Sentenza 9 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 1 845 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto SEGION LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 10859/99 Rel. Consigliere Cron. 4532 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 08/11/01 Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TE NZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e difeso dagli avvocati DE ANGELISrappresentato CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DD IL, elettivamente domiciliato in ROMA 2001 PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE 4288 SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso -1- giusta delega in dall'avvocato ALESSANDRO GARLATTI, atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 3076/98 della Corte d'Appello' di MILANO, depositata il 17/11/98 R.G.N. 2840/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio DD IL, premesso di aver svolto attività lavorativa subordinata e di aver presentato domanda esplorativa di pensionamento all'Inps in data 21 novembre 1988, domanda respinta per insufficienza dei contributi, ed esponendo di aver successivamente conseguito l'ulteriore accredito di 150 contributi che, uniti ai 1722 contributi risultanti dalla certificazione rilasciatagli dall' Inps, gli consentivano di godere della pensione, e premesso che in data 31 dicembre 1990 aveva rassegnato le dimissioni dal lavoro, faceva presente di aver presentato in data 27 dicembre 1990 la domanda di pensione, che gli era stata di nuovo respinta per insufficienza della contribuzione. Tutto ciò premesso, faceva presente di essere rimasto privo di ogni fonte di reddito, per cui si era attivato per trovare un altro lavoro, riuscendo ad essere assunto solo in data 17 settembre 1991. Infine, avendo finalmente raggiunto la contribuzione necessaria, aveva conseguito la pensione. Senonchè, a seguito della erronea certificazione dell'Inps in data 27 ottobre 1989, che integrava un illecito, aveva subito la perdita della retribuzione per circa 9 mesi, per un totale di L. 15.000.000 circa, che costituiva il danno subito, cui andavano aggiunti interessi e rivalutazione monetaria, danno per il cui risarcimento citava l'Inps davanti al tribunale di Milano. Sulla contestazione dell'Istituto, che negava di aver un obbligo di informazione e sosteneva che spettava all'interessato verificare la sussistenza dei presupposti necessari per il pensionamento, il tribunale, riconosciuta la responsabilità dell'Inps ed escluso che una qualche negligenza fosse imputabile al DD, condannava l'Inps a rifondere i danni subiti dall'assicurato nella misura di circa 10.000.000. 1 Su appello dell'Inps, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 7 ottobre 1998, rigettava il gravame e condannava l'Inps al pagamento delle spese del giudizio. Avverso la sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico complesso motivo. L'intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il motivo di annullamento l'Inps denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 409 c.p.c. e degli artt. 1227 e seguenti c.c., rilevando preliminarmente l'incompetenza per materia del tribunale di Milano, essendo viceversa competente il pretore di Milano come giudice del lavoro;
e, trattandosi, secondo il ricorrente, di incompetenza per materia, essa è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, e, quindi, anche in sede di legittimità Il motivo è infondato. Questa Corte ha stabilito con la sentenza n. 11418 del 1993, che la distinzione tra giudice ordinario e giudice del lavoro non involge una questione di competenza per materia, ma di semplice diversità di rito, talchè la trattazione davanti a quest'ultimo con il rito speciale, di una causa non compresa tra quelle enumerate dall'art. 409 c.p.c., salva la insorgenza, di una questione di competenza per valore, soggetta tuttavia ai limiti dell'art. 38 c.p.c., che ne prevede la rilevabilità, anche d'ufficio, ma nel solo ambito del giudizio di primo grado, non costituisce motivo di nullità, onde l'omesso cambiamento di rito, non può costituire motivo di impugnazione, tranne che abbia inciso sul contraddittorio. Lo stesso dicasi nel caso opposto. Ne segue che l'eccezione proposta in questa sede per la prima volta dall'Inps non è ammissibile. 2 Quanto al merito della vicenda, rileva l'Inps che nessuna responsabilità può essere ad esso addebitata per il fatto che il DD abbandonò il lavoro, in quanto costui, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto rilevare la mancanza dei contributi necessari per il pensionamento. Inoltre la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere sussistente il nesso causale tra comportamento dell'Inps e danno, non avendo il DD provato tale nesso. Anche questo profilo del motivo è infondato. Questa Corte, con la sentenza n. 6867 del 2001 ed altre ( n. 5247 del 2001 e n. 14953 del 2000 ), ha stabilito che, nella ipotesi in cui l'Inps abbia fornito all'assicurato un'erronea indicazione dei contributi versati, il danno subito dall'interessato non è riconducibile a responsabilità extra contrattuale ma contrattuale, in quanto fondata sull'inadempimento, da parte dell'Inps, del generale obbligo, a carico dell'Istituto, ex art. 54 della legge n. 88 del 1989, di informare l'interessato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, qualora lo stesso ne faccia richiesta. A tale responsabilità l'Inps si sottrae solo fornendo la dimostrazione che il fatto dannoso dipende da un evento ad esso non imputabile. Inoltre l'accertamento relativo alla sussistenza del necessario nesso di causalità tra evento dannoso ed erronea comunicazione di dati da parte dell'Inps, è rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione, se adeguatamente e logicamente motivato. Orbene dalla sentenza impugnata si evince che l'Inps non ha dato nessuna dimostrazione della non imputabilità del fatto dannoso o della negligenza dell'assicurato, e, posto, come si è visto, che è compito esclusivo del giudice di merito l'accertamento del nesso eziologico, va detto che il ricorso in esame non dà alcuna dimostrazione che in proposito vi sia un vizio di motivazione nella sentenza impugnata, 3 limitandosi ad affermare che controparte non aveva dato la prova del nesso causale, senza motivare in alcun modo la censura. Ne segue che il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L42.000 (21, 69 tre a 14 900's №2065,83 €) Y.per onorario di avvocato che si distraggono in favore dell'avvocato Alessandro Garlatti, che si è dichiarato antistatario. Roma, 8 novembre 2001 Bizk.sk uul Il Presidente Il Cons. est. incluze MailesS Shill IL CANCELLERE Depositors -9 2002 2 I A D S , S O A 0 L T 1 L , 2 . O A T B S R E I P N A D ' S L 2 I 3 A L 3 N 7 T E - 5 S G D 8 O O - I P 1 S A 1 M N D I E E E S A , G I D O A G R E T E T O S L I T N G E T I S E A R E R L I L D E O D 4