMILIA GENTILE per CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE procura speciale del Notaio Schiavoni Joseph, Notaio A M Richia E Coba studio R 2000 in Youngstown, Ohio, del 3/11/1998, Rep. n. 0014386; P da U S peruiresistente con procura 1979 - it 2001 ANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE T avverso la sentenza n. 36/98 della Corte d'Appello di Richiesta copia esecutiva dal Sig. Confe CAMPOBASSO, emessa il 28/01/98, dep. il 5/5/18; per diritul L. 18000+ 10 11.OTT.2001.. udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. GI SETTIMJ;
udito l'Avvocato Giancarlo MAGRI, per delega dell'avv. Gentile, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Emilia Gentile, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CANCELLERIA Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. DE340645 BE134228 AW535024 BE134233 Jo_dee AU365683 $4 RO -2- 18693/98 Oggetto: rapporti tra fondi, servitù di passaggio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 3.9.84, OS AM pre- messo d'esser proprietario d'un fabbricato confinante con altro appartenente a IC PI e dolendosi che, nel- l'eseguire lavori di ristrutturazione, quest'ultimo aves- se realizzato abusivamente la copertura d'una scala e- sterna ed un balcone a distanza non legale creando anche una servitù di veduta, costruito una casupola su suolo comune peraltro già occupato con il deposito di materiali vari, chiuso con un cancello il passaggio su suolo comune retrostante i fabbricati - chiedeva che l'adito tribunale di Campobasso condannasse lo PI all'abbattimento del corpo di fabbrica realizzato а copertura della scala, all'eliminazione о riduzione delle opere costruite a distanza non legale, alla rimozione del cancello e del materiale depositato nell'area comune. Costituendosi, IC PI opponeva d'essersi limitato a ristrutturare un vecchio fabbricato;
negava di aver occupato suolo comune con materiale vario;
sosteneva essere lo spazio retrostante i fabbricati di sua proprie- tà e non avervi mai l'attore esercitato il passaggio. Con sentenza 18.11.93 il tribunale ritenuto che effettivamente il balcone e la copertura delle scale, in precedenza non esistenti, fossero stati realizzati a di- 18693/98- stanza inferiore a quella legale;
che fosse da consi- derare cessata la materia del contendere in ordine alla realizzazione della casupola ed all'occupazione di suolo comune con materiale vario%;B che non fosse stata provata l'esistenza né d'un diritto di comproprietà né d'una servitù di passaggio in favore dell'attore sull'area re- trostante i fabbricati condannava lo PI ad eseguire - gli arretramenti conformi agli artt. 905 CC (m. 1,5 per nonché alil balcone) e 907 CC (m. per la copertura) pagamento delle spese del giudizio nella misura dei 3/4. Avverso tale decisione IC PI proponeva ap- pello chiedendo la parziale modifica dell'impugnata sen- tenza. Costituendosi, OS AM contestava gli argo- menti addotti dall'appellante e spiegava appello inci-den- tale evidenziando come nella nota di trascrizione del- l'atto di compravendita 13.5.98 risultasse chiaramente il proprio diritto di passare davanti all'abitazione dello PI per raggiungere la via provinciale e come nella ri- chiesta considerata tardiva dal tribunale - di rimo- zione dei tre scalini antistanti l'abitazione dello PI ed insistenti sul suolo comune, avesse specificamente in- cluso l'eliminazione di qualsiasi altra arbitraria inno- vazione lesiva dei propri diritti. 18693/98 Con sentenza 5.5.98 la corte d'appello di Campo- basso - ritenuto che i documenti in atti comprovassero l'esistenza in favore dello AM d'una servitù di pas- saggio sul fondo PI per l'accesso alla via principale;
che la domanda relativa alla rimozione dei tre gradini fosse stata correttamente ritenuta tardiva dal primo giu- dice;
che del pari corretta fosse stata la condanna del- lo PI all'arretramento dei manufatti realizzati a di- stanza non regolamentare dal fondo dello AM;
che soltanto nella fase esecutiva il giudicante avrebbe po- tuto prendere in considerazione l'offerta d'eliminare la violazione della distanza mediante altri accorgimenti, quali l'apposizione d'uno sbarramento;
che, anche in me- rito alla copertura della scala, dovesse condividersi la decisione del giudice di prime cure d'applicare al caso di specie, l'art. 907 CC;
