Sentenza 22 marzo 2005
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di concussione per induzione, mentre non è determinante che la vittima abbia inizialmente preso contatto di propria spontanea volontà con il soggetto attivo del reato, è invece rilevante che quest'ultimo, anche con comportamenti surrettizi, abbia indotto la vittima medesima a sottostare alle prestazioni richieste per evitare un danno. (Nella specie, l'imputato, pubblico ufficiale, inizialmente contattato dalla vittima che voleva risolvere un problema edilizio, aveva posto poi in essere una condotta inequivocabilmente indirizzata a ingenerare nella vittima stessa la convinzione che, non aderendo ai pagamenti richiesti, avrebbe subito conseguenze negative).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2005, n. 35028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35028 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 22/03/2005
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 477
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Nello - Consigliere - N. 44258/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT RI;
contro la sentenza in data 4 aprile 2003 della Corte di appello di Catanzaro;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Bruno Oliva;
Udito il Procuratore Generale, Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al capo d), estinto per prescrizione;
rigetto nel resto con determinazione della pena.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città recante la condanna del vigile urbano BA RI, componente della squadra addetta al settore edilizio, in quanto responsabile dei delitti di concussione continuata per induzione, falsità ideologica in atti pubblici ed omessa denuncia.
Secondo l'accusa il BA, nonostante avesse constatato la realizzazione nella proprietà di AN ZI di un manufatto suscettibile di autorizzazione amministrativa (fondazione di una recinzione in blocchetti di calcestruzzo, pali e rete metallica), aveva sia omesso di denunciare quanto accertato e documentato con fotografie, sia suggerito al AN di inoltrare al Comune di Catanzaro una comunicazione di inizio dei lavori, di consegnargliene copia e di camuffare con terra le fondazioni, sia formato nel corso di un successivo sopralluogo un falso verbale corredato da rilievi fotografici in modo da far apparire che la costruzione del muro di recinzione non era ancora iniziata, sia indotto il AN a versargli nel complesso 850000 lire, approfittando del convincimento ingenerato nella vittima di subire serie conseguenze nell'ipotesi di inottemperanza alla iniziale richiesta di 1.150.000 lire. Ha proposto ricorso per cassazione il BA lamentando con due mezzi sia la mancata derubricazione del contestato delitto di concussione per induzione in quello di tentata corruzione o istigazione alla corruzione, sia la sussistenza degli estremi tipici del reato putativo di corruzione.
Ha chiarito l'imputato che tanto il modus operandi della vittima, che inizialmente aveva contattato di propria iniziativa il pubblico ufficiale e poi aveva seguito i consigli ricevuti, quanto l'assenza di qualsiasi minaccia e la sola segnalazione delle conseguenze cui sarebbe andato incontro qualora non avesse regolarizzato la propria posizione amministrativa, rendeva evidente che la condotta posta in essere non era caratterizzata da forme di coazione psicologica tipiche della concussione;
al contrario, le parti si erano accordate su di un piano di assoluta parità, entrambe consapevoli di conseguire un ingiusto vantaggio. Peraltro, ha aggiunto il ricorrente, la condotta mantenuta dal AN aveva ingenerato la convinzione che costui volesse lucrare un illecito vantaggio dalla concorsuale condotta del pubblico ufficiale, cosicché quest'ultimo aveva agito con coscienza e volontà al fine di ottenere profitto non già da una condotta delittuosa unilaterale, quale quella ascrivibile all'ipotesi della concussione, bensì da quella tipizzata dall'art. 316 c.p., donde la sussistenza degli estremi del delitto putativo
(art. 49, c. 1 e 3). Le esposte doglianze non possono essere condivise.
