Sentenza 4 ottobre 2016
Massime • 1
L'incidente stradale causato da omessa o insufficiente manutenzione della strada determina la responsabilità del soggetto incaricato del relativo servizio, il quale risponde penalmente della morte conseguita al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto, ferma restando la concorrente responsabilità dell'utente della strada, ove tenga una condotta colposa causalmente efficiente. (Nella specie, relativa ad ipotesi di omicidio colposo contestato al dirigente comunale responsabile della manutenzione del tratto di strada in cui era avvenuto l'incidente, per non aver provveduto al ripristino del guardrail divelto da tempo, la S.C. ha annullato la sentenza di assoluzione che - senza accertare la pericolosità del tratto di strada, né l'idoneità della barriera di protezione a fronteggiare la situazione di pericolo eventualmente riscontrata - si era limitata ad affermare il carattere non obbligatorio del ripristino del guardrail e, comunque, la possibilità che l'omissione fosse dipesa da valutazioni discrezionali).
Commentario • 1
- 1. Segnaletica mancante, condanna per il dipendente pubblico (Cass. 26085/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 giugno 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2016, n. 3290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3290 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2016 |
Testo completo
ACR 0329 0-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 04/10/2016 Sent. n. sez.1913/16 Composta da: LUISA BIANCHI Presidente REGISTRO GENERALE MARIAPIA GAETANA SAVINO N. 8661/2016 Rel. Consigliere - SALVATORE DOVERE - UGO BELLINI ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR LA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nei confronti di: IC IN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 08/06/2015 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE Udito il Procuratore Generale in persona del PIETRO GAETA Ашш Неместь сом жного ме کستان کا ناخن che ha concluso per conjuguero;
udito il referire alle put oure, our. Rates Maffs, it push the cludo 2 ه سه 2лекозомить до сеці! Uditoi(difensore Avv. Frases De Feis, fer l'impus, he diedo سل على Men P'/M 412 du ven ffor RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Taranto il 13.2.2012, ha assolto IC CE dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto. Il IC era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 589 cod. pen., perché, nella qualità di dirigente del Comune di Taranto, responsabile della manutenzione della SP 48 Taranto-Statte, per colpa generica e per violazione dell'art.14 Codice della strada, che impone all'ente proprietario l'obbligo della manutenzione e del controllo tecnico dell'efficienza della strada e delle relative pertinenze, non provvedendo al ripristino del guardrail divelto in un tratto della menzionata strada, cagionava la morte di AR MA che il 6 luglio 2006, mentre percorreva a bordo di un'autovettura a velocità eccedente quella prescritta una curva destrorsa su tratto rettilineo corrente a quota superiore rispetto al terreno circostante perdeva il controllo del veicolo e fuoriusciva dalla sede stradale, decedendo a causa delle lesioni che riportava nella successiva caduta del veicolo nella scarpata sottostante. Il Tribunale era pervenuto alla pronuncia di condanna del IC ritenendo che il tratto stradale teatro del sinistro fosse di proprietà comunale;
che ricorresse l'obbligo di ripristinare il guardrail divelto da tempo;
che la presenza di questo avrebbe evitato la morte del AR. La Corte di Appello, per contro, pur mantenendo ferme le ulteriori valutazioni, ha ritenuto che la collocazione del guardrail non fosse obbligatoria ai sensi del DM 223/92, il quale impone non il ripristino o la sostituzione dell'esistente ma solo la verifica della necessità di intervenire secondo le modalità previste dal medesimo decreto. Sicché, ne ha ricavato la Corte territoriale, non poteva escludersi che il guardrail non fosse stato ripristinato perché vi era stata una valutazione che aveva condotto alla decisione di non installarlo. Inoltre, ad avviso del Collegio distrettuale era risultato che il cordolo in cemento, che per il primo giudice non sarebbe stato raggiunto dal veicolo se fosse stato collocato il guardrail, non poteva dirsi precedentemente collocato all'esterno di questo (invece che all'interno); di conseguenza la tesi difensiva secondo la quale, ove anche presente il guardrail non avrebbe evitato la caduta nella scarpata era sostenuta dall'accertamento operato dal consulente tecnico - della difesa, il quale aveva constatato la presenza del cordolo all'interno del guardrail nel tratto immediatamente precedente quello interessato al sinistro. In conclusione, non poteva affermarsi con certezza che la presenza del guardrail avrebbe evitato l'evento, che, per la Corte di Appello, era da ascriversi alla sola 2 condotta della vittima. Di qui la pronuncia assolutoria e le conseguenti statuizioni sulla domanda di risarcimento avanzata dalle parti civili.
