Sentenza 25 settembre 2001
Massime • 1
In tema di concussione, deve essere esclusa la sussistenza del reato quando la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo, a seguito di induzione o costrizione da parte dell'agente, giovi esclusivamente alla Pubblica Amministrazione e rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali, poiché in tal caso non si determina lesione per l'oggetto giuridico del reato (buon andamento della P.A.), e per altro verso il fatto manca di tipicità, non potendosi l'agente identificare nell'Ente e non potendo questo - dato il rapporto di rappresentanza organica che lo lega al funzionario operante - considerarsi alla stregua di "terzo" destinatario della prestazione promessa od effettuata. (Fattispecie in tema di pressioni esercitate da dipendenti comunali affinché il destinatario di una ordinanza di sgombero per motivi di pubblica incolumità rinunciasse al ricorso amministrativo interposto contro l'ordinanza medesima. La Corte ha specificato che in casi siffatti la tutela del cittadino è affidata ai rimedi previsti dalla legislazione amministrativa).
Commentari • 2
- 1. Concussione: si perfeziona con un atto proprio del p.u., strumentalizzato per fini personaliAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima È configurabile il reato di concussione quando la costrizione (ossia la minaccia) del pubblico ufficiale si concretizzi nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, strumentalizzato per perseguire illegittimi fini personali; mentre sussiste il delitto di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, c.p. quando l'agente ponga in essere, nei confronti di un privato, minacce diverse da quelle consistenti nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, sicché la qualifica di pubblico ufficiale si pone in un rapporto di pura occasionalità, avente la funzione di rafforzare la condotta intimidatoria nei confronti del soggetto passivo …
Leggi di più… - 2. La fattispecie delittuosa della concussione (art. 317 c.p.)Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 30 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2001, n. 45135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45135 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 25/09/2001
1. Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RAFFALE LEONASI - Consigliere - N. 2883
3. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO - rel. Consigliere - N. 49848/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Sindaco pro tempore del Comune di San Giorgio a Cremano, Riccardi Ferdinando,
avverso l'ordinanza 26/10/2000 del Tribunale di Napoli;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Passacantando che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
udito il difensore Avv. Alfonso Stile, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
osserva in
Fatto e Diritto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con decreto 26/8/2000, convalidato il successivo 5 ottobre dal G.I.P. dello stesso Tribunale, nell'ambito di una indagine in cui si ipotizzava il reato di cui all'art. 317 c.p. a carico di persone da identificare, disponeva il sequestro preventivo dell'immobile denominato "Villa Vannucchi", sito in S. Giorgio a Cremano e ceduto in locazione a vari soggetti tra i quali tale Di TR OS. La misura cautelare reale veniva giustificata dal fatto che sul Di TR, nei cui confronti era stata emessa - in data 24.5.00 - ordinanza sindacale di sgombero dell'immobile, erano state esercitate forti pressioni perché sottoscrivesse una dichiarazione di rinuncia al ricorso proposto dinanzi al TAR Campania avverso la detta ordinanza e perché rilasciasse immediatamente la porzione d'immobile da lui condotta nella disponibilità del Comune, che doveva dare corso a lavori di ristrutturazione, già deliberati. Il Tribunale di Napoli, adito per il riesame, con ordinanza 26/10/00 confermava il sequestro della sola parte dell'immobile condotta in locazione dal Di TR, mentre disponeva la restituzione della residua parte all'avente diritto. Ravvisava il giudice del riesame il "fumus" della concussione nella condotta tenuta, nella circostanza, da alcuni funzionari del Comune, che avevano abusato dei loro poteri ai danni del Di TR;
aggiungeva che la configurabilità dell'illecito non era esclusa dal fatto che l'azione dei pubblici ufficiali era stata finalizzata a vantaggio della stessa P.A. (Comune di S. Giorgio a Cremano).
A proposto per cassazione, tramite il proprio difensore, il Sindaco pro tempore del Comune di S. Giorgio a Cremano e ha lamentato: 1) violazione della legge penale, con riferimento agli art. 317 C.P. e 321 C.P.P., atteso che non era neppure ipotizzabile, nei fatti esposti e riconducibili a non meglio identificati funzionari dell'Amministrazione Comunale di S. Giorgio a Cremano, il delitto di concussione, in quanto si era perseguito solo il pubblico interesse, quello cioè di assicurare alla P.A. la libera disponibilità dell'immobile, ne' poteva ravvisarsi la meno grave ipotesi criminosa di cui all'art. 323 C.P., posto che gli atti amministrativi adottati non erano viziati da violazione di legge o di regolamento, ma, se mai, da eccesso di potere;
2) difetto di motivazione sullo "stato di pericolo" in cui versava l'unità immobiliare in contestazione e che aveva costituito il presupposto dell'ordinanza sindacale di sgombero.
All'odierna udienza camerale, le parti hanno concluso come da epigrafe.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, presupposto del sequestro preventivo è la commissione di un fatto che possa essere sussunto, in astratto, in una determinata ipotesi di reato e finalità della misura cautelare reale è quella di impedire, appunto, l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato.
