Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5247
CASS
Sentenza 9 aprile 2001

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Nell'ipotesi in cui l'erronea comunicazione all'assicurato in ordine alla posizione contributiva abbia determinato la sua scelta - fondata sul ragionevole affidamento circa la situazione portata a sua conoscenza - di sospendere, prima del raggiungimento del requisito contributivo minimo, il versamento dei contributi volontari cui era stato precedentemente ammesso, deve escludersi, in base ai principi generali applicabili anche all'ordinamento pensionistico, che l'assicurato possa richiedere la prosecuzione del versamento dei contributi volontari dal momento della sospensione del pagamento. In tal caso, infatti, l'unico rimedio a disposizione dell'assicurato è l'esperibilità dell'azione di risarcimento dei danni basata sulla responsabilità dell'Istituto per l'incompleta comunicazione di sua competenza e la conseguente induzione in errore circa l'effettiva entità della posizione contributiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5247
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5247
    Data del deposito : 9 aprile 2001

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