che i documenti in atti ed, in particolare, la nota di trascrizione dell'atto di compra- vendita 13.5.98, imponessero una diversa valutazione del- le testimonianze concernenti l'apposizione, ad opera del- lo PI, del cancello d'accesso di cui era stata chiesta la rimozione;
che il riesame delle deposizioni testimo- niali, alla luce delle risultanze documentali, rivelasse come detto cancello fosse stato, originariamente, sempre aperto ed il passaggio regolarmente consentito, onde se ne doveva considerare la chiusura come innovazione ille- 18693/98 gittima respingeva l'appello proposto dallo PI;
accoglieva parzialmente l'appello incidentale spiegato dallo AM e, per l'effetto, condannava l'appellante a rimuovere il cancello arbitrariamente apposto ed a ripri- stinare il passaggio comune;
dichiarava compensate tra le parti le spese d'entrambi i gradi del giudizio nella misura del 15% condannando lo PI alla rifusione in favore dello AM del rimanente 85%. Avverso tale sentenza IC PI proponeva ri- corso per cassazione con vari motivi. OS AM svolgeva attività difensiva alla sola udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso, nel quale difficilmente potrebbe ri- scontrarsi la necessaria conformità al disposto dei nn. 3 e 4 dell'art. 366 CPC, non merita, comunque, accoglimen- to. Come la giurisprudenza di questa Corte ha ripetu- tamente avuto occasione d'evidenziare, il ricorso per cassazione, regolato dai principi dell'autosufficienza e della preclusione, deve essere redatto: quanto all'espo- sizione delle cause genetiche e dello svolgimento della ricapitolazione chiara edcontroversia, mediante una esauriente, se pur concisa, tale da consentire l'esatta percezione delle contrapposte posizioni delle parti e 18693/98 delle decisioni al riguardo adottate dai giudici del merito;
quanto all'esposizione delle censure mosse alla sentenza impugnata, mediante motivi che presentino i caratteri della specificità, della riferibilità a capi intelligibilità, del-determinati della decisione, della la completezza, onde, con i motivi ex art. 360 n. 3 CPC, debbono essere sviluppate argomentazioni circa il modo in cui, per contrasto con la norma indicata ○ con l'inter- pretazione di essa fornita dalla giurisprudenza di le- gittimità e/o dalla prevalente dottrina, abbia avuto luogo la violazione di legge nella quale s'assuma essere incorsa la pronunzia di merito, mentre, con i motivi ex art. 360 n. 5 CPC, debbono essere indicate puntualmente le lacune, le incongruenze della motivazionele carenze, della pronunzia stessa. Tali, pur solo sommariamente richiamate, caratteri- stiche alle quali deve rispondere l'atto introduttivo del giudizio di legittimità sono, come si è premesso, diffi- cilmente riscontrabili nel ricorso in esame, i cui moti- vi, anche a voler prescindere dall'insufficienza dell'e- sposizione in fatto, difettano gravemente della dovuta specificità e, se vuolsi, anche d'un'adeguata intelligi- bilità. Con il primo motivo il ricorrente denunzia viola- zione dell'art. 277 CPC, per omessa disamina dell'ap- 18693/98 6 pello incidentale di parte appellata, partendo dal pre- supposto dell'esistenza di un passaggio solo in base ad una fotografia e ad una consulenza di parte. Insufficien- te motivazione. Accoglimento di nuove prove nel procedi- mento di appello, non richieste o avanzate nel procedi- mento di 1° grado. La corte d'appello di Campobasso ha stranamente attribuito rilevanza ad una consulenza di parte, neppure sottofirmata, rigettando la richiesta del- l'appellante di sentire almeno il perito>>. Il motivo non merita accoglimento. La prima parte è, infatti, inammissibile ex artt. 81 e 100 CPC, giacché il ricorrente fa valere un diritto altrui, quello della controparte ad impugnare l'assunta omessa pronunzia sul suo appello incidentale, e non può avere interesse alcuno all'eventuale accoglimento della censura, avendo, anzi, palese interesse contrario;
