Sentenza 2 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di concussione, non è necessario che l'atto intimidatorio rifletta la specifica competenza del soggetto, essendo sufficiente che la qualità soggettiva del pubblico ufficiale lo agevoli e lo renda credibile e idoneo a costringere o indurre il soggetto passivo all'indebita promessa o dazione di denaro o altra utilità. Tuttavia non può difettare la connessione tra l'offerta o dazione e la funzione pubblica esercitata dal soggetto agente, non bastando la mera qualità di pubblico ufficiale che questo rivesta prescindendo da un credibile uso della funzione ai fini dell'adozione dell'atto o dell'attività pubblicistica rappresentata, nè può essere sufficiente la colleganza politica o l'influenza derivante dalla posizione rivestita in seno ad una formazione politica. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non fossero idonei ad integrare il reato di cui all'art. 317 cod. pen. la capacità di influire sulla pratica in base ad una astratta valorizzazione del ruolo politico dell'imputato in seno all'amministrazione, e che la necessaria connessione fra la funzione pubblica rivestita e l'attività amministrativa implicata non poteva essere dedotta dalla semplice partecipazione del soggetto alla conferenza dei servizi come membro dell'amministrazione, non essendo definito il concreto ruolo ivi esercitato).
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- 1. Concussione: indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in soggezioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima Ai fini della configurabilità del tentativo di concussione, è necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione.(Fattispecie relativa a sottufficiale dei Carabinieri che aveva prospettato ad un dirigente di una struttura pubblica conseguenze negative qualora non avesse scelto un immobile di proprietà di un suo amico quale sede dell'ente - Cassazione penale , sez. fer. , 08/08/2019 , n. 38658). Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. fer. , 08/08/2019 , n. 38658 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in …
Leggi di più… - 2. Concussione: non sussiste se la qualità del pubblico ufficiale rende poco credibile l'intimidazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima In tema di concussione, è necessario che la qualità soggettiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio renda l'atto intimidatorio credibile e idoneo a costringere il soggetto passivo all'indebita promessa o dazione di denaro o di altra utilità. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato, rilevando che la qualifica rivestita dal ricorrente, ufficiale della Guardia di Finanza presentatosi come operante in un diverso territorio, non lo poneva in condizioni di supremazia rispetto ai destinatari delle intimidazioni - Cassazione penale , sez. VI , 28/11/2018 , n. 11477). Fonte: CED Cassazione Penale 2019 Vuoi saperne di più sul reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2004, n. 23801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23801 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 02/02/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 159
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 26045/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI IO, n. a Rovigo il 2.10.1954;
2) OR AN, n. a Masate il 14.9.1960;
3) ME RA, n. a Gorgonzola il 19.4.1960;
avverso la sentenza in data 29 marzo 2003 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBATE Antonio Germano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito per la parte civile l'avv. Benedetto Tusa, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito per il AN l'avv. Luca Mucci, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 14 maggio 2002 del Tribunale di Milano, su appello di HI IO e OR IO, riduceva ad anni uno di reclusione la pena inflitta a ciascuno di essi in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 317 c.p., perché, il AN (nella qualità di consigliere comunale di Limbiate, consigliere della Provincia di Milano, presidente della commissione provinciale per l'ambiente e le risorse naturali, componente della commissione provinciale per la pianificazione territoriale, edilizia e altro), il MO quale amministratore della MO s.r.l., in concorso con ER RA (anch'essa amministratrice della predetta società), abusando della qualità pubblicistica del AN anche attraverso la prospettazione di un illegittimo mancato accoglimento della richiesta di autorizzazione per l'apertura di un centro commerciale, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere IN IO PA, titolare del diritto di proprietà su un terreno sito in NZ per cui era stata richiesta l'autorizzazione, a rinunciare alla costruzione e gestione del centro commerciale, a vendere il terreno in questione e ad affidarne la vendita alla società immobiliare MO, previo riconoscimento alla società medesima di un diritto di intermediazione pari al 3 per cento più un ulteriore 1 per cento sul valore complessivo di lire 9 miliardi (in Milano, tra il gennaio e il febbraio 2001). Inoltre, su appello del pubblico ministero, la Corte di Milano dichiarava ME RA (assolta in primo grado perché il fatto non costituisce reato) colpevole del reato ascrittole, condannandola, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile IN IO, in solido con i coimputati. Osservava la Corte di merito che le risultanze processuali dimostravano che il AN, in accordo con il MO e la ER, aveva fatto pressioni nei confronti del IN affinché questi si decidesse ad affidare la vendita del proprio terreno alla immobiliare gestita dai coniugi MO-ER, rinunciando così ad ottenere la autorizzazione a realizzare in tale area il centro commerciale.
Avverso la predetta sentenza ricorrono gli imputati AN, MO e ER, a mezzo dei rispettivi difensori.
Il difensore del AN, deduce:
1) Violazione degli artt. 521 cpv., 516, 519 c.p.p., per difetto di correlazione tra la imputazione considerata dal giudice di primo grado e la sentenza del giudice di appello.
