Sentenza 5 luglio 2002
Massime • 4
In tema di responsabilità extracontrattuale, il carattere patrimoniale del danno riguarda non solo l'accertamento di un saldo negativo nello stato patrimoniale del danneggiato ma anche l'incidenza in concreto di una diminuzione dei valori e delle utilità ( suscettibili secondo una valutazione tipica, che si riflette sul quantum risarcitorio, di commisurazione in denaro ) di cui il medesimo può disporre, costituendo il patrimonio, ai fini in considerazione, quell'insieme di beni, valori e utilità tra loro collegati sotto il profilo e mediante un criterio funzionale. Ne consegue che il carattere della patrimonialità, che attiene al danno e non al bene leso dal fatto dannoso, non implica sempre e necessariamente un esborso monetario ne' una perdita di reddito o prezzo, potendo configurarsi anche come diminuzione dei valori o delle utilità economiche del danneggiato, ( Nel caso, nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha affermato costituire danno patrimoniale risarcibile la diminuzione del valore della funzione masticatoria subita da persona in conseguenza di errato intervento dentistico, a prescindere dall'avere o meno il danneggiato sostenuto la spesa necessaria per il ripristino di tale funzione, in quanto il danno patrimoniale si verifica prima e a prescindere da detta spesa, che in effetti può anche non essere mai effettuata là dove la vittima preferisca non sostenerla e tenersi il danno ).
Il diritto al risarcimento del danno nasce con l'inadempimento o con l'illecito civile, senza che rilevi l'uso che il danneggiato faccia o possa fare della somma che gli è a tale titolo dovuta.
Il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati.
Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale è trasmissibile agli eredi.
Commentari • 8
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IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE La locuzione “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare. Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza 06-10-2021, n. 27129 (Presidente Dott. Vivaldi Roberta – Relatore Dott. SCARANO Luigi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/07/2002, n. 9740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9740 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 18024/99 proposto da
ZZ GI, NI LE, NI RU e PR NG, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Mazzini n. 114/b, presso lo studio dell'Avv. Roberto Marraffa, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Franco Cipriani come da procura a margine del ricorso.
- ricorrenti -
contro
RU IC, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Gramsci n. 54, presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Ferreri e Prof. Mario Buoncristiano che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al controricorso
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 955/99 del 28.10.1998/12.11.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06.12.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentiti gli Avv.ti Franco Cipriani e Giuseppe Santoni, quest'ultimo per delega dell'Avv. Giovanni Ferreri.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Libertino Alberto Russo che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bari accolse, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento danni proposta da ET AN nei confronti del dentista RI GL per errati interventi odontoiatrici e condannò il professionista a pagare, in favore degli eredi del AN, nel frattempo deceduto, la somma di L. 59.671.777, con gli interessi legali dalla data della decisione, nonché i due terzi delle spese di lite.
Con sentenza n. 955/99 del 28.10.1998/12.11.1998, la Corte d'appello di Bari accolse in parte sia l'appello principale del GL sia quello incidentale degli eredi del AN, e, in parziale riforma della decisione del Tribunale, condannò il GL a pagare a IO ZI nonché a EO, NO e GE AN, quali eredi di ET AN, la somma di L. 18.000.000, attualizzata alla data della sentenza di primo grado, oltre gli interessi legali da tale data, ponendo a suo carico la metà delle spese del doppio grado di giudizio, compensandole per l'altra metà.
Dopo aver ribadito la colpa grave del professionista, osservò la Corte barese, per quel che ancora interessa, che non era dovuto il risarcimento dei cd. danni per "interventi emendativi", poiché tali interventi non erano stati effettuati dal AN prima della sua morte e mai avrebbero potuto esserlo in futuro, per cui i relativi danni non potevano dirsi acquisiti al patrimonio del defunto e quindi invocabili dagli eredi. Ritenne poi non adeguata la liquidazione del danno morale e del danno biologico che conseguentemente fissò nelle maggiori somme rispettivamente di L.
8.000.000 e di L.
5.000.000. Confermò il rimborso delle spese per visita operatoria e consulenza di parte in L. 3.000.000; riconobbe il danno da ritardo nel soddisfacimento del credito determinandolo in L. 2.000.000; liquidò quindi, l'intero risarcimento in complessive L. 18.000.000, oltre gli interessi.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione IO ZI, EO AN, NO AN e GE AN deducendo due motivi di annullamento, illustrati da memoria.
RI GL ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 565 ss., 1218, 1223, 2043 c.c., nonché insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Assumono i ricorrenti che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso il risarcimento dei danni cd. "emendativi", senza considerare che gli stessi, costituendo il danno emergente derivante dall'illecito commesso dal dott. GL, dovevano ritenersi acquisiti al patrimonio del de cuius, ancorché la spesa per porvi riparo non fosse stata affrontata e non sarebbe stata mai fatta. Invero le spese per interventi emendativi rientrano tra quelle strettamente necessarie a riparare il danno, per cui il danneggiato vi ha diritto anche prima di averle sostenute e anche se poi preferisce non sostenerle e tenersi il danno. Pertanto il AN aveva diritto ad avere la somma corrispondente alla spesa necessaria per effettuate gli "interventi emendativi", e tale diritto, di carattere patrimoniale (e non personalissimo) si era trasmesso ai suoi eredi.