Ciò posto, osserva la Corte che il fatto sul quale sono in corso indagini non evidenzia, per quello che emerge dagli atti, profili di illiceità penale, ma è l'espressione di un'attività amministrativa diretta a perseguire il pubblico interesse e a sacrificare, per questo, la posizione privatistica del Di TR, la quale, se lesa, deve trovare eventualmente tutela in sede di giurisdizione amministrativa.
Nella specie, infatti, viene in rilievo l'attività
amministrativa che il Comune di S. Giorgio a Cremano pose in essere, per conseguire la libera disponibilità di quella parte di "Villa Vannucchi" ceduta in locazione al Di TR e abbisognevole di urgenti lavori di restauro a tutela della pubblica e privata incolumità stato che organi tecnici avevano accertato lo "stato di pericolo" dell'immobile, che presentava vaste zone di distacco d'intonaco di grosso spessore ed era contiguo ad altro (ex "Arena Diana") in precarie condizioni statiche.
È nel contesto di tale situazione concreta che venne adottata l'ordinanza sindacale di sgombero n. 153 del 24/5/00, alla quale fecero seguito il tentativo di esecuzione coatta e, quindi, la rinuncia del Di TR (viziata - secondo il suo assunto indimostrato - da "vis compulsiva") a coltivare il ricorso dinanzi al TAR.In sostanza, secondo la prospettiva accusatoria, condivisa anche dal giudice del riesame destinatario della condotta "imposta" al soggetto passivo (rilascio dell'immobile) fu lo stesso Comune di S. Giorgio a Cremano, l'Ente cioè nel quale erano organicamente inseriti i pubblici ufficiali non ancora identificati, del cui operato qui si discute.
Posto che, in base alla previsione normativa dell'art. 317 c.p., la dazione o la promessa di denaro o di altre utilità deve essere effetuata allo stesso pubblico ufficiale o ad un terzo ed essendo, nella specie, pacifica la carenza di un qualunque interesse personale del primo, si tratta di stabilire se possa considerarsi come "terzo" beneficiario dell'attività asseritamente illegittima lo stesso Ente pubblico.
Ritiene la Corte che deve escludersi la configurabilità del delitto di concussione ove la prestazione sia promessa o data in favore della Pubblica Amministrazione. In tal caso, infatti, non viene leso l'oggetto giuridico del reato, cioè il buon andamento della P.A.: il privato, invero, viene costretto o indotto a fare qualcosa in favore della P.A., che viene così a perseguire, sia pure in maniera scorretta, il suo fine istituzionale (la tutela degli eventuali interessi lesi deve essere affidata ai rimedi previsti dalla legislazione amministrativa). Va, tra l'altro, rilevato che il rapporto di rappresentanza organica che lega il pubblico ufficiale all'Ente, destinatario della dazione o della promessa, impedisce che quest'ultimo possa essere considerato come "terzo" o possa identificarsi col funzionario operante, agendo su piani distinti e separati l'interesse personale e privato del funzionario e quello riferibile alla P.A..
Nè l'attività amministrativa di cui si discute può essere ricondotta nel paradigma di cui all'art. 323 c.p.. Ciò, perché si contesta la scelta di merito operata dal Comune di S. Giorgio a Cremano e non si denuncia alcuna violazione di legge o di regolamento nell'attività posta in essere, neppure sotto il profilo del manifesto e oggettivo sviamento intenzionale di potere, che forse può ricomprendersi nella violazione della norma di legge che fissa il fine in virtù del quale tale potere può essere legittimamente esercitato, senza indulgere cioè a una qualunque forma di strumentalizzazione della funzione pubblica. In sostanza, si assume che gli atti amministrativi adottati per ottenere il rilascio dell'immobile e le successive iniziative sarebbero stati motivati da un presunto "stato di pericolo", non correttamente apprezzato e in realtà insussistente, dello stesso immobile ma non si contesta che la finalità perseguita fosse stata comunque orientata a tutela dell'interesse pubblico;
si verserebbe, quindi, in una tipica ipotesi di eccesso di potere "per sviamento", ma quale vizio, per così dire, della funzione amministrativa, complessivamente considerata nel suo dinamismo discrezionale, vizio questo tutelabile solo attraverso i rimedi predisposti dalla giustizia amministrativa ed in ordine al quale non è normativamente consentita alcuna interferenza del giudice penale, la quale si risolverebbe in una indebita indagine sul merito del provvedimento.
L'ordinanza impugnata, il decreto di sequestro 26/9/00 del P.M. presso il Tribunale di Napoli e la relativa convalida vanno, pertanto, annullati senza rinvio e va ordinata la restituzione dell'immobile ancora in sequestro a favore dell'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di sequestro preventivo emesso dal P.M. presso il Tribunale di Napoli in data 26/9/2000 e la relativa convalida e ordina la restituzione del bene in sequestro in favore dell'avente diritto. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2001