Sentenza 9 aprile 2001
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui l'erronea comunicazione all'assicurato in ordine alla posizione contributiva abbia determinato la sua scelta - fondata sul ragionevole affidamento circa la situazione portata a sua conoscenza - di sospendere, prima del raggiungimento del requisito contributivo minimo, il versamento dei contributi volontari cui era stato precedentemente ammesso, deve escludersi, in base ai principi generali applicabili anche all'ordinamento pensionistico, che l'assicurato possa richiedere la prosecuzione del versamento dei contributi volontari dal momento della sospensione del pagamento. In tal caso, infatti, l'unico rimedio a disposizione dell'assicurato è l'esperibilità dell'azione di risarcimento dei danni basata sulla responsabilità dell'Istituto per l'incompleta comunicazione di sua competenza e la conseguente induzione in errore circa l'effettiva entità della posizione contributiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5247 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, prof. ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. Rina Sarto, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TE AN, elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco de Sanctis n. 4, presso l'avv. Giampaolo Petti, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone del 26 marzo/1 aprile 1998, n. 25, RGAC n. 75 del 1997, 1424 cron.;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Fabrizio Correra per delega dell'avv. Rina Sarto;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 26 marzo/1 aprile 1998, il Tribunale di Pordenone respingeva l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza del locale Pretore dell'8 ottobre 1997, che aveva riconosciuto il diritto dell'assicurata AN CO alla riammissione alla contribuzione volontaria (già iniziata ed interrotta a causa di una errata comunicazione fornita dall'Istituto previdenziale) dal momento in cui aveva sospeso il pagamento.
Osservavano i giudici di appello che dovevano condividersi le conclusioni del Pretore:
- sulla sussistenza dell'errore dell'Istituto contenuto nella comunicazione del 16 dicembre 1969, circa la indicazione di un requisito contributivo maggiore di quello effettivamente maturato dalla CO (578 contributi anziché 386);
- sulla piena attendibilità delle comunicazioni contenute nel libretto personale della lavoratrice;
- sull'evidenza della circostanza che, in conformità a tale erronea comunicazione di dati, la CO aveva richiesto ed ottenuto di versare i contributi volontari solo fino al 1984 (mentre, se correttamente informata, avrebbe protratto il versamento sino a raggiungere il minimo requisito contributivo);
- sulla necessità di evitare, secondo i più elementari principi regolanti la disciplina civilistica dell'errore e del danno, che le conseguenze del primo possano ricadere sulla parte che lo ha subito e non, piuttosto, sul soggetto (nella specie l'INPS), che ne aveva dato causa.
Tanto premesso, i giudici di appello osservavano che non poteva condividersi la tesi sostenuta in appello dall'Istituto circa la palese riconoscibilità dell'errore contenuto nel libretto personale della lavoratrice e della mancanza dell'ordinaria diligenza della CO nel verificare i dati comunicatile.
Il Tribunale richiamava in proposito l'efficacia certificante riconosciuta al libretto personale rilasciato dall'INPS, sottolineando che "attesa la complessità della materia pensionistica, sempre e continuamente oggetto di interventi legislativi e giurisprudenziali, spesso contrastanti, non priva di rilevanti situazioni di maggior favore nei confronti di più categorie di lavoratori, non appare negligente, neppure in parte, il comportamento della CO, che recepiva i dati indicati nel libretto rilasciato dall'Istituto, peraltro, di non semplice lettura come emerge dalla produzione documentale allegata), astenendosi da quegli approfondimenti, rivendicati nell'atto di impugnazione dall'Istituto, che lungi dall'essere banali, avrebbero presupposto una minuziosa e completa conoscenza della materia previdenziale ed assistenziale, nonché della prassi dell'Ente assicuratore.
Avverso tale decisione l'INPS ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.
La CO resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, l'Istituto denuncia violazione degli articoli 7 e 10 del D.P.R. n. 1432 del 1971, violazione dell'art. 97 della Costituzione e dei principi in materia di autocontrollo dei propri atti da parte della Pubblica Amministrazione, nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). L'Istituto sottolinea che il libretto rilasciato dall'INPS non ha valore costitutivo del rapporto assicurativo ne' costituisce documento idoneo a provare in modo esclusivo la posizione assicurativa.