2. Queste ricorrono per cassazione (le parti civili NI AR, RA AR e EL AR), a mezzo del difensore avv. Rocco Maggi, deducendo l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 589 cod. pen. e 14 Cod. str., e vizio La Corte di Appello ha errato motivazionale. nell'interpretazione dell'art. 14 Cod. str. perché questo impone l'installazione di dispositivi di ritenuta in presenza di situazioni di pericolo per gli utenti;
quindi la corte avrebbe dovuto prendere in considerazione la pericolosità del tratto di strada in questione. Quanto all'omessa valutazione di una prova decisiva, l'esponente la indica nella omessa considerazione della presenza di una scarpata e di un manto stradale sdrucciolevole nel punto in cui il AR uscì di strada;
il che l'ha condotta a ritenere questa non pericolosa e non obbligatorio ripristino del guardrail. Asserisce, l'esponente, la insostenibilità dell'affermazione della Corte di Appello a riguardo della attitudine del cordolo presente sulla strada a far decollare il veicolo, che quindi non sarebbe stato trattenuto dal guardrail. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato.
3.1. Come si è esposto nella superiore parte narrativa la Corte di Appello ha in primo luogo escluso che la collocazione del guardrail nel tratto di strada in considerazione fosse obbligatoria, alla stregua delle previsioni dell'art. 2 D.M. 223/92. Orbene, la norma evocata prevede quali contenuti debba avere la progettazione delle strade pubbliche, in modo che essa contempli i tipi di barriera di sicurezza da adottare;
per quel che qui interessa si deve evidenziare che è previsto che i ripristini di danni localizzati possano essere eseguiti non già secondo le indicazioni tecniche definite dal DM medesimo ma 'con le tipologie preesistenti'. E' quindi errato richiamare una simile previsione come fonte dell'obbligo dell'ente proprietario di mantenere in efficienza le strade;
obbligo che, come asserito dai ricorrenti, deriva dall'art. 14 Cod. str., a mente del quale "gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze" (sul rilievo dell'art. 14 quale fonte dell'obbligo manutentivo cfr. anche Sez. 4, n. 46831 del 27/10/2011 - dep. 19/12/2011, Caruso e altri, Rv. 252141). 2 Nella ricostruzione operata da questa Corte della portata degli obblighi di eliminazione della fonte di pericolo rappresentata da particolari condizioni della strada pubblica si deve registrare l'esistenza di massime che sembrano rappresentare orientamenti interpretativi non coincidenti. Da un canto, infatti, si afferma che "affinché le condizioni della strada assumano un'esclusiva efficienza causale dell'evento, è necessario che le sue anomalie assumano i caratteri dell'insidia e del trabocchetto di guisa che per la loro oggettiva invisibilità e la conseguente imprevedibilità, integrino una situazione di pericolo occulto inevitabile con l'uso della normale diligenza;
qualora, invece, adottando la normale diligenza che si richiede a colui che usi una strada pubblica, la situazione di pericolo sia conoscibile e superabile, la causazione dell'infortunio non può che fare capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta (Sez. 4, n. 34154 del 13/06/2012 - dep. 06/09/2012, Di AR, Rv. 253520, in consonanza ad una giurisprudenza più risalente: Sez. 4, n. 31302 del 18/05/2005 - dep. 19/08/2005, Ducci, Rv. 231738). Dall'altro, si è puntualizzato che si risponde della omessa o insufficiente manutenzione della strada anche se il pericolo determinato dal difetto di manutenzione non risulti occulto, e quindi non si configuri come insidia o trabocchetto (Sez. 4, n. 46831 del 27/10/2011 - dep. 19/12/2011, Caruso e altri, Rv. 252141; in tal senso già Sez. 4, n. 21040 del 01/04/2008 - dep. 27/05/2008, P.M. in proc. Cerri, Rv. 240218, per la quale nel caso in cui un incidente stradale sia stato causato dalla insufficiente od omessa manutenzione della sede viaria da parte dell'ente pubblico a ciò preposto, il soggetto incaricato del relativo servizio risponde penalmente delle lesioni colpose conseguite al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto e la responsabilità dell'addetto alla manutenzione può essere esclusa solamente quando la condotta dell'utente della strada si configuri come evento eccezionale e abnorme, non altrimenti prevedibile nè evitabile). In realtà, almeno nella più recente decisione in causa Di AR (una situazione di contrasto era stata segnalata dall'ufficio del Massimario con atto 20081077R del 13/10/2008), l'affermazione di principio tendeva ad escludere che potesse andare esente da responsabilità il conducente del veicolo che non avesse prestato l'ordinaria diligenza dovuta nella guida, la quale gli avrebbe consentito di evitare la fonte di pericolo rappresentata dalle palesi condizioni della strada. In altri termini, la pronuncia non ha posto un limite alla responsabilità del gestore della strada estraneo al comune statuto della colpa * H penale, ma piuttosto ha escluso che la condotta colposa dell'utente perda rilievo penale in presenza di una concomitante condotta colposa del gestore della strada. Una posizione