1.1. Il motivo è fondato.
Premesso che gli "interventi emendativi" di cui si discute sono quegli interventi ritenuti strettamente necessari e indispensabili per la rimessione in pristino della funzione masticatoria del AN a seguito dei guasti procurati dal dott. GL, va osservato che l'impugnata sentenza ha escluso la risarcibilità del danno per tali "interventi emendativi" perché, non risultando che fossero stati effettuati dal AN quando era in vita, e non potendo più essere effettuati dopo il suo decesso, non era possibile liquidare a favore degli eredi del AN "una spesa che non era stata fatta e che non verrà mai fatta". Ed ha anche aggiunto che non era applicabile il principio della trasmissibilità agli eredi del diritto al risarcimento del danno perché tale principio riguardava i danni non patrimoniale e alla salute "già entrati a far parte del patrimonio del de cuius", mentre nella fattispecie si trattava di ottenere "il pagamento anticipato di una spesa per rimedi emendativi che non sono stati fatti ne' mai saranno eseguiti in futuro, onde il relativo credito non è mai entrato a far parte del patrimonio del defunto".
Ma tale discorso argomentativo è del tutto inconsistente perché il carattere patrimoniale (e quindi la risarcibilità, ma anche la misura) del danno, sia nell'ipotesi dell'illecito (art. 2043 c.c.) che dell'inadempimento (art. 1218 c.c.), trova la sua regolamentazione nella normativa comune dell'art. 1223 c.c., il quale statuisce che il risarcimento deve comprende così la perdita subita (danno emergente) come il mancato guadagno (lucro cessante), in quanto siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito (cd. nesso di causalità).
Il carattere patrimoniale del danno riguarda non solo l'accertamento di un saldo negativo nello stato patrimoniale della vittima, ma anche l'incidenza in concreto di una diminuzione dei valori e delle utilità (suscettibili secondo una valutazione tipica, che si riflette altresì sul quantum risarcitorio, di commisurazione in denaro) di cui il danneggiato può disporre, costituendo il patrimonio, ai fini della tutela aquiliana, quell'insieme di beni, valori e utilità tra loro collegati sotto il profilo e mediante un criterio funzionale. Per cui la patrimonialità del danno non implica sempre e necessariamente un esborso monetario da parte della vittima nè una perdita di reddito o prezzo, potendo configurarsi anche come diminuzione dei valori o delle utilità economiche del danneggiato, fermo restando che il requisito normativo della patrimonialità attiene al danno e non al bene leso dal fatto dannoso.
Nel caso specifico la diminuzione del valore della funzione masticatoria del AN, compromessa dall'errato intervento del dott. GL, costituisce, quindi, danno patrimoniale che certamente deve essere risarcito. La spesa strettamente necessaria per il ripristino di tale funzione rappresenta la misura della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno già prodotto. E tale risarcimento non può essere escluso dal fatto che la suddetta spesa non è stata effettuata (e mai più sarà effettuata), perché il danno patrimoniale si è già verificato prima e il danneggiato ha diritto al risarcimento prima ancora di aver sostenuto tale spesa, che può anche non esserci qualora egli preferisca non sostenerla e tenersi il danno.
Al riguardo giustamente i ricorrenti osservano che il diritto al risarcimento nasce con l'inadempimento o con l'illecito, senza che rilevi l'uso che il danneggiato faccia o possa fare della somma che gli è dovuta e certamente senza che tale diritto si estingua per effetto della morte del danneggiato.
Del tutto infondati sono i rilievi del controricorrente perché l'invocata distinzione tra "danno evento" e "danno risarcimento" - dedotta al fine di sostenere la correttezza della sentenza impugnata, le cui affermazioni riguarderebbero il "danno risarcimento" (o "danno conseguenza"), cioè la delimitazione delle conseguenze dannose meritevoli di risarcimento al fine della fissazione del contenuto dell'obbligazione risarcitoria a carico del responsabile - è stata affermata, in giurisprudenza, per ipotesi che, come lo stesso controricorrente riconosce, sono del tutto "diverse da quella in esame" e che, quindi, nulla hanno a che vedere con la fattispecie concreta.
Parimenti non riguardano il caso in esame tutte le altre sentenze citate dal controricorrente, perché si riferiscono o a soggetto che muore per effetto del fatto illecito altrui o al cd. danno futuro.
Nel caso specifico, invece, si tratta di danno patrimoniale che già si è verificato e che va risarcito secondo parametri legali, essendo del tutto irrilevante che la spesa per le riparazioni non sia stata effettuata e mai più possa essere affrontata.
Invero, come già affermato da questa Corte, il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, "indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati" (Cass.
3.10.1987 n. 7389). È stato anche osservato che quando il risarcimento del danno da fatto illecito è liquidato in base alle "spese da affrontare" per cure mediche, riparazioni e simili il problema che si pone riguarda gli interessi (Cass.
8.3.1974 n 618;
12.5.1981 n. 3135) e oneri accessori (Cass. 14.10.1997 n. 10023). È evidente, poi, che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale è trasmissibile agli eredi.
2. Il secondo motivo (col quale i ricorrenti, deducendo violazione dell'art. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si dolgono che la Corte d'appello abbia compensato metà
delle spese processuali, che, invece, avrebbero dovuto essere poste totalmente a carico del GL) resta assorbito. In conclusione, in base alle considerazioni svolte, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e va cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa ad altra sezione della stessa Corte d'appello di Bari che si uniformerà al seguente principio: "In caso di danno patrimoniale da fatto illecito, il risarcimento per gli interventi emendativi o riparatori, strettamente necessari e indispensabili per il ripristino del bene leso, avendo la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo, è dovuto indipendentemente dalle spese o esborsi materialmente effettuati o da poter effettuare".
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione, facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. cpv., c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2002