Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11518 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
7 5 IN NOME DE POPOLO ITA1 15 18 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES PRIMADI AZIONE Oggetto pagamento somma SEZIONE TERZA CIVILE di danaro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 5493/00 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 25126 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron. - Rep. 3033 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Ud. 09/05/02 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLERIA M sul ricorso proposto da: ESSEMME ASSICURAZIONE SRL, con sede in Milano, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione Dr. Stefano Mingardo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LOCCHI 6, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO PIZZI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente BRUNO FINZI, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. contro 77 per diritu BB DITTA di ASSICURAZIONI DI TA RI e C., 03AGO ZOOZERE in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra RI TA, elettivamente domiciliata in ROMA 2002 VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell'avvocato FABIO 1106 GULLOTTA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MINO SIRACUSA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6209/99 del Giudice di pace di MILANO, Sezione IX, emessa il 22/11/99 e depositata il 24/11/99 (R.G. 5794/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si rigetti il ricorso. Svolgimento del processo e Motivi della decisione 1. Il giudice di pace di Milano, con sentenza del 24 novembre 1999, ha condannato la srl Essemme Assicu- razioni a restituire alla ditta B. & B. Assicurazioni, di RI TA, la somma di lire 1.029.097, ol- indebitamente dalla tre interessi legali, trattenuta prima.
2. Il giudice di pace è giunto a questa conclusione sulla base dei documenti prodotti.
3. La srl Essemme Assicurazioni ha proposto ricorso il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata, con deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sull'onere della prova e difetto di motivazione. RI TA ha resistito con controricorso. 2 Il P.M., richiesto di rendere le proprie conclusio- ni ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., con requisi- toria scritta, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. Assicurazioni ha depositato anche La srl Essemme memoria.
4. Sotto l'apparente denuncia di violazione di nor- di diritto, con il ricorso è proposta una diversa me del rapporto sostanziale intercorso tra ricostruzione le parti. La srl Essemme Assicurazioni, infatti, non tiene conto della circostanza che il giudice di pace aveva -accertato che la sua dante causa, LO MM assicu- razioni, aveva trattenuto indebitamente la somma di lire 1.020.097 a titolo di provvigione sulla quota spettante alla Società Sun Alliance a titolo di quota premio di un contratto di assicurazione stipulato da tale società Zambon per rischi derivanti dall'esercizio di attività edilizia.
5. Nella materia, infatti, vige il principio secon- do il quale contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore a lire due milioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto ap- plicazione di una norma di legge, con ° senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) il ricor- 3 so per cassazione per violazione della legge sostanzia- le ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. è consentito soltanto in caso di inosservanza o falsa ap- plicazione della costituzione e delle norme comunita- rie, se di rango superiore a quelle ordinarie, e che la censura di difetto di motivazione non è ammessa se non quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto 109T129,11 decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi ACST 10 33 di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile TOT. 139,44 contraddittorietà della motivazione: Cass. 7 marzo 1999, n. 716/SU;
6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio debbono essere poste a carico della ricorrente in base alla regola della soc- AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 combenza. 16 GEN 2003erie .
4.. Registrato in aln. 1787 139,44
p. q. m.
(euro. CENT RUWNOVE/44 ente Area vizi La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren-p. (Dott.ss: Maria Grazia FU FO) It Responsabile Servido A udiziari te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- (Dr. M. RACC CHINI) €.
6.5.uh.. quida in oltre onorari liquidati in € 500,00. a i r D1 lle ROMA2 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- e c IA n R 2 E la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 9 a 0 L L C 0 E 2 C n N I A O maggio 2002. o a C r G t I e D a ic A it E C R s 2 Il Presidente O Luigi Francesco Di Nanni, Est. o o T t Mou n T r 0 p E e i, R e b I D m D g IL U g 4L DIRETTORE DI CANCER O Umberto cero