Sentenza 24 novembre 2015
Massime • 1
In tema di estradizione esecutiva per l'estero, richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione, non spetta all'autorità giudiziaria disporre l'esecuzione in Italia di pene inflitte all'estero sia per lo straniero residente che per il cittadino italiano, rientrando invece nelle attribuzioni del Ministro della giustizia attivare la procedura per il riconoscimento della sentenza straniera, ove la stessa in base ai relativi accordi internazionali possa poi essere eseguita in Italia.
Commentario • 1
- 1. Salute compromessa, estradizione negata dal giudice solo se .. (Cass. 10770/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 ottobre 2019
Non può ritenersi accertato un generale rischio di trattamento inumano da parte della Croazia in caso di estradizione. In tema di estradizione verso l'estero, la valutazione compiuta dalla Corte d'appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità – ad esempio, sulla necessità che l'estradando debba essere curato in Italia – che rientra, invece, nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia. L'unica verifica che spetta all'autorità giudiziaria italiana, laddove l'interessato abbia segnalato di essere affetto da gravi patologie, concerne il solo pericolo concreto che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2015, n. 7750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7750 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2015 |
Testo completo
7 75 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Udienza C.C. del composta dai Magistrati: 24/11/2015 Nicola Milo Presidente Anna Petruzzellis Sentenza n.2113 Angelo Costanzo Relatore Alessandra Bassi R.G.22246/2015 Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EC MC AS, nato a [...], il [...]; contro la sentenza emessa il 30/04/2015 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento n.3/2015 R.G.; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo letta la requisitoria del P.G. per l'inammissibilità del ricorso 1 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 12/11/2014 la Corte di Appello di Genova ha dichiarato sussistenti le condizioni per accogliere la domanda di estradizione nei confronti di CZ MC AS ai fini della espiazione in Polonia della pena residua - detratti i periodi di custodia cautelare già sofferti derivante da sentenze irrevocabili di condanna oggetto delle sentenza cumulativa emessa dal Tribunale distrettuale di ZA (Polonia) il 18/3/2008 nel procedimento penale Rif.IIK n.505/2007. Successivamente adita, la Corte di Cassazione (Sez.6, n.6497 dell'11/2 015) ha ristretto le condizioni per l'estradizione, escludendola in ordine alla porzione di pena relativa al reato commesso il 4.4.2003 oggetto del punto secondo della sentenza K511/03, trattandosi di fatto/reato (estorsione) per il quale non è attivabile la procedura dell'estradizione (cosicché la relativa porzione di pena relativa non potrà che essere determinata dall'autorità giudiziaria polacca secondo le regole processuali e sostanziali proprie) e precisando che dalla pena residua da espiare in territorio polacco va detratto il periodo di tempo corrispondente alla custodia cautelare sofferta in Italia. Con provvedimento del 5/3/2015, il Ministro della Giustizia ha concesso la estradizione nei termini precisati dalla Corte di Cassazione, precisando che l'estradizione dovrà eseguirsi all'esito del procedimento sul mandato di arresto europeo ex lege n.69/2005. Inoltre, su richiesta del Ministro della Giustizia (art. 714 cod.proc.pen.), la Corte d'appello ha applicato a EC gli arresti domiciliari.
2. Con sentenza emessa il 30/04/2015 nel procedimento n.3/2015 R.G., la terza sezione penale della Corte di appello di Genova ha rigettato la richiesta di riconoscimento di sentenza cumulativa emessa dal Tribunale distrettuale di ZA (Polonia) il 18/3/2008 nel procedimento penale Rif.IIK n.505/2007 (la stessa già considerata nel procedimento di estradizione). A questa conclusione perviene escludendo che il riconoscimento della sentenza penale di condanna pronunciata all'estero possa essere ammesso dopo che, in relazione alla stessa sentenza estera, sia stata ritenuta legittima la richiesta di estradizione.
3. Nel ricorso in esame si assume che la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere la sentenza emessa dal Tribunale distrettuale di ZA il 18/3/2008 nel procedimento penale Rif.IIK n.505/2007, richiedendo al Ministero della Giustizia il consenso alla esecuzione della sentenza in Italia (ex art.9 d.Lvo. n.161/2010), stante il radicamento di EC in Italia. A sostegno di tale conclusione si adduce il contenuto dell'art.18, comma 1, lett.R), della legge. n.69/2005 (alla luce della sentenza additiva della Corte Costituzionale 2 n.227/2010 che ne estende la disciplina al cittadino di un paese dell'Unione che effettivamente e legittimamente abbia residenza o dimora in Italia) e si osserva che dare esecuzione alla estradizione violerebbe l'art.25, comma 4, del d.lg.vo n. 161/2010. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rilevando che il decreto legislativo n.161/2010 e la Decisione Quadro dell'Unione Europea n.908/2008 non si applicano al caso in esame perché, a differenza di quanto previsto dalle norme che contengono, l'stanza è stata avanzata dall'interessato e non come è richiesto dallo Stato di condanna o da quello in- - cui si trova la persona e osservando ulteriormente che, nella fattispecie concreta, è già stata concessa l'estradizione e emesso mandato di arresto europeo per altro fatto, sicché dare corso al riconoscimento provocherebbe una violazione degli obblighi internazionali.
5. In tema di estradizione esecutiva per l'estero, richiesta sulla base della Convenzione europea in materia, non spetta all'Autorità Giudiziaria disporre l'esecuzione in Italia di pene inflitte all'Estero sia per lo straniero residente che per il cittadino italiano. Questo perché - come si desume dal chiaro disposto dell'art.12, comma 2, cod.pen. e dall'art.730, comma 1, cod.proc.pen.) attivare la procedura per il riconoscimento della sentenza straniera, ove la stessa in base ai relativi accordi internazionali possa poi essere eseguita in Italia, rientra esclusivamente nelle attribuzioni del Ministro della Giustizia (Cass.pen., Sez.6, n.3897 del 22/01/2010, Rv.245812).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24/11 2015. Il Consigliere estensore Angel Costanzo Il Presidente, Nicola Milo DEPOSITATO IN CANCELLERIA on 25 FEB 2016 IL EMA DI CA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO S R P U Pier Esposito CORTES