non lontana da quella espressa dall'indirizzo che mette le più vicine radici nella decisione n. 21040/2008, al quale questo Collegio ritiene di dover aderire per la coerenza con i principi riconosciuti in tema di responsabilità colposa. Va quindi ribadito che l'esistenza di una fonte di pericolo impone di per sé l'intervento volto a eliminare quest'ultimo o, ove non possibile una soluzione radicale, almeno a ridurlo, senza alcun rilievo del carattere occulto o meno di tale pericolo, ferma restando l'ipotizzabilità di un concorso dell'utente della strada ove tenga una condotta colposa causalmente efficiente. Nel caso che occupa andava quindi condotta l'indagine in ordine all'obbligatorietà del ripristino del guardrail, accertando se il tratto di strada in parola fosse o meno pericoloso e se tale condizione di pericolo avesse dovuto trovare misura antagonista esclusiva o concorrente nella barriera di - protezione. All'inverso, la Corte di Appello si è arrestata alla constatazione della non decisività dell'art. 2 ai fini della soluzione del quesito concernente l'obbligatorietà del ripristino del guardrail. Né sostiene la conclusione cui è pervenuta la corte territoriale la lettura che essa ha operato della circolare n. 3065/2004 del Ministero dei trasporti, erroneamente posto in contrapposizione all'art. 14 citato;
circolare dalla quale ha creduto di poter trarre l'alternativa 'obbligatorietà del ripristino/verifica della necessità di intervenire' che è priva di fondamento, poiché si tratta solo della diversa articolazione modale e temporale dell'obbligo di rendere sicure le strade. Peraltro, la successiva affermazione, per la quale "non può esservi certezza che il mancato ripristino sia stato necessariamente l'effetto di un atteggiamento negligente, potendo anche essere frutto di una diversa valutazione che ha tenuto conto di variabili differenti" non solo poggia sull'erronea assunzione sopra evidenziata ma lascia emergere il ricorso ad una mera congettura in luogo del doveroso accertamento di una circostanza che si vorrebbe decisiva. Ma tale è larga parte della trama della decisione impugnata, che dopo aver posto l'asserzione appena rammentata seguita con il dire che la declassificazione della strada da provinciale a comunale "dimostra ulteriormente che nessuna valenza può avere il fatto che in epoca antecedente sia stato fatto uso del potere discrezionale dell'ente gestore della strada di dotare la stessa della barriera protettiva, proprio alla luce della mutata classificazione del mutamento dell'Ente gestore". Affermazione della correlazione tra declassificazione e mancato ripristino - che non è associata al benché minimo dato fattuale. Ne deriva anche la manifesta illogicità della motivazione, laddove rammenta che per la giurisprudenza di legittimità l'obbligo di eliminare la fonte di pericolo discende dalla esistenza di una percepibile situazione di pericolo e poi omette di svolgere la verifica che proprio il principio evocato imponeva. In conclusione sul punto: la Corte di appello, facendo ricorso ad una erronea interpretazione dell'art. 14 Cod. str., ha eluso l'obbligo motivazionale che doveva adempiere per giustificare la conclusione di una mancanza di obbligatorietà del ripristino del guardrail.
3.2. Anche la motivazione in ordine alla valenza impeditiva della condotta doverosa risulta gravemente carente. Infatti, dopo aver spiegato perché deve ritenersi che, ove situato il guardrail, esso sarebbe stato all'esterno del cordolo, la Corte di Appello non ha dato conto della valutazione operata del contributo tecnico offerto dal consulente della difesa, Liuzzi, che come si legge nella - sentenza di primo grado aveva concluso per l'inutilità della barriera, ove presente, giacché l'urto con il cordolo aveva fatto impennare il veicolo (che quindi, si deve presumere, avrebbe scavalcato il guardrail ove installato). It Tribunale non aveva ritenuto di dover operare tale valutazione, avendo rinvenuto una errata assunzione fattuale da parte del consulente, in grado di rendere le conclusioni dello stesso inattendibili. Una volta ritenuto infondato tale giudizio, la Corte di Appello non poteva però limitarsi a ricevere acriticamente la ricostruzione proposta dalla difesa ed avrebbe dovuto esporre le ragioni per cui la riteneva attendibile. Va rammentato che, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di una perizia d'ufficio, può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti;
ove tale valutazione sia effettuata in modo congruo, è inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 4, Sentenza n. 8527 del 13/02/2015 - dep. 25/02/2015, Sartori, Rv. 263435). Nel caso che occupa la motivazione sul punto è pressoché assente.
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale va rimesso anche il regolamento delle spese tra le parti Har L LE D di questo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti dei questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/10/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Luisa Bianchi• Brend Salvatore Dovere You Depositata in Cancelleria 0817 Oggi.