ciò cui deve aggiungersi il rilievo dell'infondatezza della censura, in quanto l'appello incidentale risulta, contra- riamente all'assunto, esaminato e deciso con suo parziale accoglimento. La seconda parte è carente, poi, della necessaria specificità e, comunque, sembra appuntarsi sull'illegit- tima utilizzazione d'un mezzo di prova che, all'esame dell'impugnata sentenza, non risulta decisivo ai fini della soluzione della controversia cui è pervenuto il 18693/98 7 giudice a quo, giacché la contestata perizia giurata co- stituisce solo uno, e neppure il più rilevante, dei plu- rimi elementi di giudizio sui quali detto giudice ha fom Adato il proprio convincimento, onde, quand' anche non si dovesse tener conto del mezzo di prova in questione, ciò nonostante non vi sarebbe ragione di mutare la decisione, idoneamente supportata com'è dagli altri concordanti mez- zi di prova. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia vio- lazione dell'art. 281 del CPC per diversa valutazione della prova testimoniale. La Corte d'Appello, nel valuta- re diversamente la prova testimoniale raccolta in primo grado, doveva disporre davanti a sé la riassunzione della prova testimoniale>>. Il motivo non merita accoglimento. Non è specificato, infatti, di quale prova testimo- niale trattisi né in qual modo se ne sia concretizzata la dedotta diversa valutazione che, peraltro, rientra nei poteri del giudice di secondo grado, cui, nei limiti del devoluto, è rimesso un iudicium novum svincolato dalle opinioni e dalle decisioni del giudice di primo grado. La fattispecie prevista e regolata dall'art. 281 ricorrente non CPC, sulla cui dedotta violazione il svolge argomentazione alcuna in diritto, attiene, d' al- tronde, al giudizio di primo grado e non a quello d'ap- 18693/98- pello;
in quest'ultimo, l'ipotesi della diversa valuta- zione delle prove da parte del giudice di secondo grado rispetto a quella operata dal primo giudice non richiede riassunzione alcuna dei mezzi, mentre disposizione analo- ga all'art. 281 è posta dalla normativa processuale con l'art. 356, epperò attiene alla diversa ipotesi in cui il collegio ritenga non di dover valutare diversamente le prove ma di non essere in grado di valutarle adeguatamen- te e di dover, pertanto, approfondire la cognizione d'e- lementi già acquisiti al processo in primo grado al fine d'un migliore accertamento della verità, facoltà discre- zionale il cui esercizio o mancato esercizio non è censu- rabile in sede di legittimità. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia dispa- rità di trattamento nel valutare la prova documentale. La parte appellante ha depositato in atti copia autentica del testamento pubblico per notar Savastano del 17.6.55 con il quale certo SC DR fu SE, disponen- do delle sue proprietà, tra l'altro, lasciava ai figli degli appezzamenti di terreno "in modo che ogni quota di fabbricato abbia la rispettiva zona di terreno". Come testimoni del testamento pubblico sono proprio AM OS e PI GI, padre del IC. La Corte d'Appello, per fugare ogni dubbio, poteva accedere alla richiesta dello PI di sentire lo AM e lo PI 18693/98 GI, che potevano risolvere la vertenza. La questio- ne è pacifica,non come indichiarato sentenza dalla Corte d'Appello, perché lo AM per comprendere un testamento pubblico ha dovuto farsi carico della sempre contestata perizia di parte. Era molto più semplice or- dinare una c.t.u. sulla quale oggi ancora si insiste>>>. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia in- sufficiente motivazione. La Corte d'Appello ha ribaltato l'esito della prova testimoniale senza dare spiegazioni, in motivazione, logiche e coerenti>>. I due motivi, dei quali si è dovuto riportare l'in- e che, per tero testo per poterne dare adeguata contezza l'analogia delle considerazioni da farsi sull'uno come sull'altro, possono essere trattati congiuntamente, non meritano accoglimento. Non si chiarisce né è dato comprendere, infatti, il nesso tra il testamento di "un certo SC DR fu SE" e la controversia in esame, né qual rilevanza possa avere la circostanza che l'una delle parti in causa ed il padre dell'altra ne fossero testimoni, né, ancora, qual vizio tipico della sentenza integri la "disparità di trattamento nel valutare la prova documentale" ed in qual modo la corte territoriale vi sia incorsa, né, in fine, se e quando ed in quali termini sia stata chiesta una consulenza tecnica. 