Al riguardo si osserva che nel giudizio di primo grado il Pubblico Ministero aveva modificato la imputazione, eliminando da essa il riferimento alla intermediazione nella vendita del terreno del IN da parte della Consulgest di IO AS, tanto che la difesa aveva rinunciato all'esame del AS, indicato nella lista testimoniale. Sennonché nella sentenza di appello viene valorizzata proprio la parte originaria della contestazione riferita alla intermediazione del AS. Tale circostanza è tuttavia di assoluto rilievo per la difesa, perché implicava che la telefonata del 25 gennaio 2001 era stata fatta dal AN al IN al di fuori della volontà del MO, che, mirava ad avere una posizione di intermediazione esclusiva per la vendita del terreno. 2) Violazione dell'art. 603 commi 1 e 3 c.p.p., in relazione alla mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale, intesa alla deposizione di AS AU e di IN MA di Gessate, al quale si era riferito il AS nelle sue dichiarazioni del 12 marzo 2002, nonché alla produzione documentale (agenda di AN dell'anno 2001) dalla quale poteva ricavarsi che l'annotazione "IN per AU" si completava con la indicazione di un terreno riferibile al IN di Gessate e non alla persona offesa (IN di NZ).
3) Violazione dell'art. 357 c.p., non rivestendo il AN la qualità di pubblico ufficiale. Si osserva al riguardo che, nella conferenza dei servizi che decise sulla richiesta di autorizzazione presentata dal IN, la Provincia di Milano, della quale il AN era consigliere, aveva partecipato solo per questioni relative alla viabilità, mentre ai fini della autorizzazione alla realizzazione del centro commerciale erano competenti esclusivamente il Comune di NZ e la Regione Lombardia, organismi ai quali era estraneo il AN;
ed era del tutto irrilevante, ai fini del riconoscimento di detta qualità che il AN, come invece sottolineato dai giudici di appello, fosse un autorevole esponente dello stesso partito che guidava la Regione. Inoltre il AN non aveva ne' poteri di governo nella Provincia ne' funzioni di amministrazione, essendo solo uno dei 45 consiglieri della Provincia di Milano.
4) Erronea applicazione dell'art. 357 c.p. anche sotto il profilo delle attribuzioni delineate dalla normativa statale e regionale in tema di autorizzazioni per il commercio (art. 5 l. reg. 23 luglio 1999, n. 14; art. 9 comma 3 d.lgs. n. 114 del 1998). Al riguardo il ricorrente osserva che stando alle dichiarazioni del sindaco di NZ (Piazza), del delegato regionale (Bisignani) e del delegato alla provincia (Gaiani), nessun contatto era stato intrattenuto con loro dal AN.
5) Violazione dell'art. 192 c.p.p., per omessa valutazione di prove testimoniali dedotte dalla difesa, posto che la Corte di appello non ha tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali del Piazza, del Bisignani e del Gaiani, che avevano partecipato alla conferenza di .servizi, i quali avevano escluso di avere avuto alcun contatto con il AN.
6) Vizio di motivazione in ordine alla telefonata assertivamente fatta dal AN al IN in data 29 gennaio 2001, di cui non vi è prova. La Corte di appello ha dato atto della inesistenza di una registrazione in proposito, ma ha affermato che i relativi contenuti erano stati ricavati dalle dichiarazioni degli interlocutori. In realtà ne' il AN ne' il MO ne' il IN hanno riferito circa detta telefonata. In realtà il AN fece la prima telefonata al IN solo il 1 febbraio 2001.
7) Violazione degli artt. 110, 56, 317 c.p., per la inesistenza di condotte di costrizione o di induzione riferibili al AN. Nessun elemento obiettivo porta a ritenere che la percentuale richiesta dal MO al IN fosse in parte destinata al AN, ne' che quest'ultimo abbia posto in essere minacce collegate alla data di definizione della pratica presso la Conferenza dei servizi. Con motivi nuovi, il ricorrente si richiama a elementi di fatto che si indicano come trascurati dalla Corte di appello, in particolare:
a) circa la effettiva esistenza di una persona a nome IN MA di Gessate, emergente chiaramente dalla intercettazione del 3 febbraio 2001; b) circa la inesistenza di prova del concorso del AN nelle condotte poste in essere dal MO;
c) circa la mancanza di conoscenza da parte del AN di elementi della vicenda riguardante i rapporti tra il MO e il IN e quindi circa la insussistenza di prova del dolo.
Il difensore del MO e della ER deduce la inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, decadenza o inammissibilità.
Si rileva che l'atto di appello del pubblico ministero, che risulta datato il 4 luglio 2002, non reca il timbro del deposito. Nel merito, si deduce che non vi è stata alcuna attività rientrante nell'abuso della qualità o delle funzioni;
e per quanto riguarda la ER valgono le considerazioni della sentenza di primo grado circa la sua estraneità ai fatti.