Giova rammentare la ripetuta analisi e descrizione effettuate da questa Corte in ordine ai limiti entro i quali deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (ex plurimis Cass. S.U. n. 12 del 23.6.2000; n. 6402 del 2.7.1997; n. 930 del 29.1.1996). In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è rigorosamente circoscritto, per espressa previsione legislativa, alla verifica che la pronuncia sia sorretta da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica e esenti da vistose incongruenze tra di loro. Al giudice di legittimità è invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte di cassazione nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere l'anzidetta peculiare funzione assegnatale dall'ordinamento. Riguardata in quest'ottica la sentenza impugnata si sottrae alle censure che le vengono mosse in ordine alla responsabilità del BA per il solo delitto di concussione per induzione.
Nel ricostruire la vicenda in esame le due sentenze di merito, che in quanto conformi costituiscono un unico corpo argomentativo, hanno posto in evidenza le ammissioni dell'imputato di avere constato la realizzazione da parte del AN di opere edili in assenza di autorizzazione e di avere chiesto in tale occasione a quest'ultimo del denaro, asseritamente a titolo di prestito, trovandosi egli in stato di difficoltà economica. Tale versione dei fatti risulta integrata non solo dalle dichiarazioni della persona offesa, che ha riconosciuto sia di avere manipolato lo stato dei luoghi, su consiglio del vigile, al fine di mascherare l'abuso, di presentare una dichiarazione di inizio dei lavori e, per altro verso, di consentire al pubblico ufficiale di effettuare nuovi rilievi idonei ad escludere la realizzazione di opere abusive, sia di essere stata indotta in più di una occasione ad elargizioni di denaro per il timore di subire un danno (esistenza del primo servizio fotografico relativo all'abuso edilizio;
diniego di visione dell'iniziale verbale;
sospetto che gli atti fossero stati conservati;
timore di perdere il fondo e di subire negative ripercussioni quanto alla prossima iscrizione nell'albo professionale dei geometri), ma anche da quelle conformi di familiari ed amici e dalle risultanze dell'operazione, concertata tra la Guardia di Finanza ed il AN, concernente l'ultimo versamento di denaro. Orbene, a fronte di tali risultanze probatorie, analizzate con esauriente motivazione, la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione, conforme al costante orientamento di questa Corte, che le insistenze della difesa sui problemi economici del pubblico ufficiale e sull'atteggiamento accondiscendente della persona offesa non fossero idonee ad accreditare la tesi di accuse non veritiere o diversamente qualificabili, e che nel descritto contegno tenuto dal BA fossero individuabili i tratti caratteristici della concussione per induzione, in ordine alla quale, mentre è irrilevante che il soggetto attivo sia stato inizialmente contattato dalla vittima (nella specie non presente al primo sopralluogo e recatasi poi per chiarimenti dal vigile urbano), assumono decisiva e qualificante importanza i comportamenti surrettizi, quali quelli tenuti dal BA, idonei a determinare la vittima alle prestazioni richieste al fine di evitare il danno conseguente alla mancata accettazione delle richieste del pubblico ufficiale. Analoghe considerazioni valgono anche in ordine tanto alla motivazione offerta dai giudici di merito nell'escludere il delitto di corruzione, ritenuto non ravvisabile sul corretto rilievo che non era emerso che i due soggetti (pubblico ufficiale e privato) avessero trattato pariteticamente accordandosi nel pactum sceleris con convergenti manifestazioni di volontà, quanto all'implicita esclusione dell'ascrivibilità della vicenda nell'ambito della previsione dell'art. 49 c.p., stante l'evidenziata inidoneità dell'azione ad essere apprezzata con giudizio ex ante come sintomatica del detto reato.
Così disattesa l'impugnazione proposta dal BA, rileva il Collegio che il delitto di cui all'art 361 c.p. (capo d) dell'imputazione) è stato commesso nel febbraio 1996, per cui, non ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p., stante la certa omissione della denuncia dell'inizio dei lavori eseguiti dal AN in assenza delle prescritte comunicazioni e autorizzazioni, la sentenza impugnata deve essere per tale parte annullata senza rinvio per prescrizione del detto reato ed eliminata la relativa pena di un mese di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al reato di cui al capo d) estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2005.