18693/98― 10 Allorché sia denunziato, con il ricorso per cassa- zione ex art. 360 n. 5 CPC, un vizio di motivazione della sentenza impugnata per pretese incongruità e/o insuffi- cienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove in ragione d'asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, è necessario, al fine di consen- tire al giudice di legittimità il controllo sulla decisi- vità degli elementi di giudizio assuntivamente non valu- tati od erroneamente valutati, che il ricorrente specifi- chi il contenuto di ciascuna delle dette risultanze me- diante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all' occorrenza, come appunto avrebbe richiesto il caso di specie, integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all'uopo il semplice richiamo di mezzi istruttori acquisiti nella fase di merito e la prospettazione del valore probatorio di essi quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effet- tuate dal giudice di quella fase, con la sentenza impu- gnata, in ordine al complesso delle acquisizioni probato- rie e/o а quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell'adottata decisione e, tanto meno, inammissibili ri- chiami per relationem agli atti della detta precedente fase del giudizio. Nella specie, i motivi, non intesi а censurare la ratio decidendi ma solo a prospettare una diversa in- 18693/98 11 - terpretazione degli accertamenti in fatto e, quindi, già sol per questo non rispondenti ai requisiti richiesti dall'art. 366 CPC, neppure risultano adeguatamente speci- fici in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denunziano la pretesa erronea od insufficiente valutazio- ne, giacché, difformemente dai richiamati principi, vi si omette di riportare per esteso il contenuto degli atti dei quali s'assume l'erronea valutazione operandosi, in- ad essi un richiamo per relationem.vece, Non senza tenere, comunque, nel debito conto che la motivazione fornita dal giudice del merito all'adottata decisione risulta ampia e tutt'altro che illogica, basata su di una pluralità di considerazioni coordinate ecom'è coerenti, consequenziali alla dettagliata disamina dei vari elementi di giudizio agli atti, una decisione, dun- que, correttamente maturata nell'ambito dei poteri di- screzionali del giudice del merito in ordine alla valuta- ziopne delle prove ed a fronte della quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell'art. 360 n. 5 CPC, la diversa opinione soggettiva del ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa. Quanto, poi, alla consulenza tecnica della quale si censura la mancata ammissione, devesi considerare come nel formulare un motivo ex art. 360 n. 5 CPC debba il 18693/98 12 ricorrente non solo precisare e specificare, svolgendo concrete e puntuali critiche, le risultanze e gli elemen- ti di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, ma anche evidenziare, in particolare, quali fossero stati l'esatto contenuto e le finalità degli ulteriori accertamenti richiesti e non ammessi ed in quali esatti termini tale richiesta fosse stata effettua- ta, adempimento, questo, necessario sotto due distinti profili. In primo luogo, per il principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, è, infatti, condizione d'am- missibilità del motivo il consentire al giudice di legit- timità di procedere alla valutazione della decisività, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice a quo, dei mezzi di prova richiesti e non ammessi;
in secondo luogo, per il principio di preclusione, in sede di legittimità, di temi nuovi di dibattito non precedentemente affrontati nella fase di merito, le questioni relative alle richie- ste istruttorie sono ammissibili in detta sede nei limiti della loro prospettazione innanzi al giudice di quella fase e sempre che tale prospettazione e la tempestività di essa risultino, a lon volta, dalla sentenza impugnata in difetto, da censura d'omessa pronunzia ed adeguata indicazione, in ricorso, dell'atto del procedimento di 18693/98 merito in cui le richieste istruttorie erano state formu- late, ciò onde consentire al giudice di legittimità di controllare ex actis la, veridicità dell'asserzione prima ancora d'effettuare l'esame di decisività Nella specie, alla sola lettura dei motivi è evi- dente come i richiesti elementi non ne siano desumibili. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessive £ 5,020.000 delle quali £ 3.000.000 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio addì 1.12.2000. Il Presidente Janu IlKettin est. IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 80000 TO: 330000 20 APR. 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dia7 SET, 2001 4. versato £.330.00 al n.39.6.11. (lire recentobento p. # Dirigento Area Servia) (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Ani Graziari (Dr. M. RACCICHINGY