Pertanto, le erronee annotazioni in esso contenute, in merito al numero dei contributi versati in favore dell'assicurato non possono prevalere sulle diverse e reali indicazioni risultanti dalla tessera assicurativa custodita dall'INPS.
Il ricorrente rileva che il potere di autotutela in forza del quale l'Ente Previdenziale è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di riesame di situazioni giuridiche preesistenti - annullando d'ufficio qualsiasi atto o provvedimento che risulti in contrasto con la normativa vigente - costituisce espressione dei più generali principi riguardanti lo svolgimento dell'attività della Pubblica Amministrazione, ricavabili dall'art. 97 della Costituzione e costantemente applicati dalla giurisprudenza anche con riferimento ai rapporti con gli enti previdenziali di diritto pubblico. Il ricorrente sottolinea che l'accredito di un numero di contributi errato (circa quattro anni in più di attività lavorativa) avrebbe potuto essere riconosciuto da parte della Conti con l'uso della normale diligenza.
Il Tribunale aveva, comunque, escluso la riconoscibilità dell'errore da parte della CO con motivazione carente ed errata, oltre che contrastante con il principio dell'ordinaria diligenza. Non si richiede, infatti, la perfetta padronanza della materia previdenziale ed assistenziale, ma solo l'ovvia conoscenza della durata della propria vita lavorativa.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. Il Collegio condivide tutte le argomentazioni svolte dai giudici di appello, circa la responsabilità dell'INPS conseguente ad erronee comunicazioni riguardanti la posizione assicurativa dirette agli interessati e l'impossibilità di imputare a questi ultimi la violazione dell'ordinaria diligenza in relazione alla mancata verifica dell'esattezza di quelle comunicazioni (salvo il caso di comunicazioni macroscopicamente erronee).
La giurisprudenza di questa Corte si è già espressa nel senso che, per effetto del D.M. 5 febbraio 1969, emesso in attuazione dell'art. 5 del D.P.R. 1 marzo 1968 n. 338 e della successiva circolare n.
53406 del 27 aprile 1970, l'INPS deve inviare al lavoratore assicurato un estratto conto periodico con l'indicazione delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione relativa all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, "indicazione che, nel caso di rigetto dell'istanza del lavoratore assicurato che tenda al collocamento in pensione, deve avere la massima ampiezza e completezza" (Cass. 8 febbraio 1990 n. 889). Nel caso di specie, i giudici di appello hanno escluso che la CO potesse riconoscere l'errore in cui era incorso l'INPS, nel comunicarle un numero di contributi versati superiore a quelli effettivi.
Si tratta di un accertamento insindacabile in questa sede, in quanto esente da vizi logici ed errori giuridici.
La conseguenza di tali premesse non è tuttavia quella indicata dal Tribunale. Deve, infatti, escludersi, secondo i principi generali applicabili anche all'ordinamento pensionistico, che l'assicurato possa richiedere la prosecuzione del versamento dei contributi volontari dal momento della sospensione del pagamento, in contrasto con quanto richiesto con la prima domanda.
L'unica azione perseguibile è quella di risarcimento danni, basata sulla responsabilità dell'Istituto per l'incompleta comunicazione all'interessato e la sua conseguente induzione in errore circa l'effettiva entità della sua posizione contributiva (Cass. 3 marzo 1994 n. 3123, 11 agosto 1993 n. 8619, 8 febbraio 1990 n. 889). Il ricorso dell'INPS deve pertanto essere accolto. Decidendo nel merito, deve respingersi la domanda della CO diretta ad essere riammessa alla contribuzione volontaria con effetto dal momento (agosto 1984) in cui aveva sospeso il pagamento, in conseguenza delle erronee informazioni fornitele dall'Istituto.
Nulla per le spese dell'intero giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. codice di procedura civile, non essendo le pretese dell'assicurata manifestamente infondate e temerarie.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della CO. Nulla per le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001