DIRITTO
Il ricorso di AN IO appare parzialmente fondato. Va precisato che, contrariamente a quanto dedotto, nessun rilievo nell'economia della vicenda appare avere il ruolo rivestito nella intermediazione per la vendita del terreno del IN dalla Consulgest di IO AS, sicché il primo e secondo motivo di ricorso appaiono infondati.
Ciò che i giudici di appello hanno ritenuto provate sono le pressioni psicologiche poste in essere dal AN per convincere il IN a rinunciare alla costruzione e gestione del centro commerciale e a vendere il relativo terreno tramite l'intermediazione di MO AN.
Tale ricostruzione dei fatti è stata operata dalla Corte territoriale sulla base di un'analisi delle risultanze processuali esente da lacune e da vizi logici, attraverso una disamina accurata delle varie fonti di prova. Le doglianze dedotte negli ultimi tre motivi di ricorso appaiono dunque costituire mere censure in punto di fatto, sottratte al sindacato di legittimità.
Si rivela invece carente la motivazione in ordine alla qualificazione soggettiva attribuita al AN.
Secondo la Corte di appello, non rileva che il AN non fosse un funzionario addetto alla trattazione della pratica IN ne' componente degli organi politici regionali, ma solo consigliere provinciale;
ciò in quanto alla conferenza dei servizi che doveva decidere su tale pratica partecipava quale membro di diritto un rappresentante della provincia, della quale, appunto, il IN era un autorevole esponente, facendo altresì parte della stessa formazione politica di maggioranza che amministrava sia la provincia sia la regione.
Tale sbrigativa notazione, condensata alle pagine 44 e 45 della sentenza impugnata, non vale però a sostenere la prova dell'abuso di qualità attribuito all'imputato.
È vero che, come ricordato dagli stessi giudici di appello, per aversi il reato di concussione non occorre che il pubblico ufficiale abbia competenza nella materia oggetto dell'illecito affare, bastando che egli possegga una astratta capacità di influenzare, in ragione della propria veste, il suo iter. Più esattamente, giova ripetere che non è necessario che l'atto intimidatorio rifletta la specifica competenza del soggetto, essendo sufficiente che la qualità soggettiva del pubblico ufficiale lo agevoli e lo renda credibile e idoneo a costringere o indurre il soggetto passivo all'indebita promessa o dazione di denaro o altra utilità (Cass., sez. 6^, u.p. 5 novembre 1998, Refolo).
Quello che però non può difettare è la connessione tra l'offerta o dazione e la funzione pubblica esercitata dal soggetto agente, non bastando la mera qualità di pubblico ufficiale che questo rivesta prescindendo da un credibile uso della funzione ai fini dell'adozione dell'atto o dell'attività pubblicistica rappresentata (Cass., sez. 6^, u.p. 29 aprile 1999, Lanciani).
D'altro canto, ai fini della integrazione del reato in esame, non rileva la mera autorevolezza politica del soggetto agente. Quando la costrizione o induzione non sia posta in essere avvalendosi di una potestà pubblica ovvero di un ufficio pubblico, ma della colleganza politica con qualcuno, o dell'influenza derivante dalla posizione rivestita in seno a una formazione politica, non è configurabile l'ipotesi di cui all'art. 317 c.p., ma, ove ne sussistano gli estremi, quella di cui all'art. 610 c.p. (Cass., sez. 6^, u.p. 26 ottobre 1998, Blandolino).
Ora, nella sentenza impugnata, mentre si attribuisce al AN una capacità di influire sulla pratica interessante il IN sulla base di un'astratta valorizzazione del suo ruolo politico in seno all'amministrazione regionale, dall'altro lato la connessione tra la funzione pubblica rivestita dall'imputato (consigliere provinciale) e l'attività amministrativa implicata (l'autorizzazione su cui doveva decidere la conferenza dei servizi) è data per scontata per il solo fatto che alla conferenza partecipava un membro dell'amministrazione provinciale;
non prendendosi in esame ne' il concreto ruolo che nell'ambito di tale organismo poteva credibilmente esercitare il rappresentante della provincia ne', sia pure nella rappresentazione che ne poteva avere il soggetto passivo, la possibilità di influire su di esso da parte del AN.
La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che, in applicazione dei principi sopra esposti, dovrà nuovamente motivare circa la connessione tra la funzione pubblica rivestita dal AN e l'attività amministrativa relativa alla pratica interessante il IN.
Quanto ai ricorsi del MO e della ER, essi sono parimenti da accogliere limitatamente al profilo sopra evidenziato. Per il resto essi, da un lato, difettano di specificità, risolvendosi in un mero riepilogo di massime giurisprudenziali o insegnamenti dottrinali senza alcun collegamento con i passaggi argomentativi della sentenza impugnata, dall'altro, per ciò che attiene alla mancanza di un timbro di deposito sull'atto di appello del pubblico ministero, risultano manifestamente infondati, atteso che la mancata indicazione della data del deposito non costituisce motivo di inammissibilità del gravame, non potendosi far ricadere sulla parte una inosservanza commessa dall'ufficio ricevente (Cass., sez. 1^, c.c. 21 aprile 1994, rv. 197633).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2004